31996R2400

Regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione del 17 dicembre 1996 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 18/12/1996 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 2400/96 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione alcune domande di registrazione di denominazioni in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi alle disposizioni del regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione delle suddette denominazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), non è stata comunicata alla Commissione alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in esame;

considerando che, di conseguenza, tali denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in quanto indicazione geografica o denominazione di origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni elencate nell'allegato sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni e frattaglie fresche:

SPAGNA:

- Ternera Gallega (IGP)

Preparazioni di carne:

PORTOGALLO:

- Presunto de Barrancos (DOP)

Ortofrutticoli e cereali:

SPAGNA:

- Berenjena de Almagro (IGP)

DANIMARCA:

- Lammefjordsgulerod (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 2400/96 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione alcune domande di registrazione di denominazioni in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi alle disposizioni del regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione delle suddette denominazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), non è stata comunicata alla Commissione alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in esame;

considerando che, di conseguenza, tali denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in quanto indicazione geografica o denominazione di origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni elencate nell'allegato sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni e frattaglie fresche:

SPAGNA:

- Ternera Gallega (IGP)

Preparazioni di carne:

PORTOGALLO:

- Presunto de Barrancos (DOP)

Ortofrutticoli e cereali:

SPAGNA:

- Berenjena de Almagro (IGP)

DANIMARCA:

- Lammefjordsgulerod (IGP)