Regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione del 14 novembre 1996 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 15/11/1996 pag. 0012 - 0022
REGOLAMENTO (CE) N. 2190/96 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 1996 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 11, visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96 (4), in particolare l'articolo 4, considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95 (6), deve essere modificato riguardo a vari aspetti al fine di migliorare il regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli e di garantirne la trasparenza; che è quindi opportuno, per motivi di chiarezza e razionalità rifondere in un nuovo testo ed abrogare il regolamento (CE) n. 1488/95; considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la concessione di qualsiasi restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione; considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (8), ha fissato le modalità d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2123/96 (10), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (12), ha fissato le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che dette modalità vanno integrate da modalità specifiche per il settore degli ortofrutticoli; considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato; considerando che la Commissione deve fissare i tassi della restituzione e i quantitativi massimi che possono beneficiare della restituzione; che tali fissazioni devono essere effettuate per periodo di domanda dei titoli di esportazione e che possono essere riesaminate in funzione della congiuntura economica; considerando che per garantire una gestione assolutamente accurata dei quantitativi da esportare è opportuno subordinare il rilascio di siffatti titoli a un termine di riflessione; considerando che è opportuno che gli Stati membri designino i rispettivi organismi competenti per il rilascio dei titoli; considerando che è opportuno, ai fini di una buona esecuzione del regime, prevedere diversi sistemi di concessione delle restituzioni; considerando che è altresì opportuno subordinare alla costituzione di una cauzione il rilascio dei titoli con fissazione anticipata della restituzione; considerando che, al fine di assicurare la buona esecuzione del regime e di eliminare gli speculatori, occorre sopprimere la trasferibilità dei titoli; considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni sono fissate tenendo conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste; che a tal fine è opportuno predisporre un nuovo sistema per il rilascio di titoli con fissazione anticipata della restituzione; che, anteriormente al rilascio di tali titoli, la Commissione deve informarsi chiedendo agli esportatori di comunicarle il tasso minimo loro necessario per esportare; che sulla base di tali informazioni la Commissione deve poter decidere con cognizione di causa tassi di restituzione economicamente validi; considerando che, secondo l'articolo 26, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1035/72, il tasso di restituzione è quello applicabile il giorno della domanda di titolo con fissazione anticipata della restituzione, sicché è opportuno prevedere una procedura secondo la quale la presentazione delle domande di titolo deve avvenire in un periodo prestabilito a tal fine, sulla base di un tasso di restituzione indicativo, trascorso il quale la Commissione, tenuto conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, fisserà una data effettiva di domanda di titolo e un tasso di restituzione definitivo applicabile in tal giorno; considerando che è opportuno prevedere che in caso di necessità la Commissione possa respingere tutte le domande di titolo speciale con fissazione anticipata della restituzione; considerando che occorre definire la nozione di data di rilascio dei titoli con riferimento al regolamento (CEE) n. 3719/88; considerando che, per salvaguardare la peculiare flessibilità delle esportazioni nel settore degli ortofrutticoli, merci deperibili, è opportuno che alcune operazioni possano beneficiare, sulla base di una domanda di titolo a posteriori, di una restituzione non fissata in anticipo; considerando che, al fine di non discriminare gli operatori comunitari nel rilascio dei titoli senza fissazione anticipata della restituzione, è opportuno prendere in considerazione la data di accettazione della dichiarazione di esportazione anziché la data della domanda di titolo; considerando che, per evitare superamenti notevoli dei quantitativi indicativi di titoli senza fissazione anticipata della restituzione, è opportuno prevedere che la Commissione possa respingere le domande di titoli relative ad una data di esportazione successiva ad un termine prestabilito; considerando che occorre rendere obbligatorie le destinazioni o i gruppi di destinazioni; considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione talune informazioni relative alle domande di titoli; considerando che i prodotti esportati che beneficiano di restituzioni devono essere conformi, secondi i casi, alle norme comuni di qualità ed eventualmente alle prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi; considerando che per le consegne relative al rifornimento di battelli e aeromobili assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità che dà diritto alle restituzioni, il