31996R2050

Regolamento (CE) n. 2050/96 della Commissione del 25 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1294/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativamente alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 26/10/1996 pag. 0017 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 2050/96 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1294/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativamente alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 39, paragrafo 7 e l'articolo 81,

considerando che il regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione (3) ha previsto le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87, con particolare riguardo alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza dei prodotti vitivinicoli;

considerando che da una verifica è emerso che la versione pubblicata non corrisponde alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che è quindi necessario rettificare il regolamento di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1294/96 è modificato come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, dopo il termine «i vendemmiatori», sono aggiunti i termini «che producono uva»;

b) è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Oltre che per fini statistici, i dati oggetto delle dichiarazioni sono utilizzati per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CEE) n. 823/87.

In particolare, i dati relativi alla ripartizione della produzione tra vini da tavola, v.q.p.r.d. e altri vini sono utilizzati per stabilire i diritti e gli obblighi che l'applicazione dei suddetti regolamenti comporta per i produttori.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

(3) GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 14.