31996R2423

Regolamento (CE) n. 2423/96 della Commissione del 18 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 19/12/1996 pag. 0043 - 0044


REGOLAMENTO (CE) N. 2423/96 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'orgnizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2149/96 (4), ha previsto misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito; che tale regolamento ha permesso l'acquisto, da parte delle autorità britanniche, di capi di oltre 30 mesi di età da macellare e distruggere conformemente alle condizioni ivi stabilite; che tali animali vengono macellati in funzione delle disponibilità di macellazione e dell'età, senza che sia il produttore a deciderlo; che, per incoraggiare il conferimento alla macellazione di animali maschi castrati al di fuori della stagione in cui essi lasciano i pascoli, l'articolo 4c del regolamento (CEE) n. 805/68 ha istituito un premio di destagionalizzazione per questo tipo di animali, inteso ad evitare turbative del mercato e i conferimenti all'intervento negli Stati membri interessati; che gli animali macellati nel quadro del regime di cui al regolamento (CE) n. 716/96 non possono essere conferiti all'intervento, né presentano alcun rischio per l'equilibrio del mercato; che, pertanto, è opportuno istituire un dispositivo inteso ad escludere dal beneficio del premio di destagionalizzazione gli animali acquistati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 716/96; che, a tal fine, è indicato subordinare il pagamento dell'intero prezzo di acquisto all'impegno del produttore o del suo mandatario di non chiedere il premio di destagionalizzazione, nonché istituire l'obbligo di rimborsare un importo pari a quello del premio di destagionalizzazione in caso di presentazione della domanda di tale premio, nonché disporre la riduzione del prezzo di acquisto dell'importo del premio suddetto, qualora non venga fornito tale impegno; che, in caso di applicazione di tale dispositivo di riduzione e di rimborso, occorre adattare di conseguenza l'importo del cofinanziamento comunitario;

considerando che è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per permetterne l'applicazione alle macellazioni che saranno effettuate a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 716/96 è modificato come segue:

1) dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo:

«3. Qualora gli acquisti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 vertano su bovini maschi castrati, il versamento dell'intero prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che per il capo venduto non sia presentata alcuna domanda di premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 4c del regolamento (CEE) n. 805/68.

Il produttore o il suo mandatario si impegnano a garantire che per il capo venduto non sarà presentata alcuna domanda di premio di destagionalizzazione.

In mancanza di tale impegno, l'importo del prezzo da pagare a norma del paragrafo 1 per l'animale di cui trattasi è ridotto di un importo pari all'ammontare del premio di destagionalizzazione. Qualora per l'animale di cui trattasi sia presentata una domanda di premio, il produttore ha l'obbligo di rimborsare un importo pari alla differenza tra il premio riscosso e l'ammontare del premio di destagionalizzazione. In entrambi i casi, il cofinanziamento comunitario previsto al paragrafo 1, secondo comma è ridotto di un importo pari all'importo del premio di destagionalizzazione.»;

2) il paragrafo 3 diventa paragrafo 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai capi macellati a partire dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(3) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

(4) GU n. L 288 del 9. 11. 1996, pag. 14.