31996R2208

REGOLAMENTO (CE) N. 2208/96 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1996 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 20/11/1996 pag. 0003 - 0023


REGOLAMENTO (CE) N. 2208/96 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1996 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 21 ottobre 1996, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia (nel prosieguo: avviso di apertura) e ha iniziato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia presentata l'8 gennaio 1996 dall'Eurocoton (industrie comunitarie del cotone e dei prodotti affini), per conto dell'industria comunitaria. La denuncia era sostenuta da 21 produttori comunitari che rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria dei prodotti simili. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché le relative associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) Numerosi produttori ed esportatori dei paesi interessati, i produttori e gli utilizzatori comunitari e gli importatori hanno comunicato osservazioni scritte. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(5) In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che sostenevano esplicitamente la denuncia, la Commissione ha deciso di fare ricorso a tecniche di campionamento e ha inviato questionari ad un campione rappresentativo di produttori comunitari, dai quali ha ottenuto informazioni particolareggiate, come risulta nei punti 8, 89 e 90.

(6) In considerazione del numero elevato di produttori ed esportatori dei paesi interessati, la Commissione ha fatto ricorso a tecniche di campionamento e ha inviato questionari ad un campione rappresentativo di produttori ed esportatori, dai quali ha ottenuto informazioni particolareggiate, come risulta nel punto 8 e nei punti da 14 a 25.

(7) La Commissione ha inoltre inviato questionari a tutti gli importatori notoriamente interessati e ha ricevuto risposte soltanto da sei importatori.

(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping e del pregiudizio, ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori comunitari

- F.A. Kümpers GmbH & Co., Rheine (Germania)

- Velener Textilwerk Grimmelt, Wevers & Co. GmbH, Velen (Germania)

- Tenthorey SA, Eloyes (Francia)

- H.G.P.-G.A.T. Tissages SA, Cornimont (Francia)

- Ets des Fils de Victor Perin Sàrl, Thiéfosse (Francia)

- Filatures et Tissages de Saulxures-sur-Moselotte SA, Saulxures-sur-Moselotte (Francia)

- Niggeler & Küpfer SpA, Capriolo BS (Italia)

b) importatori

- G. Koppermann & Co. GmbH, Baierbrunn (Germania)

c) produttori/esportatori

Egitto

- Misr Spinning and Weaving Co., Mehalla el-Kubra

- Misr Fine Spinning and Weaving Co., Kafr el-Dawar

- Misr El Amria Spinning and Weaving Co., Alessandria

India

- Century Textiles & Industries Ltd, Bombay

- Mafatlal Industries Limited, Bombay

- The Mafatlal Fine Spinning & Manufacturing Company Ltd, Bombay

- Coats Viyella India Ltd, Bangalore

- Vardhman Spinning & General Mills Ltd, Ludhiana

Indonesia

- P.T. Argo Pantes, Giacarta

- P.T. Daya Manunggal, Giacarta

- P.T. Grand Textile Industry, Giacarta

- P.T. Apac Inti Corpora P.T. Kanindo Prima Perkasa, Giakarta

- P.T. Eratex Djaja, Surabaya

Pakistan

- Lucky Textile Mills, Karachi

- Diamond Fabrics Ltd, Sheikhupura, Lahore

- Nishat Mills Ltd, Faisalabad

- Kohinoor Raiwind Mills Ltd, Lahore

Turchia

- Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Isletmesi AS Kayseri («Birlik Mensucat»)

- Söktas Pamuk ve Tarim Ürünlerini Degerlendirme Ticaret ve Sanayi AS Söke («Söktas»)

(9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1995.

(10) La società turca Söktas si è rivolta al Tribunale di primo grado (causa T-75/96) chiedendo l'annullamento dell'apertura del procedimento e un provvedimento interlocutorio in forma di immediata sospensione del procedimento. Con l'ordinanza del 26 agosto 1996 il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimento interlocutorio.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(11) Il procedimento riguarda tessuti di cotone greggi lisci contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, ovvero i tessuti composti di cotoni ottenuti mediante intreccio ortogonale di filati su telai semplici e destinati principalmente all'industria dell'abbigliamento, della biancheria e dell'arredamento.

I tessuti in questione sono prodotti in diversi tipi o strutture. Le strutture sono definite dalla combinazione dei seguenti elementi: titolo (o peso) del filato usato, numero di fili per ordito e trama e intreccio dei filati.

(12) La Commissione ha stabilito che, non essendo state riscontrate differenze nelle caratteristiche essenziali dai diversi tipi e qualità di tessuti di cotone greggi, i tipi di prodotti venduti sul mercato interno dei paesi interessati e i tipi esportati erano prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (nel prosieguo: regolamento di base). La stessa osservazione vale per i tipi venduti sul mercato interno dell'India e per quelli esportati dalle società cinesi (vedi punti 47 e 48). Inoltre, i tipi di tessuti esportati dai paesi interessati e quelli fabbricati dai produttori comunitari sono prodotti simili.

(13) L'industria di trasformazione comunitaria interessata ha chiesto che la garza fosse esclusa dal campo d'applicazione del procedimento in quanto non era più prodotta nella Comunità. In mancanza di elementi sufficienti a questo proposito, la Commissione ha deciso di prendere in considerazione la garza ai fini delle misure provvisorie, in attesa di ulteriori informazioni in merito.

C. ESPORTATORI E PRODUTTORI DEI PAESI D'ORIGINE

1. Campionamento

a) Osservazioni generali

(14) In considerazione del numero elevato di esportatori nei paesi interessati, la Commissione ha deciso di applicare tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base e ha comunicato la sua intenzione nel punto 5 dell'avviso di apertura.

(15) Ai fini della selezione del campione, la Commissione ha chiesto ai produttori ed esportatori e ai loro rappresentanti di manifestarsi entro tre settimane dalla data di apertura del procedimento e di comunicare alcune informazioni di base sul giro d'affari relativo alle vendite sul mercato interno e all'esportazione. La Commissione ha inoltre preso contatto con le autorità dei paesi interessati.

(16) È stato considerato che le società che si sono manifestate e che hanno comunicato le informazioni richieste entro il termine suddetto fossero disposte a collaborare, escluse le società di cui al punto 19.

(17) Le società che non sono state inserite nel campione sono state informate del fatto che nei loro confronti sarebbe stata applicata la media ponderata dei margini di dumping stabilita per le parti inserite nel campione.

(18) Per le società selezionate e che hanno collaborato pienamente all'inchiesta sono stati stabiliti margini di dumping e aliquote del dazio individuali.

(19) Sono state considerate come società che non hanno collaborato all'inchiesta quelle società che si sono manifestate entro il termine di tre settimane e che successivamente, dopo essere state selezionate, hanno cessato di collaborare.

(20) Alcune società sono state scelte a titolo di riserva per il campione e sono state informate del fatto che le loro risposte al questionario della Commissione sarebbero state esaminate unicamente se una o più società del campione avessero cessato di collaborare. Alle società in questione è stato inoltre comunicato che nei loro confronti sarebbero stati applicati, se del caso, il margine di dumping medio del campione e l'aliquota media del dazio antidumping, precisando tuttavia che alle società eventualmente selezionate per sostituire una società del campione sarebbero stati applicati, se del caso, margini di dumping e dazi individuali.

(21) Le società che non si sono manifestate entro il termine di tre settimane sono state considerate come società che non hanno collaborato.

b) Cina, Egitto, Indonesia, Pakistan

(22) Per Cina, Egitto, Indonesia e Pakistan, il campione è stato selezionato con il consenso dei rappresentanti delle società, delle associazioni oppure dei governi interessati.

c) India

(23) Non è stato possibile raggiungere un accordo sulla composizione del campione, poiché l'India ha contestato l'inserimento del suo principale produttore ed esportatore. La Commissione ha quindi fatto la propria selezione e ha scelto le sei principali società in termini di volume delle vendite sul mercato interno e all'esportazione.

d) Turchia

(24) Non è stato possibile raggiungere un accordo con la Turchia, principalmente perché i produttori ed esportatori turchi hanno contestato la validità di un procedimento antidumping nel contesto dell'Unione doganale (3). La Commissione ha quindi fatto la propria selezione e ha scelto i principali produttori ed esportatori con un volume sufficiente di vendite sul mercato interno.

(25) Tre delle cinque società selezionate dalla Commissione, che inizialmente avevano dichiarato di essere disposto a collaborare, hanno successivamente desistito. I rappresentanti della Turchia, dopo essere stati informati dalla Commissione dell'impossibilità del campionamento, hanno dichiarato che le due società rimaste rappresentavano ancora una percentuale elevata del giro d'affari, in termini di vendite sul mercato interno e all'esportazione, relativo ai prodotti in esame ed erano quindi rappresentative. La Commissione ha accettato l'argomentazione e ha effettuato il campionamento in base alle due società restanti. È stato successivamente deciso che le tre società che hanno cessato di collaborare, ovvero Çukurova San Isl AS, Tarsus, Isko Tekstil Sanayi ve Ticaret AS Bursa e GAP Güneydogu Tekstil Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul, dovevano essere considerate come società che non hanno collaborato.

2. Esame individuale nell'ambito del campionamento

(26) La Commissione ha ricevuto entro i termini fissati undici domande di trattamento individuale, otto delle quali sono state accompagnate dalle risposte al questionario, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto concluso che non poteva essere effettuato un esame individuale per le tre società che non avevano risposto in modo completo al questionario.

