31996R2369

Regolamento (CE) n. 2369/96 della Commissione del 12 dicembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 13/12/1996 pag. 0008 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 2369/96 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1,

considerando che nell'ambito dell'OMC la Comunità si è impegnata a istituire, per ciascuna campagna di commercializzazione e a partire dal 1° gennaio 1996, un contingente tariffario ad aliquota di dazio zero di 10 000 tonnellate per i cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99;

considerando che le suddette importazioni sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione; che è necessario specificare le condizioni per il rilascio dei titoli;

considerando che ai fini di una corretta gestione delle importazioni, è necessario istituire un sistema di cauzioni; che, dati i rischi di speculazione inerenti al sistema a motivo dell'esonero dal pagamento del dazio, occorre che l'accesso alle importazioni suddette sia limitato agli operatori che abbiano costituito una cauzione per l'importazione, che provino di esercitare un'attività commerciale nel settore dei cereali da almeno 12 mesi e che siano registrati nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

considerando che le disposizioni specifiche sull'organizzazione delle importazioni ed in particolare quelle relative agli inviti a presentare domande di titoli d'importazione saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione, per ogni campagna di commercializzazione, di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99 che beneficiano di un'aliquota di dazio zero all'importazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il quantitativo massimo da importare è di 5 000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una domanda di titolo d'importazione per il quantitativo di cui all'articolo 1, è ricevibile solamente se soddisfa le seguenti condizioni:

a) la domanda riguarda un quantitativo massimo di 350 tonnellate di avena da importare;

b) la domanda reca, ove sia presentata da un mandatario, il nome e l'indirizzo del mandante;

c) la domanda è corredata:

- della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno 12 mesi esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo ed è registrata nello Stato membro in cui viene presentata la domanda,

- della prova che una cauzione di 5 ECU/t è stata depositata presso l'autorità competente dello Stato membro interessato, a garanzia della buona fede del richiedente,

- di una dichiarazione scritta del richiedente, attestante che ha presentato una sola domanda. Qualora un richiedente presenti più di una domanda di titolo d'importazione per lo stesso prodotto, tutte le sue domande sono dichiarate irricevibili.

Le domande di titoli d'importazione per cereali d'avena altrimenti lavorati presentate tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate come presentate in applicazione del presente regolamento. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telex, telefax o telegramma, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, i quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione presentate in tale periodo per i cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC indicati all'articolo 1. In base ai quantitativi comunicati la Commissione applica, se del caso, le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma.

2. Una domanda non può essere ritirata.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione per i cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99 vengono depositate presso le autorità competenti di qualsiasi Stato membro entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo lunedì lavorativo di ogni mese. A tal fine è disponibile un quantitativo mensile di 1 000 tonnellate, fino all'esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 1. I quantitativi non utilizzati nel corso di un mese sono riportati al mese successivo fino alla fine della campagna.

2. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telex, telefax o telegramma, conformemente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento:

- il numero delle domande ricevibili presentate, anche se corrisponde a zero,

- il quantitativo di avena per il quale sono state presentate domande di titoli,

- il nome e gli indirizzi dei richiedenti.

3. Entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui al paragrafo 2, la Commissione indica agli Stati membri se i titoli possono essere rilasciati per l'intero quantitativo di ogni prodotto oggetto delle domande. Qualora detto quantitativo superi il quantitativo di prodotto da importare nel periodo di cui trattasi, la Commissione indica agli Stati membri la percentuale o le percentuali di riduzione da applicare, all'atto del rilascio dei titoli, ai quantitativi oggetto delle domande.

Nel caso in cui le domande di titoli d'importazione presentate tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore del presente regolamento e i titoli rilasciati nel corso dello stesso periodo, comunicati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, riguardino un quantitativo complessivo superiore a quello previsto all'articolo 1, la Commissione applica un coefficiente di riduzione dei quantitativi su cui vertono tali domande e tali titoli.

Nel caso di titoli già rilasciati, al quantitativo risultante si applica il dazio ridotto di cui all'articolo 1 e al saldo residuo, sino al quantitativo per cui il titolo era stato rilasciato, si applica il dazio all'importazione in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali. L'autorità competente per il rilascio dei titoli d'importazione dello Stato membro che emette tali titoli rilascia, su richiesta dell'operatore interessato, un attestato conforme al modello di cui all'allegato II che stabilisce il quantitativo per il quale può essere rimborsato il dazio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4). L'operatore interessato può chiedere, in base a tale attestato, il rimborso del dazio pagato presso l'ufficio doganale che ha effettuato o effettuerà l'immissione in libera pratica, conformemente alle disposizioni degli articoli da 877 a 881 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

4. I titoli d'importazione sono rilasciati quanto prima dopo la comunicazione della Commissione agli Stati membri di cui al paragrafo 3 e comunque entro tre giorni lavorativi.

