31996R2466

Regolamento (CE) n. 2466/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 24/12/1996 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2466/96 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 (3) la domanda di aiuto «superfici» deve essere presentata nel corso del primo trimestre dell'anno; che, la Commissione può tuttavia autorizzare uno Stato membro a stabilire per la presentazione di tali domande di aiuto una data compresa tra il 1° aprile e le date di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (4); che, alla luce dell'esperienza acquisita, appare opportuno consentire agli Stati membri di fissare i termini ultimi sotto la loro propria responsabilità, senza chiedere l'autorizzazione della Commissione, tenendo conto, fra l'altro, del tempo necessario per la raccolta di tutti i dati occorrenti sia ai fini di una corretta gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti che ai fini dell'esecuzione dei controlli;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92, tutti gli elementi del sistema integrato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996 al più tardi; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, particolarmente nella creazione dei sistemi alfanumerici d'identificazione delle parcelle agricole e delle basi di dati, si rivela opportuno posporre tale data di un anno;

considerando che, con riguardo ai notevoli investimenti necessari per l'installazione definitiva del sistema integrato, è opportuno prolungare di un anno il periodo durante il quale può essere concessa la partecipazione finanziaria della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3508/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di aiuto "superfici" deve essere presentata a una data stabilita dallo Stato membro, che non può essere successiva a quelle di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

In ogni caso, tale data deve essere fissata tenendo conto in particolare del lasso di tempo necessario affinché si rendano disponibili tutti i dati occorrenti sia per una corretta gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti, sia per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 8.»

2) All'articolo 10, il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:

a) Il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1992, nei limiti degli stanziamenti previsti a tal fine.»

b) Il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo globale è ripartito tra gli Stati membri in base alle percentuali seguenti:

- per il 1995:>SPAZIO PER TABELLA>

- per il 1996:

>SPAZIO PER TABELLA>

- per il 1997:

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Al quarto comma, è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, gli stanziamenti che non siano stati utilizzati possono essere ridistribuiti, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, agli Stati membri che ne faranno domanda.»

3) All'articolo 13, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'articolo 2, al più tardi a decorrere:

- dal 1° gennaio 1998 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia,

- dal 1° gennaio 1997 per gli altri Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 2) si applica dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. C 176 del 19. 6. 1996, pag. 13.

(2) Parere espresso il 13 dicembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1577/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 4).

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1575/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 1).