Dopo aver riesaminato le domande delle restanti società, la Commissione, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, ha deciso che non poteva essere accolta alcuna richiesta di trattamento individuale, poiché il numero delle società era talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. Le società interessate sono state debitamente informate.

(27) Alle società che hanno risposto in modo esauriente al questionario entro 37 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di apertura oppure che si sono manifestate entro tre settimane per la selezione del campione, ma la cui domanda di esame individuale è stata respinta, è stata applicata la media ponderata dei margini di dumping stabilita per le parti inserite nel campione.

(28) Le società che hanno chiesto un esame individuale, ma non hanno presentato una risposta completa entro 37 giorni e non si sono manifestate entro il termine di tre settimane fissato per la selezione del campione sono state considerate come società che non hanno collaborato. Questa situazione si è prodotta per una sola società turca, Bisas Tekstil Sanayi ve Ticaret AS, Merter (Istanbul).

D. DUMPING

1. Valore normale

a) Paesi ad economia di mercato

i) Metodo generale

(29) Per la determinazione del valore normale relativo ai paesi ad economia di mercato, la Commissione ha esaminato in primo luogo, per ciascun produttore ed esportatore, se le vendite complessive di tessuti di cotone greggi sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle vendite complessive degli stessi prodotti per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il volume delle vendite complessive di ciascun produttore sul mercato interno era pari ad almeno il 5 % del volume delle vendite complessive per l'esportazione nella Comunità.

(30) La Commissione ha quindi esaminato se i tipi di tessuti greggi di cotone venduti sul mercato interno dalle società che avevano un volume di vendite rappresentativo potevano essere considerati identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. I tipi di tessuti di cotone greggi venduti sul mercato interno e per l'esportazione sono stati considerati prodotti comparabili quando presentavano strutture identiche (cfr. punti 11 e 12).

(31) Per ciascun tipo venduto dai produttori ed esportatori sul rispettivo mercato interno e considerato comparabile ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Le vendite interne di ciascun tipo sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume delle vendite di un tipo determinato di tessuto di cotone greggio sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta rappresenta almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo per l'esportazione nella Comunità.

(32) La Commissione ha infine esaminato se le vendite interne di ciascun tipo fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione. Quando il volume delle vendite dei tessuti di cotone greggi a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato (vendite remunerative) rappresentava almeno l'80 % del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta per tutte le vendite, remunerative o no. Quando il volume delle vendite remunerative dei tessuti di cotone greggi rappresentava meno dell'80 % ma più del 10 % del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati unicamente per le vendite remunerative.

(33) Quando il volume delle vendite remunerative di tessuti di cotone greggi era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto era insufficiente e che in tali circostanze non era possibile calcolare il valore normale in base al prezzo sul mercato interno.

(34) Quando erano riunite le condizioni di cui ai punti da 29 a 32, per ciascun tipo di prodotto il valore normale è stato stabilito in base al prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti su mercato interno del paese esportatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base.

(35) Quando non era possibile utilizzare i prezzi di un tipo di prodotto applicati sul mercato interno, è stato deciso di utilizzare il valore normale costruito invece dei prezzi applicati da altri produttori ed esportatori sul mercato interno, poiché per valutare un tipo specifico di prodotto fabbricato da una determinata società sarebbe stato necessario prendere in considerazione elementi diversi (quali origine, composizione del cotone greggio e tipo di telaio usato). L'utilizzazione dei prezzi di un'altra società nel caso in esame avrebbe richiesto l'applicazione di numerosi adeguamenti, da stabilire in gran parte in base a stime.

(36) Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato addizionando ai costi di produzione dei tipi esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. A tal fine la Commissione ha esaminato se le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dai produttori ed esportatori interessati sul mercato interno e i profitti da essi realizzati costituissero dati attendibili. Le spese generali, amministrative e di vendita effettive sono state considerate attendibili quando il volume delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo (vedi punto 29). Il margine di profitto effettivo è stato considerato attendibile in presenza di un volume sufficiente di vendite remunerative di tessuti di cotone greggi.

ii) Egitto

(37) Il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi effettivi sul mercato interno di tipi di prodotti comparabili, in conformità del punto 34, per otto tipi di tessuti di cotone greggi venduti per l'esportazione nella Comunità da due società.

(38) Il valore normale è stato invece calcolato, in conformità del punto 36, per tutti gli altri tipi venduti per l'esportazione nella Comunità dalle due società suddette e per tutti i prodotti esportati dalla terza società.

Poiché soltanto una società aveva realizzato un volume sufficiente di vendite remunerative dei prodotti in questione nel periodo dell'inchiesta, la Commissione ha utilizzato il margine di profitto da essa realizzato per calcolare il valore normale relativo alle altre due società. Per la prima società, il valore normale è stato calcolato in base ai costi di produzione, maggiorati delle spese generali, amministrative e di vendita e del margine di profitto. Il valore normale relativo alle altre due società è stato calcolato in base ai rispettivi costi di produzione e alle spese generali, amministrative e di vendita, maggiorati del margine di profitto della società che aveva realizzato un volume sufficiente di vendite remunerative.

iii) India

(39) Il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi effettivi sul mercato interno di tipi di prodotti comparabili, in conformità del punto 34, per 19 tipi di prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità da quattro società.

(40) Il valore normale è stato invece calcolato, in conformità del punto 36, per tutti gli altri tipi venduti per l'esportazione nella Comunità dalle quattro società suddette e per tutti i prodotti esportati dalla quinta società.

Per tutte le società sono state utilizzate le spese generali, amministrative e di vendita effettivamente sostenute sul mercato interno. Per tre società sono stati utilizzati gli effettivi margini di profitto, mentre per una società che non aveva realizzato un volume sufficiente di vendite remunerative è stato impiegato il margine di profitto relativo ad una società dello stesso gruppo. Per l'ultima società, ai fini del calcolo del valore normale è stata utilizzata la media ponderata del margine di profitto delle altre società.

Una società ha chiesto che, per la determinazione dei valori costruiti, si tenesse conto del margine di profitto specifico calcolato in funzione delle applicazioni e dei mercati dei diversi prodotti. La richiesta è stata respinta in quanto è stato considerato opportuno, secondo la prassi consueta, stabilire la media ponderata del margine di profitto per tutti i tipi di prodotti in questione venduti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base.

iv) Indonesia

(41) Il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi effettivi sul mercato interno di tipi di prodotti comparabili, in conformità del punto 34, per cinque tipi di prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità da tre società.

(42) Per tutti gli altri tipi venduti per l'esportazione nella Comunità il valore normale è stato calcolato, in conformità del punto 36.

Il valore normale è stato calcolato addizionando ai costi di produzione dei tipi esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. Per quattro società sono state utilizzate le spese generali, amministrative e di vendita effettivamente sostenute sul mercato interno. Per tre società le spese suddette comprendevano anche le spese generali, amministrative e di vendita delle società collegate operanti in qualità di distributori sul mercato interno e implicate in diversa misura nelle operazioni di finanziamento, di acquisto delle materie prime e di vendite sul mercato interno o all'esportazione. Per tre società è stato utilizzato il margine di profitto effettivamente realizzato sul mercato interno. Per l'ultima società è stato utilizzato il margine di profitto di una società appartenente allo stesso gruppo.

v) Pakistan

(43) È stato riscontrato che soltanto due società del campione avevano realizzato vendite rappresentative dei prodotti in questione sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta. Per una società le vendite sul mercato interno erano rappresentative e remunerative, ma soltanto un tipo di prodotto venduto sul mercato interno era comparabile al tipo esportato. Le vendite di questo tipo di prodotto non potevano tuttavia essere considerate rappresentative. Le vendite dei prodotti in questione realizzate sul mercato interno dall'altra società, pur avendo un volume rappresentativo, erano in perdita e quindi non si potevano considerare effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. In tali circostanze la Commissione ha calcolato in tutti i casi il valore normale.

Per una società il valore normale è stato calcolato addizionando ai costi di produzione dei tipi esportati le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dalla società sul mercato interno e il margine di profitto da essa realizzato sulle vendite dei prodotti in questione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base.

Per un'altra società il valore normale è stato calcolato addizionando ai costi di produzione dei tipi esportati le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dalla società e il margine di profitto del produttore che aveva effettuato vendite remunerative sul mercato interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base.

Le altre due società del campione non avevano venduto i prodotti in questione sul mercato interno. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base, il valore normale relativo a queste società è stato calcolato addizionando ai costi di produzione dei tipi esportati la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita determinata per le due società che avevano realizzato vendite remunerative sul mercato interno e il margine di profitto stabilito per la società che aveva effettuato vendite remunerative.

vi) Turchia

(44) Per compensare l'elevato tasso di inflazione registrato nel periodo dell'inchiesta, la Commissione ha deciso di calcolare un valore normale mensile per ogni tipo di prodotto.

(45) Il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi effettivi sul mercato interno di tipi di prodotti comparabili, in conformità del punto 34, per 20 tipi di prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità da una società e per 19 tipi venduti dall'altra.