controllo sistematico di ogni partita per quanto concerne le norme di qualità richiede un lavoro amministrativo sproporzionato rispetto ai quantitativi modesti di ortofrutticoli che normalmente formano oggetto di siffatte consegne specifiche; che, in determinate condizioni, questo controllo non è quindi auspicabile e che è pertanto opportuno derogarvi; considerando che, per coerenza con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3148/94 (14), siffatta deroga è accettabile soltanto per quantitativi inferiori o pari a 500 kg per prodotto; considerando che, entro i limiti di tolleranza, il quantitativo esportato che dà diritto al pagamento di una restituzione non può essere maggiore di quello per il quale è stato richiesto il titolo; considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Regime relativo alla concessione di restituzioni 1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono concesse sulla base di un titolo di esportazione che può essere rilasciato secondo i tre sistemi seguenti: a) il sistema ordinario, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione («sistema A 1»); b) il sistema speciale, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione («sistema A 2»); c) il sistema con titolo senza fissazione anticipata della restituzione («sistema B»). 2. Per i sistemi A 1 e A 2, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i tassi della restituzione nonché i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli e il periodo di validità dei medesimi. Tuttavia, per il sistema A 2, detti tassi e quantitativi hanno valore puramente indicativo. Le fissazioni suddette vengono effettuate per periodo di domanda dei titoli. 3. Per il sistema B, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i quantitativi indicativi e i tassi di restituzione indicativi. Le fissazioni suddette vengono effettuate per periodo di esportazione. 4. In caso di circostanza eccezionale, i quantitativi di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché il periodo di validità dei titoli di cui al paragrafo 2 possono essere riesaminati dalla Commissione in base all'andamento della produzione comunitaria e delle prospettive di esportazione. Articolo 2 Disposizioni specifiche per il sistema A 1 1. I titoli del sistema A 1 vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri in vista della concessione di una restituzione al tasso vigente alla data della domanda. La domanda di titolo è accompagnata dalla costituzione di una cauzione di importo pari alla metà di quello della restituzione vigente, il giorno della domanda per l'esportazione di cui trattasi. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello di cui all'allegato I, il lunedì e il giovedì di ogni settimana entro le ore 12 (ora di Bruxelles), una comunicazione nella quale figurano, ripartiti per date delle domande e per singole categorie di prodotti, i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli nei giorni precedenti, esclusi quelli relativi alle domande respinte in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, ovvero che constata l'eventuale assenza di domande. 3. La Commissione esamina per ciascuna categoria di prodotti, successivamente per ciascun giorno di presentazione delle domande, se i quantitativi totali richiesti superano il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, - diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati rilasciati titoli di tipo A 1, esclusi quelli rilasciati per azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, - maggiorato dei quantitativi corrispondenti alle domande ritirate conformemente al paragrafo 5, - maggiorato dei quantitativi per i quali dei titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati, - maggiorato dei quantitativi non utilizzati nei limiti della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88. In caso di superamento, la Commissione fissa una percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande. 4. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché non siano state adottate entro tale termine le misure contemplate al paragrafo 3, secondo comma. 5. Qualora venga fissata una percentuale di rilascio conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, secondo comma, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della percentuale in parola. Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte. Articolo 3 Disposizioni specifiche per il sistema A 2 1. Le domande di titoli del sistema A 2 sono presentate dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri nei periodi di domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai fini della concessione di un tasso di restituzione definitivo e di una determinata quantità di prodotti, validi alla data effettiva della domanda. Ai fini del presente regolamento, per «data effettiva della domanda» si intende la data in cui si considerano presentate le domande di cui al primo comma. Le domande sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione di importo pari alla metà di quello della restituzione al tasso indicativo in vigore nel periodo di domanda. 