Regolamento (CE) n. 2395/96 del Consiglio del 2 dicembre 1996 relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana e del protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 20/12/1996 pag. 0006 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 2395/96 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 1996 relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana e del protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che la Comunità europea e la Repubblica lituana hanno negoziato e siglato un accordo sulle relazioni nel settore della pesca ed un protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste; considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo ed il protocollo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo sulle relazioni nel settore della pesca ed il protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste tra la Comunità europea e la Repubblica lituana. I testi dell'accordo e del protocollo sono acclusi al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente E. FITZGERALD