31996R2068

Regolamento (CE) n. 2068/96 della Commissione del 29 ottobre 1996 che modifica i regolamenti (CE) n. 1432/94 e (CE) n. 1486/95 recanti modalità di applicazione di alcuni contingenti tariffari nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 30/10/1996 pag. 0012 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 2068/96 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1996 che modifica i regolamenti (CE) n. 1432/94 e (CE) n. 1486/95 recanti modalità di applicazione di alcuni contingenti tariffari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 22,

considerando che sono stati concessi contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine nell'ambito del regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1593/95 (4), e del regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine (5), modificato dal regolamento (CE) n. 1176/96 (6); che, per agevolare gli scambi tra la Comunità europea e i paesi terzi, è necessario autorizzare l'importazione dei prodotti del settore delle carni suine senza l'obbligo di importare dal paese d'origine, il quale va tuttavia menzionato nella casella 8 del titolo d'importazione per motivi di ordine statistico;

considerando che è opportuno applicare tali disposizioni ai titoli d'importazione la cui validità non è ancora scaduta e che non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati soltanto in parte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, il testo della lettera c) del regolamento (CE) n. 1432/94 è sostituito dal testo seguente:

«c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;».

Articolo 2

All'articolo 4, il testo della lettera c) del regolamento (CE) n. 1486/95 è sostituito dal seguente:

«c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli la cui validità non è ancora scaduta e che non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo in parte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 14.

(4) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 94.

(5) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 58.

(6) GU n. L 155 del 28. 6. 1996, pag. 26.