31996R2402

Regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione del 17 dicembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 18/12/1996 pag. 0014 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 2402/96 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2),

considerando che la decisione 96/317/CE ha modificato il regime di importazione per la fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00 previsto dal regolamento (CE) n. 3015/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante apertura e modalità di gestione, per il 1996, di taluni contingenti di patate dolci e di fecola di manioca destinate a determinati usi (3); che, di conseguenza, detto regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1031/96 della Commissione (4);

considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente due contingenti tariffari a dazio nullo di prodotti di cui al codice NC 0714 20 90, a favore rispettivamente della Repubblica popolare cinese e di altri paesi terzi, nonché due contingenti tariffari di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00 destinata a determinati usi;

considerando che è opportuno prevedere l'apertura su base pluriennale e la gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, di contingenti tariffari annui per le patate dolci e la fecola di manioca, tenendo conto sia delle disposizioni del summenzionato regolamento (CE) n. 3015/95 che delle relative modifiche apportate in applicazione della decisione 96/317/CE;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei regimi citati e, più particolarmente, al fine di garantire che i quantitativi fissati per ogni anno non vengano superati, si devono adottare modalità specifiche di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che tali modalità sono o complementari o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (6);

considerando che, relativamente alle patate dolci, è d'uopo distinguere quelle destinate al consumo umano dalle altre; che occorre stabilire le modalità di presentazione e di condizionamento delle patate dolci destinate al consumo umano, di cui al codice NC 0714 20 10, e includere nel codice 0714 20 90 quelle che non rispondono a siffatte condizioni di presentazione e di condizionamento;

considerando che è opportuno lasciare invariate le modalità di gestione e di sorveglianza delle importazioni istituite, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, dal summenzionato regolamento (CE) n. 3015/95 e che, in particolare, è opportuno, per le merci originarie della Cina, esigere la presentazione di un documento d'esportazione rilasciato dalle autorità cinesi o sotto la loro responsabilità;

considerando che, per quanto riguarda la fecola di manioca, occorre tener conto dei nuovi impegni assunti dalla Comunità, in virtù della decisione 96/317/CE summenzionata, che prevedono l'apertura di un contingente tariffario autonomo addizionale su base annuale di 10 500 t, di cui 10 000 t assegnate al Regno di Thailandia; che detto accordo comporta parimenti l'annullamento delle esigenze relative alla destinazione finale applicate in precedenza ai contingenti di fecola di manioca; che, in particolare, è opportuno stabilire che i prodotti importati da tale paese, entro i quantitativi assegnati, debbano essere scortati da un titolo d'esportazione rilasciato dalle competenti autorità thailandesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono aperti:

1) un contingente tariffario annuo a dazio nullo per l'importazione nella Comunità di 5 000 t di patate dolci di cui al codice NC 0714 20 90, originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese e destinate ad usi diversi dal consumo umano;

2) un contingente tariffario annuo a dazio nullo per l'importazione nella Comunità di 600 000 t di patate dolci di cui al codice NC 0714 20 90, originarie della Repubblica popolare cinese e destinate ad usi diversi dal consumo umano;

3) un contingente tariffario annuo per l'importazione nella Comunità di 10 000 t di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00, soggette ad un dazio doganale pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 ECU/t;

4) un contingente tariffario autonomo addizionale su base annuale per l'importazione nella Comunità di 10 500 t di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00, soggette al dazio doganale pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 ECU/t; nell'ambito di detto contingente autonomo addizionale, 10 000 t sono riservate al Regno di Thailandia.

TITOLO I

Patate dolci destinate a determinati usi

Articolo 2

1. Il rilascio dei titoli d'importazione, nel quadro dei contingenti tariffari aperti per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, avviene conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. In sede di espletamento delle formalità doganali d'immissione in libera pratica, si considerano destinate al consumo umano, ai sensi del codice NC 0714 20 10, le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'immissione in libera pratica delle patate dolci destinate al consumo umano di cui al comma precedente.

