Regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione del 17 dicembre 1996 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 18/12/1996 pag. 0011 - 0012
REGOLAMENTO (CE) N. 2400/96 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione alcune domande di registrazione di denominazioni in quanto indicazione geografica o denominazione di origine; considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi alle disposizioni del regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4; considerando che, in seguito alla pubblicazione delle suddette denominazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), non è stata comunicata alla Commissione alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in esame; considerando che, di conseguenza, tali denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in quanto indicazione geografica o denominazione di origine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le denominazioni elencate nell'allegato sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Carni e frattaglie fresche: SPAGNA: - Ternera Gallega (IGP) Preparazioni di carne: PORTOGALLO: - Presunto de Barrancos (DOP) Ortofrutticoli e cereali: SPAGNA: - Berenjena de Almagro (IGP) DANIMARCA: - Lammefjordsgulerod (IGP) REGOLAMENTO (CE) N. 2400/96 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione alcune domande di registrazione di denominazioni in quanto indicazione geografica o denominazione di origine; considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi alle disposizioni del regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4; considerando che, in seguito alla pubblicazione delle suddette denominazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), non è stata comunicata alla Commissione alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in esame; considerando che, di conseguenza, tali denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in quanto indicazione geografica o denominazione di origine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le denominazioni elencate nell'allegato sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Carni e frattaglie fresche: SPAGNA: - Ternera Gallega (IGP) Preparazioni di carne: PORTOGALLO: - Presunto de Barrancos (DOP) Ortofrutticoli e cereali: SPAGNA: - Berenjena de Almagro (IGP) DANIMARCA: - Lammefjordsgulerod (IGP)