31996R2062

Regolamento (CE) n. 2062/96 del Consiglio del 1o ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 30/10/1996 pag. 0003 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 2062/96 DEL CONSIGLIO del 1° ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 17 e l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (2) prevedono, all'importazione nella Comunità di olio d'oliva di cui alle sottovoci NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, a condizione che detto paese riscuota una tassa all'esportazione, una riduzione forfettaria di 0,7245 ecu per 100 kg del prelievo applicabile a detto olio nonché una riduzione di questo stesso prelievo corrispondente all'importo della tassa speciale; che tale riduzione è stata fissata sino alla concorrenza di 12,09 ecu per 100 kg a titolo della riduzione prevista al succitato articolo e di 12,09 ecu per 100 kg a titolo dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato B succitato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1521/76 (3) ha posto in applicazione il succitato accordo;

considerando che le parti contraenti hanno convenuto, mediante scambio di lettere, di fissare l'importo aggiuntivo a 12,09 ecu per 100 kg;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1521/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1521/76 il testo della lettera b) è sostituito con il seguente:

«b) di un importo pari a quello della tassa speciale all'esportazione riscossa dal Marocco su tale olio nei limiti di 12,09 ecu per 100 kg per il periodo 1° gennaio 1994-31 gennaio 1995 nonché di 14,60 ecu per 100 kg per il periodo che inizia il 1° febbraio 1995, importi aumentati rispettivamente di 12,09 ecu per 100 kg per il primo periodo e di 14,60 ecu per 100 kg per il secondo periodo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

(2) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2).