Articolo 3

In ciascuno Stato membro, le domande di titolo possono essere presentate alle autorità competenti ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 4

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Per l'importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la domanda di titolo può essere accolta solo se è scortata dall'originale di un documento d'esportazione rilasciato dal governo cinese o sotto la sua responsabilità e redatto conformemente al modello figurante all'allegato I. Questo documento d'esportazione è di colore azzurro.

2. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

- Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2402/96]

- Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)

- Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)

- ÁðáëëáãÞ áðue ôïí ôaaëùíaaéáêue aeáóìue [UEñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 2402/96]

- Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)

- Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) n° 2402/96]

- Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]

- Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)

- Isenção de direito aduaneiro [artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2402/96]

- Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)

- Tullfri (artikel 4 foerordning (EG) nr 2402/96).

Articolo 5

1. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono applicabili.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 22 di detto titolo viene indicata la cifra «0».

3. Si applica il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 6

L'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissato a 20 ECU/t.

Articolo 7

Entro e non oltre le ore 17 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, gli Stati membri trasmettono ai servizi della Commissione le indicazioni delle domande di titolo riguardanti:

- il nome del richiedente,

- i quantitativi richiesti,

- l'origine dei prodotti,

- il numero del documento d'esportazione e il nome della nave, per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 8

1. I servizi della Commissione informano gli Stati membri, a mezzo telex o telefax, in quale misura viene dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione superano quelli disponibili, i servizi della Commissione fissano la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e la comunicano mediante telex o telefax.

I titoli vengono rilasciati nei limiti dei contingenti indicati all'articolo 1, punti 1 e 2.

2. Non appena ricevuta la comunicazione dei servizi della Commissione, gli Stati membri possono procedere al rilascio dei titoli d'importazione.

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità dalla data del rilascio effettivo alla fine del quarto mese successivo a tale data.

TITOLO II

Fecola di manioca

Articolo 9

In ciascuno Stato membro, le domande di titolo d'importazione nel quadro dei contingenti aperti per i prodotti di cui all'articolo 1, punti 3 e 4, possono essere presentate alle autorità competenti ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Le domande di titolo non possono vertere su un quantitativo superiore a 1 100 t per singolo interessato che operi per proprio conto.

Articolo 10

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, la dicitura seguente:

«Dazio all'importazione ridotto di 100 ECU/t [regolamento (CE) n. 2402/96]».

2. Qualora la domanda di titolo d'importazione verta su un prodotto originario della Thailandia, esportato da tale paese nell'ambito del quantitativo di 10 000 t assegnatogli, di cui all'articolo 1, punto 4, dev'essere scortata da un titolo d'esportazione conforme al modello figurante all'allegato II.

Il titolo d'esportazione è redatto in lingua inglese e rilasciato dalla competente autorità thailandese, ossia il «Ministry of Commerce, Department of Foreign Trade».

In tal caso la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura seguente:

«Origine Thailandia».

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono applicabili alle importazioni effettuate nell'ambito del presente titolo.

Articolo 12

Entro e non oltre le ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 9, gli Stati membri trasmettono ai servizi della Commissione le indicazioni delle domande di titolo riguardanti:

- il nome del richiedente,

- i quantitativi richiesti,

- il paese di origine, per le importazioni di prodotti originari della Thailandia, qualora siano scortati da un titolo d'esportazione thailandese.

Articolo 13

1. I servizi della Commissione informano gli Stati membri, a mezzo telex o telefax, in quale misura viene dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione superano quelli disponibili, i servizi della Commissione fissano la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e la comunicano mediante telex o telefax.

2. Non appena ricevuta la comunicazione dei servizi della Commissione, gli Stati membri possono procedere al rilascio dei titoli d'importazione.