(46) In tutti gli altri casi il valore normale è stato calcolato, in conformità del punto 36. Il valore normale è stato calcolato per ciascun mese del periodo dell'inchiesta. Ai costi di produzione dei tipi esportati sono stati aggiunti gli importi mensili delle spese generali, amministrative e di vendita e del margine di profitto realizzato sul mercato interno.

b) Paese non retto da un'economia di mercato: Cina

(47) Dato che la Cina è considerata come un paese non retto da un'economia di mercato, la Commissione ha stabilito il valore normale corrispondente in funzione del valore normale determinato in un paese analogo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base.

(48) Come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione considerava che l'India fosse un paese terzo ad economia di mercato idoneo ai fini della determinazione del valore normale. Le parti interessate dall'inchiesta sono state invitate a presentare osservazioni sull'idoneità dell'India. In mancanza di obiezioni, la Commissione ha deciso di utilizzare l'India come paese analogo.

Il valore normale relativo alle società cinesi è stato calcolato in base ai valori normali stabiliti per le società indiane che hanno collaborato. A questo proposito sono stati presi in considerazione i tipi di prodotti venduti sul mercato interno dell'India che avevano la stessa struttura dei modelli cinesi esportati nella Comunità. La Commissione ha tenuto conto dei valori normali di tutti i produttori ed esportatori indiani contenuti nel campione, per ottenere un grado elevato di rappresentatività.

2. Prezzo all'esportazione

(49) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione di tessuti di cotone greggi erano fatte ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione.

(50) Tuttavia, quando le vendite all'esportazione erano fatte a parti collegate, il prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. In tali circostanze, sono stati applicati adeguamenti in considerazione di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile a livello frontiera comunitaria.

(51) Un esportatore cinese ha eseguito una parte delle transazioni attraverso un importatore collegato con sede in Germania. Per le transazioni realizzate attraverso l'importatore collegato, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente per i prodotti in questione, previa detrazione delle spese generali, amministrative e di vendita e di un congruo importo per il profitto, in conformità del punto 50. Il margine di profitto è stato provvisoriamente stimato al 5 %, in mancanza di dati attendibili sui profitti realizzati da importatori indipendenti nella Comunità.

(52) Le due società indiane appartenenti allo stesso gruppo hanno venduto una parte della loro produzione alla Comunità attraverso tre società commerciali collegate. I prezzi all'esportazione per i prodotti venduti attraverso le società collegate sono stati costruiti in conformità del punto 50.

(53) Gli esportatori pakistani hanno chiesto che per stabilire la data della vendita si utilizzasse la data del contratto invece della data della fattura. La richiesta è stata respinta in quanto secondo la normale prassi della Commissione la data di vendita è la data della fattura, a meno che sia dimostrato che un'altra data è più idonea a determinare le condizioni di vendita [articolo 2, paragrafo 10, lettera j) del regolamento di base]. In mancanza di sufficienti elementi di prova a sostegno dell'affermazione secondo la quale la data del contratto era più idonea a determinare le condizioni di vendita e poiché dalle inchieste in loco è invece risultato che i contratti costituivano soltanto un quadro generale, mentre le condizioni precise di ciascuna vendita erano fissate nella fattura, la Commissione, secondo la prassi normalmente seguita, ha considerato che la data di vendita era la data della fattura.

3. Confronto

a) Osservazioni generali

(54) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

Sono stati applicati adeguamenti ogniqualvolta ne è stata fatta richiesta entro i termini fissati e quando le parti interessate hanno potuto dimostrare l'incidenza dell'asserita differenza sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(55) Sono quindi state effettuate detrazioni, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, per le differenze inerenti a trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, credito, sconti e commissioni.

b) Cina

(56) Riguardo al valore normale, tutte le detrazioni effettuate per le società indiane sono state applicate per le società cinesi.

c) Egitto

(57) Tutte le società hanno chiesto un adeguamento per i costi del credito riguardo al valore normale. La Commissione ha respinto la richiesta in quanto mancavano elementi di prova del fatto che i modi di pagamento fossero stati concordati al momento della vendita. Le richieste contenevano inoltre alcuni errori in termini di numero di giorni e tassi di interesse.

d) India

(58) Tutte le società hanno chiesto adeguamenti per una pretesa differenza relativa allo stadio commerciale tra le vendite all'esportazione e quelle sul mercato interno. Quattro società hanno chiesto l'adeguamento sostenendo di aver venduto principalmente ai distributori sul mercato comunitario, mentre la maggior parte delle vendite sul mercato interno era destinata agli utilizzatori finali e affermando che il volume della transazione media sul mercato interno era nettamente inferiore a quello delle vendite alla Comunità. Tuttavia nessuna società ha potuto dimostrare l'esistenza di una consistente differenza tra i livelli dei prezzi secondo i diversi stadi commerciali. Alla luce di tali elementi, non sono stati applicati adeguamenti per differenze inerenti allo stadio commerciale.

(59) Una società ha chiesto una detrazione per le retribuzioni dei venditori. Poiché tale detrazione non è prevista nel regolamento di base e dato che la società non ha presentato elementi di prova dell'incidenza sui prezzi, la richiesta è stata respinta.

e) Indonesia

(60) Due società hanno chiesto una detrazione per differenze inerenti alle caratteristiche fisiche relativamente alle vendite di tessuti di qualità inferiore al mercato comunitario. Le società hanno inoltre affermato di aver venduto tessuti di qualità inferiore sul mercato interno, senza tuttavia documentare una consistente differenza di prezzo tra le vendite di tessuti di qualità standard e di qualità inferiore sul mercato interno oppure alla Comunità. In assenza di effetti sulla comparabilità dei prezzi, la Commissione ha deciso di respingere le richieste.

(61) Tre società hanno chiesto un adeguamento per pretese differenze inerenti allo stadio commerciale sostenendo di aver venduto principalmente a distributori nella Comunità e a imprese di trasformazione sul mercato interno per l'ulteriore lavorazione dei tessuti di cotone greggi. Nessuna società ha tuttavia potuto dimostrare l'esistenza di qualsiasi differenza tra i prezzi nei confronti dei distributori o delle imprese di trasformazione. Durante l'inchiesta una società ha affermato che ai fini della fissazione dei prezzi non veniva effettuata alcuna distinzione tra i diversi tipi di clienti. Di conseguenza, in mancanza di elementi di prova dell'incidenza sui prezzi, la detrazione chiesta non è stata applicata.

(62) Due società hanno chiesto una detrazione per il costo del credito relativamente alle vendite per l'esportazione, quando il versamento da parte della banca era stato effettuato in anticipo rispetto alle condizioni concordate. Le società hanno chiesto di non tener conto delle condizioni di pagamento concordate e di prendere invece in considerazione la data del pagamento effettivo da parte della banca. La richiesta è stata respinta in quanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g) del regolamento di base, può essere applicato un adeguamento unicamente per il numero di giorni concordato al momento della vendita, dato che, per la determinazione del prezzo, si può tener conto unicamente del costo del credito della durata concordata.

f) Pakistan

(63) Una richiesta di detrazione per oneri all'importazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base, è stata respinta in quanto considerata non pertinente, dato che il dazio non era inserito nel costo delle materie prime utilizzato per il calcolo del valore normale costruito.

g) Turchia

(64) È stato chiesto un adeguamento per differenze relative ai tassi di cambio per tener conto della costante svalutazione della moneta turca. La Commissione ha considerato tuttavia che si fosse già tenuto conto della svalutazione con l'applicazione di adeguamenti per i costi del credito, il calcolo del valore normale su base mensile e l'utilizzazione della media mensile dei tassi di cambio. La richiesta è stata pertanto respinta.

4. Margini di dumping

a) Metodo generale

(65) Dato che la Commissione ha stabilito che l'andamento dei prezzi all'esportazione era sensibilmente diverso in relazione a differenti acquirenti, regioni e periodi e che con il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione di tutte le transazioni con la Comunità non era possibile valutare correttamente il margine di dumping, i prezzi delle singole operazioni di esportazione sono stati confrontati con la media ponderata dei valori normali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base.

(66) Sono stati calcolati margini di dumping individuali per le società che hanno collaborato e che sono state sottoposte ad inchieste in loco.

(67) I margini di dumping per le società che hanno collaborato e che non sono state sottoposte all'inchiesta (vedi punti 17, 20 e 27) sono stati stabiliti in base alla media dei margini di dumping individuali calcolati per le società inserite nel campione, ponderata rispetto al giro d'affari delle esportazioni, per ciascun paese interessato.

(68) Infine, fatta eccezione per la Cina, è stato calcolato un margine di dumping residuo per i produttori ed esportatori di ciascun paese che non hanno collaborato, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Per evitare di premiare l'omessa collaborazione, per ciascuna società inserita nel campione sono stati identificati i cinque tipi di prodotti maggiormente oggetto di dumping. È stato quindi selezionato il tipo apparentemente più significativo, a condizione tuttavia che il margine corrispondente non fosse inferiore a quello stabilito per la società in questione. Infine, il margine di dumping residuo è stato stabilito in base alla media ponderata dei margini relativi a tutti i tipi di prodotti così selezionati per ciascuna società.

b) Metodo per i gruppi di imprese

(69) Secondo la prassi consueta della Commissione le società collegate oppure le società appartenenti allo stesso gruppo vengono considerate come un'unica entità e quindi viene stabilito un unico margine di dumping. Il calcolo di margini di dumping individuali e la determinazione di aliquote individuali del dazio per società appartenenti allo stesso gruppo potrebbero infatti incoraggiare l'elusione delle misure antidumping (rendendole inefficaci), poiché i produttori potrebbero effettuare le esportazioni nella Comunità attraverso la società soggetta al dazio antidumping inferiore.

