31996R2160

Regolamento (CE) n. 2160/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia, che chiude il procedimento relativo alle importazioni degli stessi prodotti originari dell'India e che decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 12/11/1996 pag. 0014 - 0020


REGOLAMENTO (CE) N. 2160/96 DEL CONSIGLIO dell'11 novembre 1996 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia, che chiude il procedimento relativo alle importazioni degli stessi prodotti originari dell'India e che decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 940/96 (3) (in appresso denominato «regolamento sul dazio provvisorio») la Commissione ha imposto dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati (in appresso denominati PTY oppure «prodotti in questione»), originari dell'Indonesia e della Thailandia e classificati ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90.

(2) Nello stesso regolamento è stato concluso a titolo provvisorio che le importazioni del prodotto in questione originario dell'India, essenzialmente a causa del volume irrilevante, non avessero contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria e pertanto, in tale fase dell'inchiesta, non è stato considerato necessario istituire misure di difesa provvisorie nei confronti di dette importazioni.

(3) Il regolamento (CE) n. 1370/96 del Consiglio (4) ha prorogato la validità dei dazi provvisori per un periodo di due mesi, sino al 1° dicembre 1996.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(4) Il regolamento sul dazio provvisorio ha fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

(5) Immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie sulle importazioni di PTY dall'Indonesia e dalla Thailandia le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state adottate le misure provvisorie.

Entro il termine fissato sono state ricevute osservazioni scritte dalle seguenti parti interessate:

1. Produttori indonesiani:

- PT Panasia Indosyntec (in precedenza: PT Hadtex Indosyntec),

- PT Indo Rama Synthetics,

- PT Polysindo Eka Perkassa,

- PT Susilia Indah Synthetic Fibres Industries,

- PT Vastex Prima Industries;

2. Produttori thailandesi

- Sunflag (Thailand) Ltd,

- Tuntex (Thailand) PLC.

(6) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dai servizi della Commissione.

(7) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.

(8) Le osservazioni scritte e orali delle parti sono state prese in considerazione e le conclusioni provvisorie della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(9) I prodotti in esame sono i filati testurizzati di poliesteri (PTY), ottenuti direttamente dai filati di poliesteri parzialmente orientati (POY). I PTY sono utilizzati nell'industria tessile e della maglieria per la produzione di tessuti di poliesteri oppure di poliesteri e cotone.

A titolo provvisorio era stato concluso che i PTY venduti sui mercati interni dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia avevano caratteristiche di base e impieghi simili a quelli dei prodotti esportati da questi paesi nella Comunità. Analogamente, i PTY prodotti dall'industria comunitaria e venduti sul mercato della Comunità avevano caratteristiche di base e impieghi simili a quelli dei prodotti esportati dai paesi in questione nella Comunità.

(10) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative al prodotto in esame e al prodotto simile, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 9 e 10 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. DUMPING

1. India

(11) La Commissione ha stabilito a titolo provvisorio che gli esportatori indiani che hanno collaborato al procedimento nel periodo dell'inchiesta avevano esportato PTY nella Comunità a prezzi di dumping, con margini di dumping individuali compresi tra lo 0,3 % e il 42,9 %.

(12) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative a valore normale, prezzo all'esportazione, confronto e margini di dumping stabiliti a titolo provvisorio per le esportazioni nella Comunità di PTY originari dell'India, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 12-18 e 29-35 del regolamento sul dazio provvisorio per quanto riguarda l'India.

2. Indonesia

Valore normale

(13) Gli esportatori indonesiani hanno affermato che, nel confronto tra i loro costi di produzione e i corrispondenti prezzi di vendita sul mercato interno per stabilire se tali vendite fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in prosieguo: regolamento di base) alcune spese di vendita direttamente connesse quali costi di trasporto interno e imballaggio sono state inserite nei costi e detratte invece dai prezzi.

Dopo il controllo dei dati supplementari presentati a questo proposito dalle società interessate e alla luce dell'esame delle singole richieste in funzione dei conti verificati delle società, i calcoli sui valori normali effettuati a titolo provvisorio, dove necessario, sono stati debitamente modificati.

(14) I produttori indonesiani hanno esportato nella Comunità unicamente PTY di prima qualità, la cui produzione implica la fabbricazione di PTY di qualità inferiore, detti di seconda scelta. Poiché tuttavia i produttori indonesiani non hanno tenuto contabilità separate per ciascuna qualità, i costi connessi alla produzione di prima qualità esportata nella Comunità non erano adeguatamente indicati nella documentazione contabile delle società.

