31996R2202

Regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 21/11/1996 pag. 0049 - 0052


REGOLAMENTO (CE) N. 2202/96 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che attualmente la situazione nel settore degli agrumi è caratterizzata dal sussistere di gravi difficoltà nello smercio della produzione comunitaria; che l'origine di tali difficoltà va ricercata soprattutto nelle caratteristiche varietali della produzione, nelle eccedenze di quest'ultima e nelle condizioni di commercializzazione degli agrumi freschi e trasformati;

considerando che l'offerta comunitaria di limoni, pompelmi e pomeli, arance e mandarini continua ad essere rispondente alla domanda del mercato di prodotti freschi per talune varietà; che la produzione di clementine si è notevolmente sviluppata negli ultimi anni sino a creare eccedenze; che anche per i satsuma, i quali vengono sostituiti dalle clementine sul mercato dei prodotti freschi, si riscontra una situazione eccedentaria; che un regime di sostegno ai produttori potrà pertanto favorire lo smercio degli agrumi suddetti ai fini della loro trasformazione in succhi e in segmenti;

considerando che è opportuno attuare questo regime nel quadro dei contratti conclusi tra i trasformatori e le organizzazioni di produttori al fine di garantire, da un lato, l'approvvigionamento regolare delle industrie e, dall'altro, un controllo efficace dei prodotti da consegnare e la loro effettiva trasformazione da parte dell'industria; che tale regime deve permettere di garantire l'approvvigionamento dei consumatori a prezzi e qualità ragionevoli;

considerando che questo nuovo regime deve poter funzionare fin dall'inizio con un numero sufficiente di organizzazioni di produttori; che, a tal fine, per organizzazioni di produttori «prericosciute» ai sensi del presente regolamento s'intendono non solo le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4), ma anche le organizzazioni di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento;

considerando che, per indurre i produttori ad avviare i loro prodotti alla trasformazione anziché al ritiro, è opportuno prevedere la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano gli agrumi all'industria di trasformazione; che è opportuno fissare gli importi dell'aiuto per un periodo transitorio di sei anni, al termine del quale essi rappresenteranno una somma fissa; che tali importi debbono essere calcolati in base al rapporto esistente nel 1995/1996 tra la compensazione finanziaria e il prezzo minimo e, per rispondere alle finalità generali perseguite nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli freschi, essere progressivamente ridotti ogni anno nel corso del periodo transitorio, escluso l'aiuto per le clementine e per i mandarini satsuma; che, per i pompelmi e i pomeli, l'aiuto applicabile deve essere quello fissato per i limoni;

considerando che la produzione agrumicola è caratterizzata da carenze strutturali sul piano della commercializzazione, che si traducono in un'eccessiva dispersione dell'offerta; che occorre quindi far beneficiare dell'istituito regime dal presente regolamento i singoli produttori che consegnano la totalità della loro produzione di agrumi alla trasformazione tramite organizzazioni di produttori; che, di conseguenza, per garantire un parallelismo con il settore dei prodotti freschi, occorre disporre che in tal caso l'importo dell'aiuto sia diminuito; che per gli stessi motivi strutturali è opportuno prevedere una maggiorazione dell'aiuto per le organizzazioni di produttori che concludono contratti pluriennali e per quantitativi minimi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2200/96 limita i quantitativi che possono essere ritirati dal mercato; che occorre pertanto evitare che il ricorso alla trasformazione in caso di aumento della produzione si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo; che una misura appropriata per conseguire tale obiettivo può essere la fissazione di un limite di trasformazione il cui superamento calcolato in base alla media di tre campagne di commercializzazione determinerebbe una riduzione dell'aiuto nella campagna in corso; che è opportuno stabilire limiti fissi in base alla media dei quantitativi che hanno beneficiato della compensazione finanziaria durante un periodo di riferimento; che è necessario prevedere un sistema di anticipi data la possibilità di una riduzione dell'aiuto a fine campagna, in seguito al superamento dei limiti di trasformazione;

considerando che è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 al settore degli agrumi trasformati per evitare di raddoppiare le regole e gli organismi di controllo; che è altresì necessario prevedere sanzioni onde garantire l'applicazione uniforme del nuovo regime in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità. Tale regime riguarda:

a) i limoni, i pompelmi e i pomeli, le arance, i mandarini e le clementine trasformati in succo;

b) le clementine e i satsuma trasformati in segmenti.

Articolo 2

1. Il regime di cui all'articolo 1 si fonda su contratti fra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e i trasformatori o loro associazioni o unioni legalmente costituite, dall'altro.