I margini di dumping determinati per ciascuna società del gruppo soggetta all'inchiesta sono stati quindi utilizzati per calcolare un unico margine per il gruppo nel suo complesso.

c) Cina

(70) Tutte le società inserite nel campione hanno chiesto che nei loro confronti fossero calcolati margini di dumping individuali, affermando di essere completamente autonome e responsabili dei rispettivi risultati finanziari. Secondo la prassi consueta per le esportazioni da paesi a commercio di Stato, il trattamento individuale può essere applicato a titolo eccezionale qualora l'esportatore interessato abbia dimostrato con elementi di prova incontestabili di operare al di fuori dell'influenza delle autorità nazionali e secondo i principi dell'economia di mercato. Nel presente procedimento, in cui è emerso che tutti gli esportatori erano organismi interamente controllati dallo stato, non sono stati presentati elementi di prova a questo proposito. In tali circostanze è stato deciso che i margini di dumping individuali non erano opportuni e che doveva essere stabilito un unico margine di dumping in base alla media ponderata (secondo il giro d'affari delle esportazioni nella Comunità) dei margini di dumping del campione.

(71) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione mette in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo alle tre società cinesi. Il margine di dumping è stato calcolato come la media dei margini accertati per le tre società, ponderata secondo il giro d'affari delle esportazioni. Il margine provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, è del 22,6 %.

d) Egitto

(72) Data la situazione specifica dell'industria dei tessuti di cotone in Egitto, dove tutte le società che hanno collaborato sono direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e poiché la Commissione considera di norma le imprese appartenenti ad un gruppo come un'unica entità, è stato deciso di trattare tutte le società egiziane che hanno collaborato come un gruppo e di applicare la norma generale esposta nel punto 69.

Il margine di dumping provvisorio per le società che hanno collaborato, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, è del 13,3 %.

(73) Per la società che non hanno collaborato, il margine di dumping provvisorio è stato determinato in base alle informazioni disponibili, in conformità del punto 68. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, è del 36,1 %.

e) India

(74) Per il calcolo del margine di dumping relativo alle società indiane appartenenti allo stesso gruppo è stato applicato il metodo normalmente seguito per i gruppi di imprese (vedi punto 69).

(75) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo a tutti i produttori inseriti nel campione. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(76) Alle società che hanno collaborato e che non sono state inserite nel campione è stato attribuito il margine di dumping medio del campione, ponderato rispetto al giro d'affari delle esportazioni nella Comunità. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria è del 15,9 %.

(77) Per le società che non hanno collaborato, il margine di dumping provvisorio è stato determinato in base alle informazioni disponibili, in conformità del punto 68. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, è del 22,7 %.

f) Indonesia

(78) Per il calcolo del margine di dumping relativo alle società indonesiane appartenenti allo stesso gruppo è stato applicato il metodo normalmente seguito per i gruppi di imprese (vedi punto 69).

(79) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo a tutti i produttori che hanno pienamente collaborato con la Commissione. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(80) Alle società che hanno collaborato e che non sono state inserite nel campione è stato attribuito il margine di dumping medio del campione, ponderato rispetto al giro d'affari delle esportazioni nella Comunità. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, è del 13,1 %.

(81) Per le società che non hanno collaborato, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità del punto 68. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, è del 18,3 %.

g) Pakistan

(82) Per il calcolo del margine di dumping relativo alle società pakistane appartenenti allo stesso gruppo è stato applicato il metodo normalmente seguito per i gruppi di imprese (vedi punto 69).

(83) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo a tutte le società del campione. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(84) Alle società che hanno collaborato e che non sono state inserite nel campione è stato attribuito il margine di dumping medio del campione, ponderato rispetto al giro d'affari delle esportazioni nella Comunità. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, è del 27,8 %.

(85) Per le società non hanno collaborato, il margine di dumping provvisorio è stato determinato in base alle informazioni disponibili, in conformità del punto 68. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, è del 32,5 %.

h) Turchia

(86) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo alle due società. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(87) Alle società che hanno collaborato e che non sono state inserite nel campione è stato attribuito il margine di dumping medio del campione, ponderato rispetto al giro d'affari delle esportazioni nella Comunità. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, è del 15,3 %.

(88) Per la società che non hanno collaborato, il margine di dumping provvisorio è stato determinato in base alle informazioni disponibili, in conformità del punto 68. Tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, è del 25,2 %.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

Campionamento

(89) In considerazione del numero elevato di produttori che hanno sostenuto la denuncia, in appresso denominati «l'industria comunitaria» (vedi punto 2), del fatto che si trattava principalmente di piccole e medie imprese e dei termini fissati nell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, la Commissione ha deciso di esaminare il pregiudizio in base ad una selezione rappresentativa dei produttori comunitari, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base. Il campione è stato selezionato, previa consultazione del denunziante, in funzione della situazione geografica e delle dimensioni delle società in termini di produzione e di volume delle vendite, affinché un volume rappresentativo della produzione dell'industria comunitaria potesse essere esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

Nessuna altra parte interessata ha espresso il desiderio di essere consultata sulla selezione del campione entro i termini fissati nel punto 7, lettera b) dell'avviso di apertura.

(90) Le società inserite nel campione rappresentavano il 30 % circa della produzione comunitaria del prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta.

Tutte le società inserite nel campione hanno pienamente collaborato con la Commissione nel corso dell'inchiesta.

(91) I rappresentanti di un esportatore hanno chiesto che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, la Commissione escludesse dall'industria comunitaria due società del campione dei produttori comunitari, in quanto erano anche importatori del prodotto in questione. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha tuttavia accertato che i volumi delle importazioni erano irrilevanti per una delle due società e rappresentavano meno del 5 % delle vendite dell'altra e che l'attività essenziale delle società rimaneva comunque nella Comunità. Secondo la normale prassi della Commissione, la domanda di esclusione di queste due società è stata pertanto respinta.

F. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

(92) Ai fini dell'accertamento del pregiudizio nel presente procedimento, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo 1992-1995. Tutti i dati necessari a tal fine sono stati ottenuti dai produttori comunitari, dagli importatori e dagli esportatori dei paesi interessati, nonché da altre fonti di informazioni di cui la Commissione disponeva. L'ambito geografico dell'inchiesta per tale periodo costituito dalla Comunità nella sua composizione attuale, comprendente 15 Stati membri.

2. Consumo nella Comunità

(93) Per calcolare il consumo apparente totale sul mercato comunitario, la Commissione ha addizionato la produzione complessiva dell'industria comunitaria (calcolata in base alle statistiche comunicate dalle associazioni nazionali di produttori) e le importazioni complessive nella Comunità (statistiche Eurostat), detraendo le esportazioni dalla Comunità (statistiche Eurostat).

(94) È stato così riscontrato che il consumo apparente è aumentato del 12,9 % tra il 1992 e il 1994, passando da 260 104 t nel 1992 a 259 201 t nel 1993 e a 293 582 t nel 1994. Tra il 1994 e il 1995 il consumo è sceso del 9 % sino a 266 699 t. Nell'intero periodo 1992-1995 il consumo apparente comunitario è aumentato del 2,5 %.

3. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping

(95) La Commissione ha esaminato se le importazioni di tessuti di cotone greggi originari dei paesi in questione potevano essere valutate cumulativamente, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base.

(96) I produttori ed esportatori egiziani hanno affermato che le loro importazioni non dovevano essere valutate cumulativamente con le importazioni da altri paesi soggetti al procedimento, sostenendo che le importazioni dall'Egitto erano diminuite tra il 1994 e il 1995 e che i prezzi applicati erano superiori a quelli degli esportatori di altri paesi soggetti all'inchiesta. Anche gli esportatori indonesiani hanno contestato la valutazione cumulativa, affermando che i prezzi delle loro esportazioni erano nettamente superiori a quelli degli altri paesi interessati.

(97) La Commissione ha accertato che le importazioni dall'Egitto, pur essendo diminuite in volume tra il 1994 e il 1995, scendendo da 19 094 t a 11 957 t, sono aumentate di quasi un terzo nell'intero periodo 1992-1995. La quota di mercato di queste importazioni nel 1995, pari al 4,48 %, non poteva essere considerata irrilevante, mentre i relativi prezzi non erano sensibilmente superiori a quelli dei prodotti originari degli altri paesi interessati e comunque erano nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

Le importazioni dall'Indonesia, dopo la diminuzione del 1993, sono successivamente aumentate recuperando nel 1995 il livello del 1992, di circa 11 000 t. I prezzi, pur essendo superiori al livello di quelli degli altri paesi interessati, erano ancora inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Nel 1995 gli esportatori indonesiani hanno comunque recuperato la quota di mercato del 1992, leggermente superiore al 4 %, che non può essere considerata irrilevante.

(98) La Commissione ha concluso che, per tutti i paesi interessati al presente procedimento, i margini di dumping accertati non erano irrilevanti, i volumi delle importazioni erano significativi e i tessuti di cotone greggi importati costituivano un unico prodotto simile commercializzato nella Comunità in condizioni concorrenziali analoghe. Ai fini di questa conclusione si è tenuto conto in particolare del fatto che non vi era una netta distinzione tra la politica dei prezzi applicata nella Comunità dai produttori dei paesi interessati.