A titolo provvisorio e per stabilire il costo di produzione dei PTY di prima qualità, la Commissione ha stimato il costo di produzione dei PTY di seconda scelta in riferimento alla media dei costi variabili di fabbricazione connessi alla produzione globale dei soli PTY. Questo metodo è stato considerato appropriato, in considerazione, tra l'altro, della produzione relativamente limitata di PTY di seconda scelta e dell'inevitabile collegamento con la produzione di PTY di prima qualità. Inoltre, la ripartizione del costo pieno di produzione in base al fatturato non è apparentemente un metodo appropriato, poiché non tutti gli elementi del costo di produzione erano connessi alla fabbricazione e alla vendita di PTY di seconda scelta.

Un produttore indonesiano ha chiesto alla Commissione di riesaminare la possibilità di accettare il metodo di ripartizione con il quale erano stati calcolati i costi indicati nella risposta al questionario della Commissione e che era stato tradizionalmente utilizzato dall'esportatore interessato.

In seguito alla richiesta, la Commissione ha riesaminato le risultanze provvisorie pertinenti e ha considerato accettabile il metodo di ripartizione proposto, anche se unicamente in quanto esprimeva correttamente i costi connessi alla produzione e alle vendite delle due qualità di PTY. Questa impostazione è stata seguita per tutti i produttori indonesiani, che hanno risposto al questionario della Commissione utilizzando lo stesso metodo di ripartizione.

(15) In seguito alla richiesta dei produttori indonesiani, la Commissione ha riesaminato le risultanze provvisorie per quanto riguarda l'importo delle spese di finanziamento, nonché i criteri per la ripartizione dei costi di finanziamento netti rispetto al prodotto in questione.

A questo proposito è stato considerato opportuno compensare le spese di finanziamento unicamente con i redditi finanziari chiaramente connessi con la produzione e la vendita di PTY. Inoltre la ripartizione delle spese di finanziamento nette, che nella fase provvisoria del procedimento era stata effettuata in riferimento al giro d'affari, è stata modificata per distinguere i prodotti manufatti da quelli semplicemente oggetto di operazioni commerciali.

(16) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione sul valore normale relativo all'Indonesia, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 19-23 del regolamento sul dazio provvisorio, con le modifiche di cui ai punti 13 e 14.

Prezzi all'esportazione

(17) Due produttori indonesiani hanno venduto PTY per l'esportazione nella Comunità attraverso due società commerciali con sede a Singapore. Nelle conclusioni provvisorie, i prezzi all'esportazione sono stati definiti in riferimento ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società commerciali collegate di Singapore, poiché è stato considerato che i prezzi applicati dai produttori indonesiani alle società collegate di Singapore fossero influenzati da tale collegamento e quindi non fossero attendibili.

Per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile per le transazioni tra l'Indonesia e la Comunità, i prezzi applicati da Singapore sono stati adeguati a livello ex Indonesia detraendo dai prezzi applicati dalle società collegate di Singapore ai clienti indipendenti nella Comunità un importo medio pari al 4 % di detti prezzi, calcolato in riferimento alle spese generali, amministrative e di vendita sostenute dalle società collegate per le vendite in questione.

Questo metodo è stato contestato dai due produttori indonesiani interessati, i quali hanno sostenuto che l'adeguamento era eccessivamente elevato. Come alternativa i produttori hanno proposto il metodo di calcolo da essi utilizzato, selezionando soltanto alcune spese di vendita direttamente connesse e ignorando la maggior parte di tutte le altre spese sostenute dalle società commerciali collegate di Singapore.

Il Consiglio conferma tuttavia il metodo applicato a titolo provvisorio dalla Commissione, in considerazione della partecipazione delle società commerciali collegate alle attività di vendita dei produttori indonesiani. Inoltre dai dati contabili delle società commerciali collegate non sono state ottenute informazioni supplementari tali da giustificare la conclusione secondo la quale l'adeguamento applicato non era appropriato.

(18) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative ai prezzi all'esportazione per le esportazioni nella Comunità di PTY originari dell'Indonesia, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nel punto 29 del regolamento sul dazio provvisorio per quanto riguarda l'Indonesia.

Confronto

(19) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 31 e 32 del regolamento sul dazio provvisorio per quanto riguarda l'Indonesia.

