31996R2013

Regolamento (CE) n. 2013/96 della Commissione del 21 ottobre 1996 relativo al rilascio di titoli di importazioni di banane nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1996 (secondo periodo) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 22/10/1996 pag. 0012 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 2013/96 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1996 relativo al rilascio di titoli di importazioni di banane nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1996 (secondo periodo) (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 (5), modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 (6), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1834/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, relativo al rilascio dei titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il quarto trimestre del 1996 (7), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1834/96 fissa, per il quarto trimestre del 1996, le quantità disponibili per il secondo periodo di presentazione di domande previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 478/95; che tale regolamento dispone altresì che per le quantità eventualmente disponibili al termine di questo secondo periodo per le importazioni di banane originarie della Costa Rica e della Colombia, per le categorie A e C, possono essere rilasciati titoli di importazione agli operatori della categoria B che abbiano presentato una domanda nel termine ivi fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se per un dato trimestre ed una data origine, ossia a seconda dei casi, un paese od un gruppo di paesi citati all'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95; le quantità oggetto di domande di titoli di importazione per una categoria di operatori superano le quantità disponibili, viene applicata una percentuale di riduzione a ciascuna delle domande che reca tale origine;

considerando che, per quanto riguarda la Colombia, è opportuno applicare il disposto sopra citato dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1834/96 e fissare le quantità per le quali possono essere rilasciati i titoli agli operatori della categoria B;

considerando che, in base alle domande presentate nel corso del secondo periodo, è necessario stabilire senza indugio le quantità per le quali possono essere rilasciati titoli per le rispettive origini;

considerando che è necessario che il presente regolamento si applichi immediatamente, in modo da permettere il rilascio quanto più rapido possibile dei titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In ordine alle nuove domande di titolo, presentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/95 e alle domande presentate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1834/96, nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane per il quarto trimestre del 1996, secondo periodo, i titoli di importazione sono rilasciati:

1) per la quantità indicata nella domanda di titolo:

a) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,9714, per l'origine «Colombia», per le domande di titolo della categoria B, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

b) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,9780, per l'origine «Camerun», per le domande presentate da tutte le categorie di operatori, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

c) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,2950, per l'origine «Costa d'Avorio», per le domande presentate da tutte le categorie di operatori, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

(5) GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

(6) GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

(7) GU n. L 243 del 24. 9. 1996, pag. 24.