In tali circostanze e secondo la normale prassi della Commissione, è stato considerato che la valutazione cumulativa delle importazioni dai paesi interessati era giustificata.

4. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(99) Il volume complessivo delle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari dei paesi soggetti all'inchiesta è aumentato del 12,5 % tra il 1992 e il 1994, passando da 111 497 t nel 1992 a 118 498 t nel 1993 e a 125 448 t nel 1994. Nel 1995 il volume è sceso a 111 788 t, conformemente all'andamento della domanda comunitaria, come risulta dal punto 94.

(100) Dato l'andamento dei volumi delle importazioni, valutato rispetto al consumo comunitario, la quota di mercato dei paesi in questione nella Comunità era del 42,9 % nel 1992, del 45,7 % nel 1993, del 42,7 % nel 1994 e del 41,9 % nel periodo dell'inchiesta.

5. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(101) La Commissione ha esaminato se le vendite dei prodotti esportati nella Comunità sono state fatte a prezzi inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari nel periodo dell'inchiesta.

(102) In considerazione della vasta gamma delle possibili strutture dei tessuti, la Commissione ha concluso che, dato il grado di intercambiabilità tra le singole strutture all'interno dei prodotti in questione, il confronto tra i prezzi sul mercato comunitario poteva essere fatto tra i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi applicati dall'industria comunitaria considerati globalmente.

La Commissione ha quindi deciso di valutare la sottoquotazione dei prezzi in base al confronto tra media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori comunitari e la media ponderata del prezzo all'esportazione di tutte le transazioni di ciascun produttore ed esportatore per i prodotti in questione considerati complessivamente.

(103) I produttori ed esportatori dell'India ed alcuni importatori hanno chiesto che nel confronto tra i prezzi la Commissione tenesse conto delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche tra i prodotti fabbricati dai produttori comunitari e i prodotti importati. A questo proposito è stato sostenuto che i prodotti importati erano di qualità inferiore rispetto a quelli dell'industria comunitaria, essendo fabbricati con macchinari obsoleti e che presentavano un maggior numero di difetti. Inoltre i prodotti importati sarebbero stati venduti in lunghezze molto più corte di quelle della produzione comunitaria e con un diverso imballaggio, con il conseguente aumento dei costi per l'industria di trasformazione. Queste caratteristiche avrebbero provocato una considerevole diminuzione del valore di mercato dei prodotti importati.

Nel corso dell'inchiesta non sono emersi elementi di prova sufficienti per concludere che i prodotti importati fossero di qualità inferiore rispetto ai prodotti dell'industria comunitaria. Riguardo agli esportatori e ai produttori comunitari soggetti all'inchiesta non sono state inoltre rilevate differenze nella lunghezza del prodotto alla consegna e nell'imballaggio. Ai fini del confronto tra i prezzi la Commissione non ha quindi tenuto conto di tali pretese differenze.

(104) Il confronto ha messo in evidenza margini di sottoquotazione per tutti i produttori soggetti all'inchiesta nei paesi esportatori interessati, con le seguenti medie ponderate:

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Situazione dell'industria comunitaria

a) Dati relativi all'industria comunitaria nel suo complesso

i) Vendite e quota di mercato dell'industria comunitaria nel suo complesso

(105) Le vendite complessive dei produttori comunitari sono diminuite dell'11,8 % in tutto il periodo in esame, scendendo da 79 940 t nel 1992 a 70 217 t nel 1993, a 70 963 t nel 1994 e a 70 507 t nel periodo dell'inchiesta. Conformemente all'andamento delle vendite, la quota di mercato corrispondente è scesa dal 30,7 % nel 1992 al 27,1 % nel 1993, al 24,2 % nel 1994 e al 26,4 % nel periodo dell'inchiesta, con un calo del 14 % in termini relativi in tutto il periodo.

ii) Chiusura di impianti e calo dell'occupazione

(106) Nel corso dell'inchiesta è stato stabilito che, tra il 1992 e il 1995, in Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito sono stati chiusi 88 impianti di produzione dei tessuti in questione. In tali Stati membri la chiusura degli impianti ha provocato la perdita di 8 625 posti di lavoro.

b) Dati relativi ai produttori comunitari compresi nel campione

i) Produzione

(107) La produzione dei tessuti in questione è scesa del 9,7 %, passando da 28 153 t nel 1992 a 25 431 t nel 1995, dopo aver raggiunto un volume massimo di 30 826 t nel 1993 ed essendo nuovamente scesa a 28 973 t nel 1994.

ii) Capacità

(108) La capacità massima di produzione, misurata in ore macchina all'anno, è scesa dell'11,9 % tra il 1992 e il 1995, passando da circa 13,6 milioni di ore macchina nel 1992 a 13,1 milioni nel 1993 e a circa 12 milioni nel 1994 e nel 1995. Dato che anche le ore di lavoro effettive sono diminuite dell'11,8 %, le imprese hanno mantenuto un coefficiente di utilizzazione degli impianti stabile, pari all'85 % circa in tutto il periodo. Questa stabilità è stata ottenuta grazie alle iniziative volte a razionalizzare la produzione con la riduzione delle ore di lavoro e la modernizzazione. È stato riscontrato, tra l'altro, che l'età di oltre il 40 % dei macchinari era inferiore a sette anni.

iii) Scorte

(109) L'analisi dell'andamento delle scorte di tutti i produttori comunitari del campione per il periodo 1992-1995 era ostacolata dal fatto che uno dei produttori ha modificato la politica delle vendite nel corso del periodo decidendo di vendere unicamente su ordinazione.

Tuttavia, riguardo alle altre sei società del campione, le scorte di fine anno sono aumentate del 7 % tra il 1992 e il 1995, con un considerevole aumento del 33,1 % tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta.

iv) Volume delle vendite

(110) Il volume delle vendite del prodotto in questione sul mercato comunitario è aumentato da 23 228 t a 25 798 t (11 %) tra il 1992 e il 1993, scendendo successivamente a 24 283 t nel 1994 e a 19 345 t nel 1995, con un calo del 17 % in tutto il periodo.

v) Giro d'affari

(111) Il fatturato complessivo è sceso del 5 %, passando da 92,9 milioni di ECU nel 1992 a 88,2 milioni di ECU nel 1995.

vi) Andamento dei prezzi e dei costi

(112) La Commissione ha esaminato l'andamento dei prezzi unitari dei prodotti in questione nel periodo 1992-1995.

Per evitare che eventuali modifiche della composizione dei prodotti potessero causare distorsioni ai fini del calcolo dei prezzi medi, la Commissione ha analizzato l'andamento del costo unitario in base ad una composizione dei prodotti costante. A tal fine sono state scelte cinque strutture di base di riferimento. I prodotti che rientravano in tali categorie rappresentavano almeno il 24 % delle vendite complessive dei produttori comunitari del campione in tutto il periodo 1992-1995. In base a tale analisi è stato stabilito che i prezzi medi di vendita dei produttori comunitari, rispetto ad un indice 100 nel 1992, sono scesi a 93 nel 1993 e sono successivamente aumentati a 98 nel 1994 e a 107 nel 1995.

(113) Questi movimenti dei prezzi devono essere interpretati alla luce dell'andamento dei costi di produzione nello stesso periodo. Tra il 1992 e il 1995 i produttori comunitari hanno dovuto far fronte all'aumento dei costi di produzione e particolarmente al brusco aumento del prezzo del cotone greggio, il principale materiale utilizzato per la fabbricazione dei tessuti in questione, che da solo rappresenta un terzo dei costi complessivi di produzione. I prezzi del cotone sui mercati mondiali sono aumentati del 38 % tra il 1992 e il 1994 e del 15 % tra il 1994 e il 1995. Nel periodo 1992-1995 nel suo complesso, il prezzo del cotone greggio è aumentato del 59 %.

Alla luce del confronto tra l'andamento dei prezzi e dei costi è stato concluso che la diminuzione dei prezzi tra il 1992 e il 1993 aveva le caratteristiche di una depressione dei prezzi e che gli aumenti negli anni successivi non sono stati sufficienti a compensare i crescenti costi di produzione. Questa conclusione è confermata dall'andamento dei prezzi determinato in base ad una composizione costante dei prodotti. L'andamento dei prezzi per l'intero periodo è stato quindi caratterizzato da un livello eccessivamente basso.

vii) Redditività

(114) L'andamento dei prezzi e dei costi ha provocato il deterioramento della redditività, che, in percentuale del giro d'affari, è scesa da un profitto del 2,04 % nel 1992 all'1,66 % nel 1993, all'1,53 % nel 1994 e allo -0,51 % nel 1995.

viii) Occupazione

(115) Il numero di persone occupate dalle società del campione nel corso del periodo in esame è sceso da 1 597 a 1 360, con una flessione del 15 %.

7. Conclusioni in materia di pregiudizio

(116) La situazione dell'industria comunitaria si è costantemente deteriorata tra il 1992 e il 1995, particolarmente in termini di produzione, vendite occupazione e redditività.