2. I contratti sono conclusi prima di una data determinata e per una durata minima, definite secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96. Essi devono precisare in particolare i quantitativi che ne sono oggetto, lo scaglionamento delle consegne alle industrie di trasformazione, il prezzo da pagare alle organizzazioni di produttori e l'obbligo, per l'industria di trasformazione, di trasformare i prodotti oggetto dei contratti.

3. Non appena conclusi, i contratti vengono trasmessi alle competenti autorità degli Stati membri interessati, che hanno il compito di effettuare i controlli qualitativi e quantitativi:

a) dei prodotti consegnati all'industria di trasformazione dalle organizzazioni di produttori;

b) dell'effettiva trasformazione di tali prodotti da parte dell'industria.

Articolo 3

1. È concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi consegnati all'industria di trasformazione a norma dei contratti di cui all'articolo 2.

2. Gli importi dell'aiuto sono indicati nella tabella 1 dell'allegato.

Tuttavia:

a) qualora il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 copra varie campagne di commercializzazione e riguardi una quantità minima di agrumi, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 2 dell'allegato;

b) per i quantitativi consegnati in virtù dell'articolo 4, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 3 dell'allegato.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri versano l'aiuto alle organizzazioni di produttori, a loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione hanno constatato che i prodotti oggetto di contratti sono stati consegnati all'industria di trasformazione.

L'aiuto ricevuto dall'organizzazione di produttori viene versato ai membri.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96, sono adottate misure per garantire che l'industria di trasformazione rispetti l'obbligo di procedere alla trasformazione dei prodotti consegnati dalle organizzazioni di produttori.

Articolo 4

1. Le organizzazioni di produttori ammettono a beneficiare del regime di aiuto definito nel presente regolamento i singoli produttori che non aderiscono ad alcuna organizzazione, a condizione che si impegnino a commercializzare per il loro tramite la totalità della loro produzione di agrumi destinata alla trasformazione e paghino un contributo correlato alle spese di gestione supplementari sostenute dall'organizzazione per l'applicazione del presente paragrafo.

2. Quando si applica il paragrafo 1,

a) l'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione di produttori è versato al singolo produttore;

b) i quantitativi consegnati dai singoli produttori non possono essere inclusi nei contratti pluriennali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 5

1. Per ciascuno dei tre prodotti, ossia i limoni, i pompelmi e pomeli e le arance, da un lato, e per il gruppo di prodotti comprendente i mandarini, le clementine e i satsuma, dall'altro, sono stabiliti i seguenti limiti di trasformazione:

- limoni:

444 000 tonnellate

- pompelmi e pomeli:

6 000 tonnellate

- arance:

1 189 000 tonnellate

- mandarini, clementine e satsuma:

320 000 tonnellate

2. Per ciascuna campagna di commercializzazione, il superamento dei limiti di trasformazione è valutato in base alla media dei quantitativi trasformati nel quadro del regime definito dal presente regolamento nel corso delle ultime tre campagne, compresa la campagna in corso.

3. Qualora si constati il superamento dei limiti di trasformazione conformemente al paragrafo 2, l'aiuto fissato per la campagna in corso per i rispettivi prodotti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, è diminuito dell'1 % per fascia di superamento del limite.

Le fasce di superamento sono pari all'1 % dei rispettivi limiti di trasformazione fissati al paragrafo 1.

Articolo 6

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, e segnatamente quelle riguardanti il sistema di anticipi per il versamento dell'aiuto, le misure di controllo e le sanzioni, le campagne di commercializzazione, le caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e le conseguenze finanziarie connesse al superamento dei limiti sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 7

Le disposizioni del titolo VI, relativo ai controlli nazionali e comunitari, del regolamento (CE) n. 2200/96 si applicano al controllo dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 8

Qualora si ravvisi la necessità di misure per facilitare la transizione dal regime precedente al regime istituito dal presente regolamento, o per applicare i meccanismi non soppressi dal presente regolamento tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 9

Dopo due anni di funzionamento del regime istituito dal presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale regime, corredata, se necessario, da adeguate proposte.

Articolo 10

Le misure contemplate nel presente regolamento si considerano interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5). Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

Articolo 11

Sono abrogati, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento:

- il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (6),

- il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi (7).

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1997/1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. C 191 del 2. 7. 1996, pag. 7.

(2) GU n. C 277 del 23. 9. 1996.

(3) GU n. C 212 del 22. 7. 1996, pag. 88.

(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

(6) GU n. L 125 del 19. 5. 1977. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61).

(7) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17.

ALLEGATO

Importo dell'aiuto di cui all'articolo 3

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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