2. Le domande di titolo recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture, in cui il tasso di restituzione minimo chiesto dal richiedente per consentirgli di esportare è espresso da un numero intero di ECU per tonnellata netta: - Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comisión, de un tipo de restitución superior o igual a . . . (tipo mínimo solicitado por el solicitante del certificado) ecus/tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud - Ansøgning under den forudsætning, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst . . . (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) ECU/t netto på den faktiske ansøgningsdato - Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens . . . ECU/Tonne Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz) - Áßôçóç ìå ôçí åðéöýëáîç ôïõ êáèïñéóìïý áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ýøïõò åðéóôñïöÞò áíþôåñïõ Þ ßóïõ ðñïò . . . (åëÜ÷éóôï ýøïò ðïõ æçôÜ ï õðïâÜëëùí áßôçóç ðéóôïðïéçôéêïý) ECU/ôüíï êáèáñïý âÜñïõò êáôÜ ôçí ðñáãìáôéêÞ çìåñïìçíßá ôçò áßôçóçò - Application subject to the fixing by the Commission of a refund rate of not less than ECU . . ./tonne net (minimum rate sought by the applican) on the actual date of application - Demande sous réserve de la fixation par la Commission d'un taux de restitution supérieur ou égal à . . . (taux minimal demandé par le demandeur de certificat) écus/tonne net à la date effective de la demande - Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a . . . (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) ECU/t netta alla data effettiva della domanda - Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan . . . (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutievoet) - Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa de restituição superior ou igual a . . . (taxa mínima pedida pelo requerente de certificado) ecus/tonelada líquida na data efectiva de pedido - Hakemus, jonka edellytyksenä on, että komissio vahvistaa tuen määrän, joka on vähintään . . . (todistuksen hakijan pyytämä vähimmäismäärä) ecua tonnilta nettopainoa hakemuksen tosiasiallisena päivämääränä - Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett bidragsbelopp på minst . . . (minimibidragssats som den licenssökande begärt) ecu/ton nettovikt vid det faktiska datumet för ansökan. Il richiedente non può chiedere un tasso minimo superiore al doppio del tasso indicativo. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello riportato nell'allegato II, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del terzo giorno lavorativo successivo al periodo di domanda dei titoli, una comunicazione nella quale figurano, ripartiti per singola categoria di prodotti, i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, esclusi quelli relativi alle domande respinte in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, ovvero che constata l'eventuale assenza di domande. Tali quantitativi sono ripartiti: - per destinazioni o gruppi di destinazioni, - per tasso minimo chiesto dal richiedente, in ordine progressivo. 4. Alla fine di ciascun periodo di domanda di titoli, la Commissione fissa: - la data effettiva di domanda di cui al paragrafo 1, - i tassi di restituzione definitivi applicabili a tale data, - le percentuali di rilascio dei titoli che si considerano essere richiesti alla data effettiva di domanda, oppure decide di respingere le domande, se necessario. 5. Le domande di cui al paragrafo 2 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi fissati dalla Commissione sono considerate nulle. 6. I titoli di esportazione sono rilasciati dagli Stati membri il terzo giorno lavorativo successivo alla data effettiva di domanda. 7. Per le domande di titoli considerate nulle in forza del paragrafo 5 come pure per le domande respinte in applicazione del paragrafo 4, la cauzione viene svincolata. Articolo 4 Disposizioni comuni per i sistemi A 1 e A 2 1. Per i titoli A 1 e A 2 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), le destinazioni o i gruppi di destinazioni sono obbligatori ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 e vanno indicati nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli stessi. 2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 22, almeno una delle diciture: - Restitución válida para . . . (cantidad para la que se haya expedido el certificado) como máximo - Restitutionen omfatter højst . . . (den mængde, licensen er udstedt for) - Erstattung gültig für höchstens . . . (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde) - ÅðéóôñïöÞ ðïõ éó÷ýåé ãéá (ðïóüôçôá ãéá ôçí ïðïßá åêäßäåôáé ôï ðéóôïðïéçôéêü) êáô' áíþôáôï üñéï - Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence issued) - Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum - Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) - Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) - Restituição válida para . . . (quantidade em relação à qual tenha sido emitido o certificado), no máximo - Tuki on voimassa enintään (määrä, jolle todistus on myönnetty) - Bidrag som gäller för högst . . . (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas). 3. Per ciascun periodo di domanda e per ciascun tipo di titolo, le domande di titoli presentate da un operatore per un prodotto e una destinazione o gruppo di destinazioni non possono vertere su un quantitativo globale superiore alla metà di quello previsto per tale prodotto e tale destinazione o gruppo di destinazioni nel relativo periodo di domanda. In caso di aumento di tale quantitativo durante il periodo di domanda, le domande successive non possono vertere su un quantitativo superiore alla metà di detto aumento. Gli Stati membri respingono d'ufficio tutte le domande non rispondenti alle disposizioni del primo e del secondo comma. 