Nonostante il processo di razionalizzazione della produzione, in forma di riduzione del personale e delle ore lavorative e di modernizzazione dei macchinari, la redditività globale dell'industria comunitaria si è costantemente deteriorata in tutto il periodo. Rispetto ad un indice 100 nel 1992, la redditività era pari ad 81 nel 1993, a 75 nel 1994 e a -25 nel 1995. Questa flessione era dovuta al fatto che l'aumento dei prezzi non era sufficiente per compensare l'aumento dei costi di produzione.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha considerato che l'industria comunitaria subiva un grave pregiudizio.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(117) La Commissione ha esaminato il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il loro impatto sulla situazione dell'industria comunitaria. La Commissione ha inoltre verificato che il pregiudizio provocato da altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

Ai fini dell'esame era necessario tener conto dell'esistenza di contingenti e di restrizioni volontarie delle esportazioni che avrebbero potuto limitare le possibilità di espansione delle vendite sul mercato comunitario da parte dei paesi interessati e di altri paesi terzi. Occorre osservare a questo proposito che i paesi soggetti all'inchiesta in generale hanno utilizzato i contingenti loro assegnati a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati

(118) Dall'inchiesta relativa ai produttori comunitari è emerso che i principali indicatori del pregiudizio sono l'aumento insufficiente dei prezzi di vendita e il conseguente deterioramento della redditività nel periodo 1992-1995. È stato inoltre stabilito che nello stesso periodo le importazioni oggetto di dumping sono state vendute nella Comunità a prezzi nettamente inferiori a quelli dei produttori comunitari.

La Commissione ha inoltre stabilito che, nel periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping, nonostante la leggera diminuzione dal 42,9 % al 41,9 %, è rimasta costantemente ad un livello elevato. La stabilità della quota di mercato dei paesi interessati è dovuta all'esistenza dei contingenti all'importazione.

(119) Per comprendere la rilevanza di tali conclusioni è opportuno rilevare che il mercato del cotone grezzo è caratterizzato da un elevato grado di sostituibilità dei prodotti e di sensibilità al prezzo. Inoltre, benché il volume degli scambi dei tessuti di cotone greggi sia disciplinato dal sistema dei contingenti in vigore, le importazioni dai paesi interessati hanno una quota di mercato superiore al 40 %. Pertanto, in considerazione dell'elevata quota di mercato di questi prodotti venduti a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei produttori comunitari, la Commissione ha concluso che le importazioni in esame erano la causa principale del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3. Effetti di altri fattori

a) Importazioni da paesi terzi

(120) Alcuni esportatori hanno affermato che le importazioni da altri paesi terzi non soggetti al procedimento hanno causato il pregiudizio subito dai produttori comunitari.

(121) Le importazioni da altri paesi terzi sono infatti aumentate, in termini di volume, passando da 75 511 t nel 1992 a 94 415 t nel 1995, dopo aver raggiunto un livello massimo di 106 111 t nel 1994; la quota di mercato di tali importazioni è aumentata dal 26,4 % nel 1992 al 31,6 % nel 1995. Gli aumenti più rilevanti delle quote di mercato degli altri paesi esportatori riguardavano la Russia e gli Emirati Arabi Uniti. Le quote di mercato degli altri paesi terzi non raggiungevano di norma il 2 % e quindi erano nettamente inferiori a quelle dei paesi soggetti all'inchiesta.

Le uniche informazioni disponibili sui prezzi delle importazioni dai paesi terzi sono le statistiche Eurostat sui valori unitari delle importazioni, dalle quali risulta che i prezzi applicati da quasi tutti i paesi terzi, fatta eccezione per la Russia e gli Emirati Arabi Uniti, erano superiori a quelli dei paesi soggetti all'inchiesta.

(122) La quota di mercato della Russia è aumentata dall'1,3 % nel 1992 al 3,1 % nel 1995. Il valore unitario delle importazioni, secondo i dati Eurostat, era di 2,33 ECU/kg nel 1995.

(123) La quota di mercato degli Emirati Arabi Uniti è passata dallo 0,2 % nel 1992 al 2,4 % nel 1995. Il valore unitario delle importazioni, secondo i dati Eurostat, era di 3,24 ECU/kg nel 1995.

Alla luce delle informazioni disponibili, non si può escludere che anche le importazioni dalla Russia e dagli Emirati Arabi Uniti abbiano causato pregiudizio. La Commissione non dispone tuttavia di elementi indicanti che tali importazioni siano effettuate a prezzi di dumping.

b) Aumento dei prezzi del cotone greggio

(124) I prezzi medi del cotone greggio sui mercati mondiali sono passati da 1,17 ECU al kg nel 1992 a 1,86 ECU al kg nel 1995, con un aumento del 59 %. Nello stesso periodo i prezzi sul mercato comunitario subivano una forte pressione a causa della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Di conseguenza l'industria comunitaria, nonostante un aumento dei prezzi del 7 % tra il 1992 e il 1995, non ha potuto compensare l'aumento dei costi di produzione.

La Commissione ha quindi concluso che l'aumento dei prezzi del cotone greggio, di per se stesso, non ha causato il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il quale è invece dovuto al livello eccessivamente basso dei prezzi in seguito alla sottoquotazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, che ha impedito all'industria comunitaria di reagire adeguatamente all'aumento dei prezzi del cotone.

4. Conclusione sul rapporto di causalità

(125) La depressione dei prezzi e il conseguente livello eccessivamente basso a causa delle importazioni oggetto di dumping hanno creato una situazione in cui i produttori comunitari non hanno potuto aumentare i prezzi di vendita per compensare l'aumento del costo delle materie prime e tanto meno di altri fattori produttivi.

Nello stesso periodo i livelli eccessivamente bassi dei prezzi delle importazioni dai paesi responsabili del dumping hanno esercitato una forte pressione sui prezzi dell'industria comunitaria. Questa situazione ha provocato le difficoltà incontrate dai produttori comunitari in forma di calo della redditività, della produzione, della capacità di produzione, della quota di mercato e dell'occupazione.

Di conseguenza è stato considerato che, anche se non si può escludere che altri fattori quali le importazioni da paesi non soggetti al procedimento abbiano contribuito al deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, quest'ultima ha comunque subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e in particolare delle rilevanti quote di mercato e dei considerevoli margini di sottoquotazione accertati.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

(126) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato, alla luce di tutti gli elementi di prova presentati, gli aspetti inerenti all'interesse della Comunità. Ai fini dell'esame, occorre prendere in particolare considerazione l'esigenza di eliminare le distorsioni degli scambi provocate dalle pratiche di dumping per ripristinare effettive condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. Nonostante l'esigenza di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, è comunque necessario valutare, nei casi in cui è accertata l'esistenza di pratiche di dumping, del pregiudizio e del rapporto di causalità, se l'adozione di misure sia contraria all'interesse della Comunità.

2. Conseguenze per l'industria comunitaria

(127) Appare molto probabile che, in mancanza di misure volte a compensare gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, l'industria comunitaria subirebbe un'ulteriore depressione dei prezzi, con gravi conseguenze sulla sua situazione finanziaria. Se l'andamento negativo della redditività dovesse continuare, a breve termine la produzione nella Comunità, nonostante le iniziative attuate dai produttori comunitari per migliorare l'efficienza, non sarebbe più praticabile e quindi sarebbe eliminata oppure trasferita al di fuori della Comunità, con conseguenze negative sull'occupazione. Questa previsione è confermata dai fatti esposti nel punto 106.

3. Impatto sugli utilizzatori e sui fornitori

(128) Gli importatori e gli utilizzatori dei prodotti oggetto di dumping hanno osservato che l'istituzione delle misure avrebbe conseguenze, anche gravi, sulle industrie che utilizzano i prodotti e provocherebbe l'aumento dei loro costi. Le industrie utilizzatrici dovrebbero far fronte all'incremento dei costi delle materie prime e alla concorrenza delle importazioni dei paesi soggetti al presente procedimento, in quanto le misure antidumping potrebbero indurre gli esportatori ad esportare i prodotti lavorati.

Occorre rilevare, tuttavia, che soltanto un numero limitato di importatori e di utilizzatori comunitari si è manifestato e ha comunicato informazioni entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Queste informazioni non sono state quindi considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base. Le osservazioni ricevute non contenevano inoltre informazioni o elementi di prova sufficienti affinché la Commissione potesse valutare pienamente l'incidenza dei dazi sulle industrie utilizzatrici.

Dalle informazioni ricevute appare comunque evidente che i tessuti di cotone greggi subiscono diverse operazioni di trasformazione e che pertanto la valutazione dell'incidenza delle misure è particolarmente difficile. Il tessuto greggio è in primo luogo imbianchito, in seguito stampato o tinto e infine tagliato e cucito. Ciascuna fase successiva della produzione aggiunge un valore significativo e aumenta la differenziazione del prodotto. Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che, data la proporzione dei costi delle materie prime rappresentata dai tessuti di cotone greggi e la diversità degli impieghi, non è possibile elaborare conclusioni precise sugli effetti dei dazi proposti sulle industrie che utilizzano i prodotti. Si può comunque concludere che, in considerazione delle diverse fonti di approvvigionamento a disposizione delle industrie tessili di trasformazione e della conseguente concorrenza sul mercato del prodotto in questione nella Comunità, la situazione complessiva di tali industrie non dovrebbe subire un deterioramento significativo.