Margini di dumping

(20) In considerazione delle modifiche introdotte, il Consiglio, applicando lo stesso metodo impiegato ai fini della valutazione provvisoria (vedere punto 34 del regolamento sul dazio provvisorio), conferma i seguenti margini di dumping definitivi per gli esportatori indonesiani che hanno collaborato:

>SPAZIO PER TABELLA>

(21) Il Consiglio, confermando il metodo scelto per la valutazione provvisoria (vedere punto 35 del regolamento sul dazio provvisorio), ha considerato che il margine di dumping per i produttori indonesiani che non hanno collaborato dovesse essere basato sui dati disponibili e verificati durante l'inchiesta. È stato pertanto considerato che il margine di dumping definitivo più elevato stabilito nei confronti di un produttore indonesiano che aveva collaborato all'inchiesta, pari al 20,2 %, dovesse applicarsi anche ai produttori indonesiani che non avevano collaborato.

3. Thailandia

Valore normale

(22) Un produttore thailandese ha riscontrato che i dati sui costi che aveva presentato contenevano un errore di calcolo. Nella ripartizione dei costi relativa alle due materie prime prodotte dalla società in questione e utilizzate per la fabbricazione di PTY e di altri prodotti finiti di poliesteri, ai costi di produzione dei PTY erano stati infatti aggiunti erroneamente i costi totali di trasformazione delle due materie prime suddette, invece della percentuale relativa ai soli PTY.

Dopo il controllo dei dati supplementari modificati presentati a questo proposito dalla società interessata, la Commissione ha debitamente ricalcolato il valore normale.

(23) Un produttore thailandese ha affermato che nel periodo dell'inchiesta i suoi costi erano aumentati in seguito all'utilizzazione di nuovi impianti di produzione e ha chiesto l'adeguamento di alcuni costi specifici per tener conto di tale situazione.

La Commissione non ha potuto accogliere la richiesta in quanto non era stato chiesto alcun adeguamento nella risposta della società al questionario oppure prima della visita di verifica. Gli indici di utilizzazione degli impianti e i costi di produzione della società nel periodo dell'inchiesta, che iniziava otto mesi dopo l'avvio della produzione, erano inoltre sufficientemente conformi a quelli relativi ad altri produttori di PTY. La Commissione non ha quindi accolto la richiesta.

(24) Un produttore thailandese ha affermato che il tasso di ammortamento del 10 % sui macchinari, utilizzato per la determinazione dei suoi costi, era eccessivamente elevato rispetto a quello di altri produttori thailandesi e ha pertanto chiesto l'adeguamento dei suoi costi con l'applicazione di un tasso del 5 %.

L'applicazione di un tasso di ammortamento costante del 10 % sui macchinari non è una pratica inconsueta. Il tasso impiegato, inoltre, era conforme alla documentazione contabile della società. La Commissione non ha quindi accolto la richiesta.

(25) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione sul valore normale relativo alla Thailandia, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 24-28 del regolamento sul dazio provvisorio, con le modifiche di cui al punto 22.

Prezzi all'esportazione

(26) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione ai prezzi all'esportazione per le esportazioni nella Comunità di PTY originari della Thailandia, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nel punto 29 del regolamento sul dazio provvisorio.

Confronto

(27) Un produttore thailandese ha sostenuto che i normali tassi di interesse applicabili per la valuta nella quale erano state fatturate le esportazioni dovevano essere modificati.

Dopo il controllo dei dati supplementari comunicati dalla società in questione, la Commissione ha debitamente modificato, dove necessario, la detrazione per le spese di finanziamento applicata per le vendite in esame.

(28) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 31-33 del regolamento sul dazio provvisorio per quanto riguarda la Thailandia, salvo la modifica di cui al punto 27.

Margini di dumping

(29) In considerazione delle modifiche introdotte, il Consiglio, applicando lo stesso metodo impiegato ai fini della valutazione provvisoria (vedere punto 34 del regolamento sul dazio provvisorio), conferma i seguenti margini di dumping definitivi per gli esportatori thailandesi che hanno collaborato:

>SPAZIO PER TABELLA>

(30) Il Consiglio, confermando il metodo scelto per la valutazione provvisoria (vedere punto 35 del regolamento sul dazio provvisorio), ha considerato che il margine di dumping per i produttori thailandesi che non hanno collaborato dovesse essere basato sui dati disponibili e verificati durante l'inchiesta. È stato pertanto considerato che il margine di dumping definitivo più elevato stabilito nei confronti di un produttore thailandese che aveva collaborato all'inchiesta, pari al 20,2 %, dovesse applicarsi anche ai produttori thailandesi che non avevano collaborato.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

(31) Poiché le parti interessate non hanno comunicato nuovi elementi di prova, né hanno presentato altre argomentazioni documentate, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 36-39 del regolamento sul dazio provvisorio, dai quali risulta che i produttori comunitari denunzianti, rappresentando più del 50 % della produzione comunitaria di PTY, costituiscono l'industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base.