4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello riportato nell'allegato III, il giovedì di ogni settimana entro le ore 12 (ora di Bruxelles), una comunicazione nella quale figurano, ripartiti per singola categoria di prodotti: - i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate, - i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati e i quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88, - se del caso, l'assenza di tali quantitativi, - i tassi di restituzione applicati per i quantitativi di cui al primo e al secondo trattino. Nella comunicazione figurano le informazioni relative alla penultima settimana precedente quella in corso. 5. Il periodo di validità dei titoli decorre dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, per i titoli di esportazione relativi a mele destinate a Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica, il periodo di validità decorre: - dal 15 luglio dell'anno in corso, per i titoli rilasciati tra la data corrispondente al 15 luglio meno il periodo di validità e il 14 luglio, - dal giorno del rilascio, per i titoli rilasciati tra il 15 luglio e la fine di febbraio dell'anno successivo. Il periodo di validità scade alla fine del mese di febbraio per i titoli rilasciati tra la data corrispondente al 1° marzo meno il periodo di validità e la fine del mese di febbraio. L'indicazione delle date di cui sopra è riportata nella casella 22 del titolo con almeno una delle seguenti diciture: - Certificado válido del (fecha de comienzo del período de validez) al (fecha final del período de validez) - Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophør) - Lizenz gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis zum (Ende der Gültigkeitsdauer) - Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ éó÷ýåé áðü (çìåñïìçíßá Ýíáñîçò éó÷ýïò) Ýùò (çìåñïìçíßá ëÞîçò éó÷ýïò) - Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity) - Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité) - Titolo valido dal [data di decorrenza della validità] al [data di scadenza della validità] - Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag van de geldigheidsduur) - Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade) - Todistus voimassa (voimassaolon alkamispäivä) (voimassaolon päättymispäivä) - Licens giltig från (datum för giltighetstidens början) till (datum då giltighetstiden slutar). I titoli di cui al secondo comma non vengono rilasciati tra il 1° marzo e la data corrispondente al 15 luglio meno il periodo di validità. I titoli di esportazione relativi a mele aventi altre destinazioni la cui validità copre in parte il periodo compreso tra il 1° marzo e il 14 luglio non possono formare oggetto di una modifica di destinazione verso i paesi elencati nel secondo comma. 6. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione. Articolo 5 Disposizioni specifiche per il sistema B 1. In deroga all'articolo 2 bis, primo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87, i titoli del sistema B di cui all'articolo 1, paragrafo 3, vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione dei prodotti ai fini della concessione di una restituzione al tasso vigente nel periodo di esportazione di cui trattasi. Le domande di titoli si considerano presentate il giorno in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione dei prodotti. Se tale giorno coincide con una festività, le domande si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo. Tuttavia, per i titoli di esportazione di mele destinate a Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica, le domande sono ricevibili soltanto tra il 15 luglio e la fine di febbraio dell'anno successivo. 2. Le domande sono accompagnate da copia della dichiarazione di esportazione dei prodotti. Quest'ultima reca almeno una delle diciture seguenti: - Exportación para la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución (sistema B) - Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B) - Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B) - ÅîáãùãÞ ãéá ôçí ïðïßá èá õðïâëçèåß áßôçóç åê ôùí õóôÝñùí ãéá ôçí Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêïý åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò (óýóôçìá Â) - Export to be the subject of an a posteriori application for an export licence without advance fixing of the refund (system B) - Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution (système B) - esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B) - Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden aangevraagd - Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de certificado de exportação sem prefixação da restituição (sistema B) - Vienti, josta jätetään jälkikäteen todistushakemus, johon ei sisälly tuen ennakkovahvistutsta (B-menettely) - Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget (system B). 3. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 22, almeno una delle diciture seguenti: - Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n° 2190/96 - Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96 - Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2190/96 - Áßôçóç ãéá Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêïý åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2190/96 - Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 2190/96 - Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2190/96 - Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 - Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2190/96 - Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 2190/96 - Asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta - Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2190/96. 