31996R2407

Regolamento (CE) n. 2407/96 del Consiglio del 12 dicembre 1996 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1996 - 17 gennaio 1999

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 19/12/1996 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2407/96 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1996 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1996 - 17 gennaio 1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafi 2 e 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, secondo l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, firmato a Bruxelles il 28 ottobre 1987, le parti contraenti hanno condotto negoziati per definire le modifiche da apportare a tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso accluso;

considerando che in seguito a questi negoziati il 18 gennaio 1996 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo, per il periodo 18 gennaio 1996 - 17 gennaio 1999;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo;

considerando che occorre fissare i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1996 - 17 gennaio 1999.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento (2).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- tonniere congelatrici a circuizione:

Francia: 20 unità

Spagna: 22 unità

- pescherecci con palangari di superficie:

Francia: 5 unità

Spagna: 10 unità.

Se le domande di licenza degli Stati membri di cui sopra non esauriscono la possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DUKES

(1) GU n. C 347 del 18. 11. 1996.

(2) GU n. L 157 del 29. 6. 1996, pag. 17.