F. PREGIUDIZIO

(32) Come risulta dal punto 20, il margine di dumping individuale stabilito a titolo definitivo per un esportatore indonesiano è irrilevante. Nel caso in esame non è necessario decidere se in tali circostanze le importazioni in questione debbano essere escluse dall'accertamento del pregiudizio.

Infatti, anche se le importazioni di tali produttori fossero escluse dall'accertamento del pregiudizio, il volume e la quota di mercato delle restanti importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia sarebbero sufficientemente rilevante per giustificare le conclusioni provvisorie della Commissione a questo proposito.

(33) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni sulle risultanze provvisorie relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio conferma le risultanze esposte nei punti 40-55 del regolamento sul dazio provvisorio riguardanti l'esclusione delle importazioni di PTY originari dell'India dall'accertamento del pregiudizio in considerazione dell'irrilevante quota di mercato e la situazione precaria dell'industria comunitaria, caratterizzata in particolare dal deterioramento dei risultati finanziari e dal calo della produzione, dell'indice di utilizzazione degli impianti e della quota di mercato, nonostante un lieve aumento del consumo comunitario di PTY. L'industria comunitaria ha pertanto subito un grave pregiudizio a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(34) È stato concluso a titolo provvisorio che, anche se le importazioni provenienti da altri paesi terzi possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il forte aumento delle importazioni oggetto di dumping di PTY originari dell'Indonesia e della Thailandia e i relativi bassi prezzi di vendita hanno destabilizzato il mercato comunitario provocando il calo del livello dei prezzi e la diminuzione della redditività dell'industria comunitaria, che ha quindi subito un pregiudizio grave.

(35) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative alla causa del pregiudizio, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 56-81 del regolamento sul dazio provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(36) La Commissione ha concluso a titolo provvisorio che, dopo l'esame dei diversi interessi in questione, era nell'interesse della Comunità evitare un ulteriore deterioramento della situazione già precaria dell'industria comunitaria e istituire misure di difesa per ristabilire condizioni di concorrenza leale sul mercato comunitario. È stato inoltre considerato necessario che le importazioni di PTY originarie dell'Indonesia e della Thailandia ricevessero un trattamento non discriminatorio rispetto alle importazioni di PTY originarie di altri paesi terzi e attualmente soggette a misure antidumping.

(37) Alla luce di tali elementi il Consiglio conferma, in base a quanto esposto nei punti 82-93 del regolamento sul dazio provvisorio, che l'istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di PTY originari dell'Indonesia e della Thailandia è nell'interesse della Comunità.

I. DAZIO DEFINITIVO

India

(38) In seguito alla conferma delle conclusioni provvisorie relative alle esportazioni nella Comunità di PTY originari dell'India (quota di mercato irrilevante), il Consiglio conclude che non è necessario imporre dazi antidumping definitivi e che il procedimento nei confronti di tale paese deve essere chiuso.

Indonesia e Thailandia

(39) Per determinare il livello delle misure definitive da istituire e utilizzando lo stesso metodo applicato a titolo provvisorio, il Consiglio ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(40) È stato definitivamente confermato che per tutti gli esportatori indonesiani e thailandesi interessati il livello dei margini di pregiudizio era superiore ai margini di dumping accertati, ambedue espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria. Di conseguenza, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, è confermato che il livello del dazio deve essere determinato in base ai margini di dumping stabiliti a titolo definitivo.

(41) Per quanto riguarda la società indonesiana P.T. Indo Rama Synthetics il Consiglio, in considerazione del fatto che il margine di dumping individuale definitivamente stabilito è irrilevante, conferma che l'inchiesta può essere chiusa senza l'istituzione di misure, anche se la società rimane soggetta al procedimento e può essere sottoposta ad un'ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per l'Indonesia.

J. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(42) In considerazione dei margini di dumping definitivamente accertati e del grave pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio vengano definitivamente riscossi fino a concorrenza degli importi dei dazi definitivi imposti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri di cui ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90, originari dell'Indonesia e della Thailandia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Indonesia

>SPAZIO PER TABELLA>

I dazi non si applicano alle importazioni dei prodotti specificati nel paragrafo 1, fabbricati ed esportati dalla società indonesiana PT Indo Rama Synthetics (codice addizionale Taric 8885).

Thailandia

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Il dazio antidumping non si applica alle importazioni del prodotto specificato nel paragrafo 1 e originario dell'India. Il procedimento relativo alle importazioni del prodotto originario dell'India è chiuso.

4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 940/96 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota dei dazi antidumping definitivi è liberata.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 si applicano anche alla riscossione definitiva degli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(3) GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 3.

(4) GU n. L 178 del 17. 7. 1996, pag. 1.