4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello riportato nell'allegato IV, il giovedì di ogni settimana entro le ore 12 (ora di Bruxelles), una comunicazione nella quale figurano, per ciascuna data di domanda ai sensi del paragrafo 1 e per singola categoria di prodotti: - i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli o, se del caso, l'assenza di domande; - i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate; - i quantitativi non utilizzati. Tale comunicazione riguarda i quantitativi per i quali le domande di titolo si considerano presentate nella penultima settimana precedente quella in corso. 5. Se i quantitativi richiesti di un prodotto superano o rischiano di superare il quantitativo indicativo previsto per il periodo di esportazione in corso, la Commissione può fissare una data che permetta di respingere le domande di titolo per le quali la dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata successivamente a tale data durante il periodo di esportazione in corso. 6. Alla fine di ciascun periodo di esportazione, la Commissione verifica per ciascun prodotto, sulla base delle informazioni di cui dispone, se i quantitativi richiesti fuori dall'ambito dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, superano i quantitativi indicativi previsti, e fissa i tassi di restituzione definitivi. In caso di superamento, la Commissione può ridurre il tasso della restituzione per tali operazioni. Inoltre, per rispettare i limiti annuali derivanti dagli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato, la Commissione può fissare una percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti. 7. I titoli di esportazione sono rilasciati il quattordicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di esportazione dei titoli, per lo stesso periodo. Il titolo reca nella casella 22 almeno una delle diciture seguenti, completata con l'indicazione del tasso della restituzione fissato conformemente al paragrafo 6, primo comma, e del quantitativo, se del caso ridotto conformemente alla percentuale di rilascio di cui al paragrafo 6, terzo comma: - Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de . . . kilogramos de los productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de . . . ecus/tonelada - Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en mængde på . . . kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats på . . . ECU/ton - Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von . . . kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von . . . ECU/Tonne - Ðéóôïðïéçôéêü åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò ãéá ðïóüôçôá . . . ÷éëéïãñÜììùí ôùí ðñïúüíôùí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôç èÝóç 16 ýøïõò . . . Ecu/ôüíï - Export licence without advance fixing of the refund for . . . kilograms of products as listed in box 16, at a rate of ECU . . ./tonne - Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de . . . kilogrammes de produits figurant à la case 16, au taux de . . . écus/tonne - Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di . . . kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di . . . ECU/t - Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor . . . kg van de in vak 16 genoemde produkten; de restitutie bedraagt . . . ecu/ton - Certificado de exportação sem prefixação da restituição para uma quantidade de . . . quilogramas de produtos indicados na casa 16, à taxa de . . . ecus/tonelada. - Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta, . . . kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita, tuen määrä . . . ecua/tonni - Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av . . . kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av . . . ecu/ton. Tuttavia, se il tasso della restituzione o la percentuale di rilascio, secondo quanto previsto al paragrafo 6, sono pari a zero, le domande sono respinte. 8. L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica ai titoli di cui ai paragrafi da 1 a 7. Questi titoli sono presentati direttamente dall'interessato all'organismo incaricato del pagamento della restituzione all'esportazione. Detto organismo provvede all'imputazione e alla vidimazione del titolo. Articolo 6 Disposizioni generali 1. Gli Stati membri designano il(i) rispettivo(i) organismo(i) competente(i) per il rilascio dei titoli di esportazione e ne informano la Commissione. 