È stato inoltre affermato che l'istituzione di misure antidumping provvisorie provocherebbe, a più lungo termine, l'incremento delle importazioni di prodotti tessili finiti. Occorre tuttavia osservare che i mercati dei prodotti tessili finiti sono diversi da quello dei tessuti greggi. L'industria comunitaria di trasformazione, per l'elevata qualità della sua produzione di prodotti tessili preparati e finiti e per la capacità di adeguarsi rapidamente ai mutamenti dei gusti e delle mode, fruisce di un vantaggio concorrenziale che i dazi antidumping sui tessuti di cotone greggi lascerebbero inalterato.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 396R2208.1

(129) D'altra parte, sarebbe nell'interesse di alcune industrie comunitarie che forniscono le materie prime, in particolare i produttori di filati, di salvaguardare l'industria comunitaria della tessitura, che è una parte indispensabile del settore tessile europeo. Le pratiche commerciali sleali rappresentano chiaramente una minaccia per la sopravvivenza di questa industria, la cui quota di mercato, dopo essere scesa di 4 punti percentuali, è ora soltanto del 24 %.

4. Conclusione

(130) A titolo provvisorio la Commissione conclude pertanto che l'introduzione di misure antidumping non è contraria all'interesse della Comunità, in quanto tali misure avranno l'effetto di eliminare le distorsioni del mercato, ripristinare una situazione concorrenziale di determinazione di prezzi equi ed evitare un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria nel corso dell'inchiesta.

I. DAZIO PROVVISORIO

(131) Alla luce delle conclusioni in materia di dumping, pregiudizio, rapporto di causalità e interesse della Comunità, la Commissione ha considerato la forma e il livello delle misure antidumping da istituire.

Data la grande varietà di strutture dei tessuti originari dei paesi interessati, la Commissione ritiene che la forma di misura più adatta sia un dazio antidumping ad valorem.

(132) Per determinare il livello del dazio provvisorio, è stato tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(133) Per eliminare il pregiudizio, che era costituito principalmente da un livello eccessivamente basso dei prezzi, dal calo della quota di mercato e soprattutto da una redditività insufficiente o da perdite finanziarie, è necessario che l'industria comunitaria possa aumentare i suoi prezzi a livelli remunerativi. A tal fine, i prezzi delle importazioni in questione originarie dei paesi attualmente soggetti all'inchiesta devono aumentare in misura adeguata.

Per calcolare l'aumento del prezzo necessario, la Commissione ha considerato che i prezzi effettivi delle importazioni dovevano essere confrontati con prezzi di vendita maggiormente conformi ai costi di produzione dei produttori comunitari, più un equo profitto.

In considerazione dell'entità degli investimenti richiesti, è stato considerato che un margine di profitto dell'8 % sul giro d'affari fosse il minimo necessario affinché l'industria comunitaria potesse operare efficacemente.

La media ponderata dei prezzi di vendita effettivi applicati dall'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta è stata maggiorata dell'importo necessario per ottenere il margine di profitto minimo. I prezzi così ottenuti sono stati confrontati con i prezzi delle importazioni oggetto di dumping utilizzati per stabilire la sottoquotazione con il metodo suesposto.

(134) Le differenze tra i due prezzi, espresse in media ponderata e in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, erano le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(135) Quando i margini di dumping stabiliti rispetto ad un determinato produttore ed esportatore erano inferiori al corrispondente aumento del prezzo all'esportazione necessario per eliminare il pregiudizio, calcolato con il metodo suesposto, i dazi provvisori sono stati fissati in funzione dei margini di dumping. Queste circostanze si sono presentate per tutti i produttori ed esportatori, fatta eccezione per sei società, nei cui confronti è stato fissato un livello del dazio corrispondente all'importo necessario per eliminare il pregiudizio.

(136) Il dazio antidumping proposto per le società che hanno collaborato, ma che non sono state inserite nel campione è equivalente alla media dei margini di dumping per il campione, ponderata rispetto al giro d'affari delle esportazioni nella Comunità, che era in tutti i casi inferiore al margine medio dell'importo necessario per eliminare il pregiudizio.

(137) Il dazio antidumping per le società che non hanno collaborato è stato fissato in base al margine di dumping calcolato per le società di cui al punto 68, che in tutti i casi era inferiore al margine residuo necessario per eliminare il pregiudizio.

(138) In considerazione dei termini applicabili al presente procedimento, i dazi antidumping provvisori vengono imposti per un periodo non superiore a sei mesi.

J. DISPOSIZIONI FINALI

(139) In conformità dell'articolo 47, paragrafo 1 del protocollo addizionale all'accordo di associazione CE/Turchia, in data 8 agosto 1996 la Commissione ha presentato una domanda al Consiglio di associazione CE/Turchia, poiché la sua inchiesta era stata conclusa con l'accertamento di pratiche di dumping da parte degli esportatori turchi del prodotto in questione. In mancanza di una decisione del Consiglio di associazione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda, di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a) del protocollo addizionale, la Commissione propone di applicare misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto in questione originario della Turchia, in conformità di detto articolo e dell'articolo 7 del regolamento di base.

(140) A fini di buona amministrazione occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti di cotone greggi di cui ai codici NC 5208 11-5208 19 e NC 5209 11-5209 19 originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, da applicarsi sul prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente per i prodotti originari dei paesi di seguito elencati:

>SPAZIO PER TABELLA>

Le aliquote qui indicate non si applicano ai produttori ed esportatori elencati nell'allegato, che sono soggetti alle seguenti aliquote del dazio antidumping:

>SPAZIO PER TABELLA>

Alle società sottoelencate si applicano le seguenti aliquote del dazio antidumping:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96 gli interessati possono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, gli interessati possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto salvo il disposto degli articoli 7, 9, 10 e 14 del regolamento (CE) n. 384/96, il presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi, se il Consiglio non adotta misure definitive prima della scadenza di tale periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. C 50 del 21. 2. 1996, pag. 3.

(3) Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE/Turchia (GU n. L 35 del 13. 2. 1996, pag. 1).

ALLEGATO

EGITTO

Misr Spinning and Weaving Co., Mehalla el-Kubra

Misr Fine Spinning and Weaving Co., Kafr el-Dawar

Misr El Amria Spinning and Weaving Co., Alexandrie

El Siouf Spinning & Weaving Co., Siouf, Alexandria

El-Nasr Wool & Selected Textiles Co., Alexandria

Damietta Spinning & Weaving Co., Damietta

Port Said Spinning & Weaving Co., Port Said

Unirab Spinning & Weaving Co., Siouf, Alexandria

National Spinning & Weaving Co., Alexandria

Misr/Helwan Spinning & Weaving Co., Cairo

Delta Spinning & Weaving Co., Tanta

Orient Linen and Cotton Co., Ras El Soda, Alexandria

El Sharkia Spinning & Weaving Co., Zagazig

Moselay Weaving Mill, Cairo

INDIA

A.S.P.G. Subbiah Nadar & Sons, Dhalavaipuram

All India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society Ltd, Madras

