31996R2443

Regolamento (CE) n. 2443/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che stabilisce misure supplementari per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 21/12/1996 pag. 0002 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 2443/96 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 che stabilisce misure supplementari per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto che il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, di fronte al persistere di gravi difficoltà del settore delle carni bovine dovute alle preoccupazioni dei consumatori in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e a seguito delle misure adottate con il regolamento (CE) n. 1357/96 (2) per sostenere il reddito dei produttori, sono necessarie misure supplementari per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine;

considerando che l'importo degli aiuti a disposizione di ogni Stato membro per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine sarà stabilito in base ad una chiave di ripartizione che tiene conto, in particolare, dell'entità del patrimonio bovino di ogni Stato membro; che gli Stati membri debbono distribuire l'importo complessivo dei finanziamenti disponibili in base a criteri oggettivi, evitando distorsioni di mercato;

considerando che, per motivi di bilancio, la Comunità finanzierà le spese sostenute dagli Stati membri per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine solamente a condizione che tali pagamenti siano effettuati entro un termine stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano in base a criteri oggettivi gli importi indicati nell'allegato per pagamenti supplementari nell'intento di sostenere il reddito dei produttori o il settore delle carni bovine nel loro territorio, purché questi pagamenti non provochino distorsioni di concorrenza.

Articolo 2

1. Le misure introdotte dall'articolo 1 del presente regolamento si considerano interventi che mirano a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3).

2. La Comunità finanzia le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti di cui all'articolo 1 purché questi siano effettuati entro e non oltre il 15 ottobre 1997.

Articolo 3

Il tasso di conversione da applicare è il tasso agricolo in vigore il 1° dicembre 1996.

Articolo 4

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso non è applicabile anteriormente alla data di adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) Parere espresso il 13 dicembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.

(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50).

ALLEGATO

Importi di cui all'articolo 1

>SPAZIO PER TABELLA>