Regolamento (CE) n. 2250/96 della Commissione del 25 novembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 918/94 recante deroga al regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori a grappolo
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 26/11/1996 pag. 0016 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 2250/96 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 918/94 recante deroga al regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori a grappolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CE) n. 918/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2728/95 (4), ha previsto una deroga al regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1657/92 (6), allo scopo di autorizzare, per un periodo di prova, la commercializzazione dei pomodori a grappolo (attaccati allo stelo) nel corso della campagna 1994; che tale periodo è stato esteso dal regolamento (CE) n. 2728/95 alla campagna 1996; che la campagna di commercializzazione dei pomodori va dal 1° gennaio al 31 dicembre di un dato anno; considerando che appare opportuno inserire definitivamente le disposizioni che autorizzano la commercializzazione dei pomodori a grappolo (attaccati allo stelo) nel regolamento (CEE) n. 778/83; che tuttavia, in attesa dell'entrata in vigore e dell'applicazione della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, è opportuno prorogare il suddetto periodo di prova per un'altra campagna; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 918/94, la «campagna di commercializzazione 1996» è sostituita dalla «campagna di commercializzazione 1997». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. (3) GU n. L 106 del 27. 4. 1994, pag. 5. (4) GU n. L 284 del 28. 11. 1995, pag. 4. (5) GU n. L 86 del 31. 1. 1983, pag. 14. (6) GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 53.