31996R2398

Regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio del 12 dicembre 1996 che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 18/12/1996 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 2398/96 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1996 che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, le disposizioni commerciali di quest'ultimo sono state messe in applicazione con l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la CECA, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, firmato il 18 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996, approvato con decisione 96/206/CECA, CE del Consiglio e della Commissione (1);

considerando che il protocollo n. 1 degli accordi di cui sopra prevede una riduzione del dazio specifico applicabile alle importazioni nella Comunità di carne di tacchino originarie e provenienti da Israele fino alla quantità annua di 1 400 tonnellate;

considerando che è opportuno aprire questo contingente su base annua con effetto dal 1° gennaio 1996 e prevedere l'adozione delle misure necessarie per la sua gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto per un contingente tariffario per l'importazione di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele fino alla quantità annua di 1 400 tonnellate.

I dazi specifici applicabili alle carni di tacchino importate nell'ambito di tale contingente di cui ai codici NC elencati in appresso sono i seguenti:

- 0207 25 10: 170 ecu/tonnellate

- 0207 25 90: 186 ecu/tonnellate

- 0207 27 30: 134 ecu/tonnellate

- 0207 27 40: 93 ecu/tonnellate

- 0207 27 50: 339 ecu/tonnellate

- 0207 27 60: 127 ecu/tonnellate

- 0207 27 70: 230 ecu/tonnellate.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono deliberate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 (2).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DUKES

REGOLAMENTO (CE) N. 2398/96 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1996 che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, le disposizioni commerciali di quest'ultimo sono state messe in applicazione con l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la CECA, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, firmato il 18 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996, approvato con decisione 96/206/CECA, CE del Consiglio e della Commissione (1);

considerando che il protocollo n. 1 degli accordi di cui sopra prevede una riduzione del dazio specifico applicabile alle importazioni nella Comunità di carne di tacchino originarie e provenienti da Israele fino alla quantità annua di 1 400 tonnellate;

considerando che è opportuno aprire questo contingente su base annua con effetto dal 1° gennaio 1996 e prevedere l'adozione delle misure necessarie per la sua gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto per un contingente tariffario per l'importazione di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele fino alla quantità annua di 1 400 tonnellate.

I dazi specifici applicabili alle carni di tacchino importate nell'ambito di tale contingente di cui ai codici NC elencati in appresso sono i seguenti:

- 0207 25 10: 170 ecu/tonnellate

- 0207 25 90: 186 ecu/tonnellate

- 0207 27 30: 134 ecu/tonnellate

- 0207 27 40: 93 ecu/tonnellate

- 0207 27 50: 339 ecu/tonnellate

- 0207 27 60: 127 ecu/tonnellate

- 0207 27 70: 230 ecu/tonnellate.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono deliberate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 (2).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DUKES