2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 16, il codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni alle esportazioni di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87. Possono tuttavia figurare simultaneamente più codici sulla domanda di titolo e sul titolo stesso, sempreché tali codici appartengano alla stessa categoria di prodotti e che i rispettivi tassi di restituzione siano identici. A norma dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, per categoria si intendono le classi di prodotti seguenti: - pomodori del codice NC 0702 00; - mandorle sgusciate del codice NC 0802 12; - nocciole dei codici NC 0802 21 e 0802 22; - noci comuni con guscio del codice NC 0802 31; - arance del codice NC 0805 10; - clementine dei codici NC 0805 20 11, 0805 20 21 e 0805 20 31; - monreal e satsuma dei codici NC 0805 20 13, 0805 20 23 e 0805 20 33; - mandarini e wilkings dei codici NC 0805 20 15, 0805 20 25 e 0805 20 35; - tangerini dei codici NC 0805 20 17, 0805 20 27 e 0805 20 37; - altri ibridi simili di agrumi dei codici NC 0805 20 19, 0805 20 29 e 0805 20 39; - limoni dei codici NC 0805 30 20, 0805 30 30 e 0805 30 40; - limette del codice NC 0805 30 90; - uve da tavola del codice NC 0806 10; - mele del codice NC 0808 10; - pesche e pesche noci del codice NC 0809 30. 3. Nelle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione effettuate tramite i formulari riportati negli allegati del presente regolamento i quantitativi sono ripartiti distinguendo tra quelli che rientrano e quelli che non rientrano nell'ambito dell'aiuto alimentare di cui dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round. Qualora il giorno previsto per la comunicazione coincida con una festività nazionale, lo Stato membro interessato trasmette la comunicazione l'ultimo giorno lavorativo precedente tale festività nazionale. La comunicazione si effettua via telefax o mediante qualsiasi altro dispositivo di posta elettronica. 4. I titoli non sono trasferibili. 5. Oltre alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3665/87, il pagamento delle restituzioni è subordinato alla presentazione: - per i prodotti per i quali è stata fissata una norma comune di qualità, del certificato di controllo previsto all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2251/92; - per i prodotti per i quali non è stata fissata una norma comune di qualità e sempreché siano applicabili prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi, di un documento rilasciato dagli organismi di controllo degli Stati membri dal quale risulta che, al momento del controllo, i prodotti rispondevano alle prescrizioni suddette. Tuttavia, per le consegne di ortofrutticoli di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3665/87, sempreché questi ultimi riguardino quantitativi di peso pari o inferiore a 500 kg per categoria di prodotto, la presentazione - del certificato di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2251/92, o - del documento rilasciato in applicazione del primo comma, secondo trattino, non è richiesta per il pagamento della restituzione relativa alle operazioni per le quali non si applica la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87 o al regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (15). Articolo 7 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1488/95 è abrogato. Restano tuttavia applicabili le disposizioni dell'articolo 4 di tale regolamento per quanto riguarda la concessione dei titoli recanti fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento, chiesti anteriormente al 18 novembre 1996, nonché le disposizioni degli articoli 5 e 6 di detto regolamento per quanto riguarda la concessione dei titoli senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, chiesti per le esportazioni per le quali la dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata anteriormente al 25 novembre 1996. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato V. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il regime relativo alla concessione di restituzioni secondo i sistemi A 1 e A 2 è applicabile dal 18 novembre 1996 ai titoli dei sistemi A 1 e A 2 chiesti a partire da tale data, mentre il regime relativo alla concessione di restituzioni secondo il sistema B è applicabile dal 25 novembre 1996 ai titoli del sistema B chiesti per esportazioni per le quali la dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata dopo il 24 novembre 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. (3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (4) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1. (5) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68. (6) GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30. (7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (8) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21. (9) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. (10) GU n. L 284 del 6. 11. 1996, pag. 2. (11) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (12) GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14. (13) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 9. (14) GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 28. (15) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. ALLEGATO I >INIZIO DI UN GRAFICO> Formulario per la comunicazione dei dati previsti all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> Formulario per la comunicazione dei dati previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2190/96 >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO III >INIZIO DI UN GRAFICO> Formulario per la comunicazione dei dati previsti all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2190/96 >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO IV >INIZIO DI UN GRAFICO> Formulario per la comunicazione dei dati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2190/96 >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO V >SPAZIO PER TABELLA>