Regolamento (CE) n. 2050/96 della Commissione del 25 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1294/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativamente alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 274 del 26/10/1996 pag. 0017 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 2050/96 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1294/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativamente alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 39, paragrafo 7 e l'articolo 81, considerando che il regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione (3) ha previsto le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87, con particolare riguardo alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza dei prodotti vitivinicoli; considerando che da una verifica è emerso che la versione pubblicata non corrisponde alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che è quindi necessario rettificare il regolamento di cui trattasi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1294/96 è modificato come segue: a) all'articolo 1, paragrafo 1, dopo il termine «i vendemmiatori», sono aggiunti i termini «che producono uva»; b) è inserito il seguente articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Oltre che per fini statistici, i dati oggetto delle dichiarazioni sono utilizzati per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CEE) n. 823/87. In particolare, i dati relativi alla ripartizione della produzione tra vini da tavola, v.q.p.r.d. e altri vini sono utilizzati per stabilire i diritti e gli obblighi che l'applicazione dei suddetti regolamenti comporta per i produttori.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31. (3) GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 14.