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità dalla data del rilascio effettivo alla fine del terzo mese successivo a tale data.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

>RIFERIMENTO A UN FILM>

REGOLAMENTO (CE) N. 2402/96 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2),

considerando che la decisione 96/317/CE ha modificato il regime di importazione per la fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00 previsto dal regolamento (CE) n. 3015/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante apertura e modalità di gestione, per il 1996, di taluni contingenti di patate dolci e di fecola di manioca destinate a determinati usi (3); che, di conseguenza, detto regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1031/96 della Commissione (4);

considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente due contingenti tariffari a dazio nullo di prodotti di cui al codice NC 0714 20 90, a favore rispettivamente della Repubblica popolare cinese e di altri paesi terzi, nonché due contingenti tariffari di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00 destinata a determinati usi;

considerando che è opportuno prevedere l'apertura su base pluriennale e la gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, di contingenti tariffari annui per le patate dolci e la fecola di manioca, tenendo conto sia delle disposizioni del summenzionato regolamento (CE) n. 3015/95 che delle relative modifiche apportate in applicazione della decisione 96/317/CE;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei regimi citati e, più particolarmente, al fine di garantire che i quantitativi fissati per ogni anno non vengano superati, si devono adottare modalità specifiche di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che tali modalità sono o complementari o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (6);

considerando che, relativamente alle patate dolci, è d'uopo distinguere quelle destinate al consumo umano dalle altre; che occorre stabilire le modalità di presentazione e di condizionamento delle patate dolci destinate al consumo umano, di cui al codice NC 0714 20 10, e includere nel codice 0714 20 90 quelle che non rispondono a siffatte condizioni di presentazione e di condizionamento;

considerando che è opportuno lasciare invariate le modalità di gestione e di sorveglianza delle importazioni istituite, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, dal summenzionato regolamento (CE) n. 3015/95 e che, in particolare, è opportuno, per le merci originarie della Cina, esigere la presentazione di un documento d'esportazione rilasciato dalle autorità cinesi o sotto la loro responsabilità;

considerando che, per quanto riguarda la fecola di manioca, occorre tener conto dei nuovi impegni assunti dalla Comunità, in virtù della decisione 96/317/CE summenzionata, che prevedono l'apertura di un contingente tariffario autonomo addizionale su base annuale di 10 500 t, di cui 10 000 t assegnate al Regno di Thailandia; che detto accordo comporta parimenti l'annullamento delle esigenze relative alla destinazione finale applicate in precedenza ai contingenti di fecola di manioca; che, in particolare, è opportuno stabilire che i prodotti importati da tale paese, entro i quantitativi assegnati, debbano essere scortati da un titolo d'esportazione rilasciato dalle competenti autorità thailandesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono aperti:

1) un contingente tariffario annuo a dazio nullo per l'importazione nella Comunità di 5 000 t di patate dolci di cui al codice NC 0714 20 90, originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese e destinate ad usi diversi dal consumo umano;

2) un contingente tariffario annuo a dazio nullo per l'importazione nella Comunità di 600 000 t di patate dolci di cui al codice NC 0714 20 90, originarie della Repubblica popolare cinese e destinate ad usi diversi dal consumo umano;

3) un contingente tariffario annuo per l'importazione nella Comunità di 10 000 t di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00, soggette ad un dazio doganale pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 ECU/t;

4) un contingente tariffario autonomo addizionale su base annuale per l'importazione nella Comunità di 10 500 t di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00, soggette al dazio doganale pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 ECU/t; nell'ambito di detto contingente autonomo addizionale, 10 000 t sono riservate al Regno di Thailandia.

TITOLO I

Patate dolci destinate a determinati usi

Articolo 2

1. Il rilascio dei titoli d'importazione, nel quadro dei contingenti tariffari aperti per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, avviene conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. In sede di espletamento delle formalità doganali d'immissione in libera pratica, si considerano destinate al consumo umano, ai sensi del codice NC 0714 20 10, le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'immissione in libera pratica delle patate dolci destinate al consumo umano di cui al comma precedente.

