31996R2348

Regolamento (CE) n. 2348/96 del Consiglio del 6 dicembre 1996 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 relativi a misure specifiche a favore delle Azzore e di Madera nonché delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 11/12/1996 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2348/96 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1996 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 relativi a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera nonché delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1600/92 (3), e (CEE) n. 1601/92 (4) prevedono l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento per gli arcipelaghi di Madera e delle isole Canarie per quanto concerne i bovini destinati all'ingrasso e al consumo in loco e talune carni suine fresche o refrigerate nonché certi prodotti trasformati a base di carne, sino al termine della campagna di commercializzazione delle carni bovine 1995/1996;

considerando che l'introduzione di tale regime ha incontrato alcune difficoltà amministrative che ne hanno ritardato l'attuazione; che, peraltro, i regolamenti di cui sopra prevedono l'elaborazione di una relazione di valutazione corredata, eventualmente, di proposte adeguate, al termine dei primi quattro anni d'applicazione;

considerando che, nell'attesa delle conclusioni che si trarranno dalla valutazione e allo scopo di evitare una brusca interruzione dell'applicazione di tali misure, interruzione che può essere dannosa per i flussi commerciali tra le regioni ultraperiferiche e il resto della Comunità, è opportuno prorogarne, in via transitoria, l'applicazione sino al 30 giugno 1997;

considerando che per gli stessi motivi è giustificato prorogare altresì, per quanto riguarda Madera, l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento per le patate da semina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1600/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 5, paragrafo 1, i termini «Durante le campagne di commercializzazione delle carni bovine dal 1992/1993 al 1995/1996» sono sostituiti da «Durante le campagne di commercializzazione delle carni bovine dalla campagna 1992/1993 alla campagna 1996/1997»;

2) all'allegato II, nella colonna «Denominazione dei prodotti», in relazione alle patate da semina, l'espressione «per le campagne 1992/1993 - 1995/1996» è sostituita con «Per le campagne 1992/1993 - 1996/1997».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1601/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 5, paragrafo 1, i termini «Durante le campagne di commercializzazione delle carni bovine dal 1992/1993 al 1995/1996» sono sostituiti da «Durante le campagne di commercializzazione delle carni bovine dalla campagna 1992/1993 alla campagna 1996/1997»;

2) all'allegato, nella colonna «Denominazione dei prodotti», in relazione alle carni suine fresche o refrigerate e ai prodotti trasformati di carne, l'espressione «per le campagne 1992/1993 - 1995/1996» è sostituita con «Per le campagne 1992/1993 - 1996/1997».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

(1) GU n. C 290 del 3. 10. 1996, pag. 7.

(2) GU n. C 347 del 18. 11. 1996.

(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 (GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10).

(4) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 (GU n. 260 del 31. 10. 1995, pag. 10).