31996R2446

Regolamento (CE) n. 2446/96 della Commissione del 18 dicembre 1996 che concerne le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 21/12/1996 pag. 0007 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 2446/96 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che concerne le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi della decisione 96/226/CE del Consiglio (3), è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1996 un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa riguardante il rinnovo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili siglato il 12 giugno 1993, modificato dall'accordo siglato il 12 aprile 1995;

considerando che l'accordo è valido fino al 31 dicembre 1996 e che sono in atto negoziati tra le due parti al fine di rinnovarlo;

considerando che i negoziati non potranno essere completati prima di tale data;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo stabilisce che le restrizioni quantitative all'importazione saranno reintrodotte in caso di denuncia o di mancato rinnovo dell'accordo;

considerando che l'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 517/94 indica le condizioni per l'introduzione di limiti quantitativi sulle importazioni nella Comunità di prodotti tessili e di abbigliamento originari di taluni paesi esportatori;

considerando che gli interessi economici della Comunità europea richiedono che, nel caso in cui l'accordo bilaterale non venga rinnovato, le norme applicate all'importazione siano tali da impedire l'importazione illimitata di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa precedentemente soggetti ai limiti quantitativi previsti dall'accordo;

considerando che la sensibilità del settore tessile e dell'abbigliamento della Comunità europea e le capacità produttive effettive e potenziali relative a taluni prodotti tessili originari della Federazione russa e la loro esportazione nella Comunità europea rendono necessario il mantenimento delle restrizioni quantitative sulle importazioni dei prodotti in questione;

considerando che è pertanto necessario introdurre per un periodo non superiore ai 3 mesi limiti quantitativi sull'importazione nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa, nonché sulla reimportazione dopo perfezionamento passivo nella Federazione russa di taluni prodotti tessili originari della Comunità;

considerando che la Commissione cercherà in ogni modo di completare i negoziati con la Federazione russa entro i suddetti tre mesi per concludere un nuovo accordo bilaterale che sostituisca quello in vigore prima della scadenza del presente regolamento; considerando che pertanto le restrizioni quantitative introdotte dal presente regolamento costituiscono una misura temporanea in attesa della ripresa e della conclusione dei negoziati;

considerando che, data la situazione economica dell'industria comunitaria dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e lo sviluppo degli scambi dei prodotti in questione tra la Comunità e la Russia, non risulta necessario reintrodurre alcuni dei limiti quantitativi in vigore;

considerando che, per quanto riguarda i limiti quantitativi introdotti per tre mesi dal presente regolamento, i quantitativi previsti sono pari al 25 % di quelli concordati per il 1996 aumentati di un notevole importo per un discreto numero di categorie;

considerando che l'importazione di prodotti spediti dalla Federazione russa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo in vigore nel 1996 e del regolamento (CE) n. 3030/93 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (5);

considerando che il minor numero di restrizioni quantitative rispetto a quelle previste dall'accordo, nonché i livelli più elevati introdotti col presente regolamento sono subordinati all'ipotesi che, nel periodo di validità del presente regolamento, la Federazione russa non adotterà nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento altre misure riguardanti restrizioni quantitative, o aumenti tariffari o barriere non tariffarie quali la certificazione o altri requisiti applicabili alle importazioni di prodotti originari della Comunità che modifichino quelle in vigore nella Federazione russa in data 1° gennaio 1996; che l'introduzione di misure di tal genere comporterebbe un riesame delle disposizioni previste dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere formulato dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili originari della Federazione russa elencati nell'allegato del presente regolamento sono soggette ai limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i prodotti tessili elencati nell'allegato dello stesso regolamento originari della Comunità e reimportati nella Comunità dopo perfezionamento economico passivo nella Federazione russa sono soggetti ai limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

3. Alle importazioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni delle parti II e III del regolamento (CE) n. 517/94.

Articolo 2

Tutti i quantitativi dei prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento spediti nella Comunità dalla Federazione russa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 marzo 1997 e immessi in libera pratica nella Comunità sono detratti dai rispettivi limiti indicati nel medesimo allegato.

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento saranno soggette a riesame se, durante il periodo di validità, la Federazione russa introdurrà misure riguardanti restrizioni quantitative o aumenti tariffari o barriere non tariffarie quali certificazione o altri requisiti applicabili alle importazioni di prodotti tessili o di abbigliamento originari della Comunità diverse da quelle in vigore nella Federazione russa alla data del 1° gennaio 1996.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Esso si applica fino al 31 marzo 1997.

I prodotti tessili elencati nell'allegato e inviati nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinati dalle disposizioni in vigore al momento della loro spedizione e non sono detratti dai rispettivi limiti indicati nell'allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 255 del 9. 10. 1996, pag. 4.

(3) GU n. L 81 del 30. 3. 1996, pag. 406.

(4) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 314 del 4. 12. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, applicabili dal 1° gennaio 1997 al 31 marzo 1997

>SPAZIO PER TABELLA>

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, applicabili dal 1° gennaio 1997 al 31 marzo 1997

>SPAZIO PER TABELLA>