Articolo 3

In ciascuno Stato membro, le domande di titolo possono essere presentate alle autorità competenti ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 4

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Per l'importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la domanda di titolo può essere accolta solo se è scortata dall'originale di un documento d'esportazione rilasciato dal governo cinese o sotto la sua responsabilità e redatto conformemente al modello figurante all'allegato I. Questo documento d'esportazione è di colore azzurro.

2. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

- Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2402/96]

- Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)

- Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)

- ÁðáëëáãÞ áðue ôïí ôaaëùíaaéáêue aeáóìue [UEñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 2402/96]

- Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)

- Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) n° 2402/96]

- Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]

- Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)

- Isenção de direito aduaneiro [artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2402/96]

- Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)

- Tullfri (artikel 4 foerordning (EG) nr 2402/96).

Articolo 5

1. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono applicabili.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 22 di detto titolo viene indicata la cifra «0».

3. Si applica il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 6

L'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissato a 20 ECU/t.

Articolo 7

Entro e non oltre le ore 17 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, gli Stati membri trasmettono ai servizi della Commissione le indicazioni delle domande di titolo riguardanti:

- il nome del richiedente,

- i quantitativi richiesti,

- l'origine dei prodotti,

- il numero del documento d'esportazione e il nome della nave, per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 8

1. I servizi della Commissione informano gli Stati membri, a mezzo telex o telefax, in quale misura viene dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione superano quelli disponibili, i servizi della Commissione fissano la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e la comunicano mediante telex o telefax.

I titoli vengono rilasciati nei limiti dei contingenti indicati all'articolo 1, punti 1 e 2.

2. Non appena ricevuta la comunicazione dei servizi della Commissione, gli Stati membri possono procedere al rilascio dei titoli d'importazione.

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità dalla data del rilascio effettivo alla fine del quarto mese successivo a tale data.

TITOLO II

Fecola di manioca

Articolo 9

In ciascuno Stato membro, le domande di titolo d'importazione nel quadro dei contingenti aperti per i prodotti di cui all'articolo 1, punti 3 e 4, possono essere presentate alle autorità competenti ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Le domande di titolo non possono vertere su un quantitativo superiore a 1 100 t per singolo interessato che operi per proprio conto.

Articolo 10

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, la dicitura seguente:

«Dazio all'importazione ridotto di 100 ECU/t [regolamento (CE) n. 2402/96]».

2. Qualora la domanda di titolo d'importazione verta su un prodotto originario della Thailandia, esportato da tale paese nell'ambito del quantitativo di 10 000 t assegnatogli, di cui all'articolo 1, punto 4, dev'essere scortata da un titolo d'esportazione conforme al modello figurante all'allegato II.

Il titolo d'esportazione è redatto in lingua inglese e rilasciato dalla competente autorità thailandese, ossia il «Ministry of Commerce, Department of Foreign Trade».

In tal caso la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura seguente:

«Origine Thailandia».

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono applicabili alle importazioni effettuate nell'ambito del presente titolo.

Articolo 12

Entro e non oltre le ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 9, gli Stati membri trasmettono ai servizi della Commissione le indicazioni delle domande di titolo riguardanti:

- il nome del richiedente,

- i quantitativi richiesti,

- il paese di origine, per le importazioni di prodotti originari della Thailandia, qualora siano scortati da un titolo d'esportazione thailandese.

Articolo 13

1. I servizi della Commissione informano gli Stati membri, a mezzo telex o telefax, in quale misura viene dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione superano quelli disponibili, i servizi della Commissione fissano la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e la comunicano mediante telex o telefax.

2. Non appena ricevuta la comunicazione dei servizi della Commissione, gli Stati membri possono procedere al rilascio dei titoli d'importazione.

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità dalla data del rilascio effettivo alla fine del terzo mese successivo a tale data.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

>RIFERIMENTO A UN FILM>