Alpha Mills Pvt Ltd, Karur

Amex Exports, Karur

Anglo French Textiles, Pondicherry

Arcot Textile Mill Ltd, Madurai

Arun Fabrics, Tirupur

Arun Textiles, Rajapalayam

Ashima Fabrics, Bombay

Atlas Export Enterprises, Karur

Ayyappan Textiles Ltd, Madurai

B.K.S. Mills, Tirupur

B.N. Sardar & Sons, Calcutta

Bharat Vijay Mills, Kalol

Bhiwani Denim & Apparels Ltd, Faridabad

Bonanza Overseas Pvt. Ltd, Bombay

Chhaganlal Kasturchand & Co. Ltd, Bombay

Emperor Trading Co., Tirupur

Esskay International, Bombay

Forbes Gokak Ltd, Bombay

Garden Weaves Pvt. Ltd, Tirupur

GDJD Exports, Madras

Govindji Trikamdas & Co., Bombay

I A Intercontinental, Madras

Ideal Expo Fabrics, Salem

Inter Globe Services, Bombay

Indra Exports, Jalandhar

Kanoria Chemicals & Industries Ltd, Ahmedabad

Karamal Garment Exports, Madras

Keshavlal Talakchand, Bombay

Kishandas Kikani, Bombay

Kothari Industrial Corporation Ltd, Madras

Loyal Textile Mills Ltd, Kovilpatti

M.S. Mathivanan, Komarapalayam

M.U.A. Arumugaperumal & Sons, Chatrapatti

Maharashta State Textile Corporation Ltd, Bombay

Naatchiar Textile Exporters, Chatrapatti

Navnitlal & Company, Bombay

Niyati Overseas, Madras

Nowrosjee Wadia & Sons Ltd, Bombay

Parag Trading Corporation, Bombay

Patodia Syntex Ltd, Bombay

Piramal Sons Ltd, Bombay

Pradeep Investments Pvt. Ltd, Bombay

Prathishta Weaving & Knitting Company Ltd, Coimbatore

Preemier Textile, Tirupur

Preeti Impex, Tiruchengodu

Premier Enterprises

Premier Mills Ltd, Coimbatore

Premier Textile Exporters, Chatrapatti

R.D. Traders, Bombay

Rajnarayan Hosiery Exports Pvt Ltd, Coimbatore

Rama Qualitex Ltd, Bangalore

Ramkumar Mills Ltd, Bangalore

Rawsitasa Exports, New Delhi

Rega Textiles, Komarapalayam

Ruchi Fabrics Ltd, Indore

S. Nikhil, Bombay

Sadhaka Exports

Sajjan Textiles Mills Ltd, Bombay

Sajjan Udyog Export Ltd, Bombay

Senthil Textiles, Tirupur

Shanker Kapda Niryat Pvt. Ltd, Bombay

Sheela Apparel Exports Pvt. Ltd, Bombay

Sheth Exports, Bombay

Sheth Investments & Trading Company Ltd, Bombay

Singhania Exports, Bombay

Sitalakshmi Mills Ltd, Madurai

Sivakkumar Mills, Palladam

Sree Rangsan Textiles Pvt. Ltd, Komarapalayam

Sri Adhilakshmi Warping & Sizing Mills, Erode

Sri Balaji Fabric, Tirupur

Sri Dhavamani Textiles, Erode

Sri Rajasekar Textiles, Chatrapatti

Sri Rani Lakshmi Gng. Spg. & Wvg. Mills P. Ltd, Madurai

Sri Saravanaa Exports Company, Tamil Nadu

Srinivasa Textiles, Chatrapatti

Standard Industries Ltd, Bombay

Sudha Mills (India) Pvt. Ltd, Bombay

Tamarai Mills Ltd, Coimbatore

Texcot Exports Pvt. Ltd, Bombay

The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd, Bombay

The Hindoostan Spinning & Weaving Mills Ltd, Bombay

The Lakshmi Mills Company Ltd, Coimbatore

The Morarjee Gokuldas Spinning & Weaving Company Ltd, Bombay

The Ruby Mills Ltd, Bombay

Thiagarajar Mills Ltd, Madurai

Trident Textile Mills Ltd, Madras

Vadivel Sizing & Weaving Mills Pvt. Ltd, Tirupur

Varadhalakshmi Mills Ltd, Madurai

Virudhunagar Textile Mills Ltd, Madurai

World-Tex Limited, Chaziabad

Yarn Syndicate Ltd, Calcutta

INDONESIA

P.T Tyfountex Indonesia, Solo

P.T. Sandratex, Jakarta

P.T. Batik Keris, Jakarta

P.T. Danliris, Jakarta

P.T. Catur Jantra, Jakarta

P.T. Panca Bintang, Jakarta

P.T. Gabungan Koperasi Batik Indonesia, Jakarta

P.T. Primatexco, Jakarta

P.T. Bina Nusantara Prima, Bandung

P.T. Batam Textile, Jakarta

P.T. Tata Adi Pratama, Bandung

P.T. Pacific Express, Denpasar

P.T. Bintang Agung, Jakarta

P.T. Adetex, Bandung

P.T. Maha Mujur Textile, Bandung

P.T. Five Star Industries, Bandung

P.T. Bandung Djaja Textile Mills, Bandung

PAKISTAN

Abdur Rahman Corporation Ltd, Karachi

Adamjee Enterprise

ACME Mills (Pvt) Ltd, Karachi

Ajaz Enterprise

Akhtar Textile Industries

Al-Aziz Hosiery International, Faisalabad

Al-Karam Textile Mills, Karachi

Al-Shahid Weaving Industries

Al-Rehmat Traders (Pvt) Ltd, Faisalabad

Anjum Textile Mills (Pvt) Ltd, Faisalabad

Arshad Corporation (Pvt) Ltd, Faisalabad

Arzoo Textile Mills Ltd, Faisalabad

Asjad Textile (Pvt) Ltd

Associated Knitwear (Pvt) Ltd, Karachi

Ayaz Textile Mills Ltd, Lahore

Aziz Sons

Be Be Jan Pakistan (Pvt) Ltd, Faisalabad

Bismillah Fabrics (Pvt) Ltd

Bismillah Textiles (Pvt) Ltd

Chawala Enterprises

Chenas Fabrics & Processing

Colony Sarhad Textile Mills Ltd, Karachi

Cotton Arts (Pvt) Ltd

Dawood Textile Printing Indu

Decent Industries, Faisalabad

Decent Textiles, Faisalabad

Elahi Enterprises Limited, Lahore

Elahi Spinning & Weaving Mills Ltd, Lahore

En Em Industries Ltd

Excel Textile Mills, Karachi

Fabrics International

Fabtex Corporation, Karachi

Faizan Shehzad (Pvt) Ltd

Falcon Textile Corporation

Fazal Abdullah Exports (Pvt) Ltd, Faisalabad

Fine Fabrics (Pvt) Ltd

First Textile Ltd

Ghazi Fabrics International Ltd, Lahore

Glode Managements (Pvt) Ltd

Gohar Enterprises

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi

Gulistan Weaving Mills Ltd, Karachi

Gulshan Weaving Mills Ltd, Karachi

H.A. Industries (Pvt) Ltd, Faisalabad

H.K. M. Exports (Pvt) Ltd

Haji Khuda Bux Amir Umer

Hajra Textiles, Karachi

Husein Ind., Karachi

ICC Textiles Ltd, Lahore

Image Fabrics (Pvt) Ltd, Faisalabad

Imran Textiles

Ishan Yousuf Textile (Pvt) Ltd

Ishaq Textile Mills Ltd, Faisalabad

J.K. Brothers Pakistan (Pvt) Ltd, Faisalabad

J.K. Sons (Pvt) Ltd, Karachi

Jetex Industries (Pvt) Ltd, Karachi

Kam International, Karachi

Kausar Textile Industries (Pvt) Ltd

Latif Hansel (Pvt) Ltd

Linox International (Pvt) Ltd

Lucky Impex, Karachi

Lucky Tex., Karachi

M.A.S. Textiles (Pvt) Ltd

M.F.M.Y. Industries Ltd, Karachi

M.K. Sons (Pvt) Ltd, Faisalabad

M.N. Textiles (Pvt) Ltd, Karachi

Mabro Tex Industries

Mahmood Textile Mills Ltd, Multan

Majeeda Textiles (Pvt) Ltd, Faisalabad

Master Textile Mills Ltd, Lahore

Megatex Limited, Karachi

Mian Textile Industries Ltd, Lahore

Modern Textile Mills, Karachi

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi

Mohib Exports Ltd, Lahore

Mohib Fabric Industries Ltd, Lahore

Mohib Textile Mills Ltd, Lahore

Mukati Corporation

Mutual Trading Corporation, Karachi

Nakshbandi Industries Ltd, Karachi

Nash Garments (Pvt) Ltd, Karachi

Naveed Industries (Pvt) Ltd, Karachi

Naveena Industries (Pvt) Ltd, Karachi

Nisar Textiles Corporation

Nishatex Enterprises

Nu-Tex (Pvt) Ltd

Oberoi Textile Mills, Lahore

Orient Textile Pakistan (Pvt) Ltd

Parsons Industries (Pvt) Ltd, Karachi

Prosperity Weaving Mills Ltd, Lahore

Regency Textiles Ltd, Lahore

Reliance Weaving Mills Ltd, Multan

Reliance Exports Ltd, Multan

Rizwan Enterprises

Roomi Enterprises (Pvt) Ltd, Multan

S.S. Textiles

Saaqis Fabrics

Saba Textiles (Pvt) Ltd, Karachi

Sadaqat Textile Mills (Pvt) Ltd, Faisalabad

Sadiq Sons Textiles (Pvt) Ltd

Sakina Textile Industries (Pvt) Ltd, Karachi

Samin Textiles Ltd, Lahore

Saya Weaving Mills (Pvt) Ltd, Karachi

Service Fabrics Ltd, Lahore

Shahzad Siddique (Pvt) Ltd, Faisalabad

Shams Textile Mills Ltd, Karachi

Shahraj Fabrics (Pvt) Ltd, Lahore

Sharif Textile Industries (Pvt) Ltd, Faisalabad

Sitara Textile Industries

Sleep & Style, Karachi

Sumira Fabrics (Pvt) Ltd, Faisalabad

Suraj Cotton Mills Ltd, Karachi

Syncotex Agencies, Karachi

Taha Textile (Pvt) Ltd, Karachi

Tanveer Weaving (Pvt) Ltd, Lahore

Tariq Enterprises

Tex Arts, Faisalabad

The Cresent Textile Mills Limited, Faisalabad/Karachi

United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd, Faisalabad

Worldover Enterprises (Pvt) Ltd, Faisalabad

Xebec Textiles, Faisalabad

Yakoob Trading Co., Karachi

Yousaf Weaving Mills Ltd, Lahore

Yunus Brothers, Karachi

Zahidjec Fabrics (Pvt) Ltd, Faisalabad

Zahoor Industries (Pvt) Ltd, Faisalabad

Zamzam Weaving & Processing Mills, Faisalabad

Zaur Textile Mills, Karachi

Zebtex Corporation

TURCHIA

Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri TAS, Adana

Exsa Export Sanayi Mamulleri Satis ve Arastirma AS, Adana

Teksmobili Tekstil Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul

Kipas - Kahramanmaras Iplik Pamuk Ticaret ve Sanayi AS, Kahramanmaras

Kipas Textile Industries Inc., Kahramanmaras

Burdur Mensucat Sanayi ve Ticaret AS, Ulus/Ankara

Ataç Anteks Dokuma Fabrikasi Hikmet Ataman ve Ortaklari Ticaret ve San. AS, Yeniköy/Antalya