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (5) i titoli per i cereali di avena altrimenti lavorati rilasciati nell'ambito del presente contingente hanno una validità di 45 giorni.

Articolo 4

Il titolo d'importazione contiene le seguenti indicazioni ed è soggetto alle seguenti condizioni:

- nelle caselle 7 e 8 sono indicati rispettivamente il paese di provenienza e il paese di origine del prodotto in questione,

- nelle caselle 7 e 8, va contrassegnata con una croce la dicitura «sì»,

- in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (6), il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 e nella casella 19 va pertanto iscritta la cifra 0,

- nella casella 20, deve figurare una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 2369/96

- Forordning (EF) nr. 2369/96

- Verordnung (EG) Nr. 2369/96

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2369/96

- Regulation (EC) No 2369/96

- Règlement (CE) n° 2369/96

- Regolamento (CE) n. 2369/96

- Verordening (EG) nr. 2369/96

- Regulamento (CE) nº 2369/96

- Asetus (EY) N:o 2369/96

- Förordning (EG) nr 2369/96,

- nella casella 24 deve figurare una delle seguenti diciture:

- Derecho cero. Contingente arancelario de granos de avena trabajados de otra forma de los códigos NC 1104 22 92 y 1104 22 99

- Toldfritagelse. Toldkontingent for havrekerner, bearbejdet på anden måde, i KN-kode 1104 22 92 og 1104 22 99

- Nullsatz. Zollkontingent für anders bearbeiteten Hafer der KN-Codes 1104 22 92 und 1104 22 99

- Äáóìüò ìçäÝí. ÄáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç óðüñùí âñþìçò áëëéþò åðåîåñãáóìÝíùí ôùí êùäéêþí ÓÏ 1104 22 92 êáé 1104 22 99

- Zero duty. Tariff quota for oats grains otherwise worked falling within CN codes 1104 22 92 and 1104 22 99

- Droit zéro. Contingent tarifaire de grains d'avoine autrement travaillés des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99

- Dazio zero. Contingente tariffario di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99

- Nulrecht. Tariefcontingent voor op andere wijze bewerkte haver van de GN-codes 1104 22 92 en 1104 22 99

- Direito igual a zero. Contingente pautal de grãos de aveia trabalhados de outro modo, dos códigos NC 1104 22 92 e 1104 22 99

- Tulliton. CN-koodeihin 1104 22 92 ja 1104 22 99 kuuluvien muulla tavoin käsiteltyjen kauranjyvien kiintiö

- Tullsats 0. Tullkvot för korn av havre bearbetad på annat sätt med KN-nummer 1104 22 92 och 1104 22 99,

- in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal certificato non sono trasmissibili.

Articolo 5

La cauzione a garanzia della buona fede di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino è svincolata al momento del rilascio del titolo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telex, telefax o telegramma:

a) entro due giorni lavorativi dal rilascio del titolo d'importazione il quantitativo di ogni prodotto per il quale sono stati rilasciati titoli, le date di rilascio, i paesi di origine e provenienza del prodotto e il nome e gli indirizzi dei titolari dei titoli; e

b) entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello in cui il prodotto è stato immesso in libera pratica le informazioni di cui al punto a) e quelle relative al quantitativo di prodotto immesso in libera pratica, ripartito per paese di origine.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono obbligatorie anche se non è stata presentata alcuna domanda, non è stato rilasciato alcun titolo o non è avvenuta alcuna importazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(3) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(4) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO I

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Modello per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 Domanda n. Quantitativo Richiedente Indirizzo

Quantitativo totale >FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Modello dell'attestato di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Titolo d'importazione di riferimento n.:

Titolare: (nome, indirizzo completo e Stato membro)

Organismo di emissione dell'estratto: (nome e indirizzo)

Diritti trasmessi a:

Quantitativo per il quale può essere chiesto il rimborso conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2369/96: (quantitativo in Kg)

(Data e firma)

>FINE DI UN GRAFICO>