31996R1971

Regolamento (CE) n. 1971/96 della Commissione del 14 ottobre 1996 che riduce i prezzi di base e d'acquisto delle arance, dei mandarini e delle clementine per la campagna 1996/1997, in seguito al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1995/1996

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 15/10/1996 pag. 0036 - 0038


REGOLAMENTO (CE) N. 1971/96 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1996 che riduce i prezzi di base e d'acquisto delle arance, dei mandarini e delle clementine per la campagna 1996/1997, in seguito al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2359/95 della Commissione (3), ha fissato a 1 202 000 t per le arance, a 36 300 t per i mandarini e a 176 800 t per le clementine i limiti d'intervento per la campagna 1995/1996;

considerando che a norma, rispettivamente, dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95 (5), qualora nel corso di una campagna di commercializzazione le misure d'intervento adottate per le arance, le clementine e i mandarini dovessero riguardare quantitativi che superano i limiti d'intervento fissati per detti prodotti e per la stessa campagna, i prezzi di base e d'acquisto fissati per tali prodotti per la campagna successiva sono ridotti dell'1 % per fascia di superamento di 37 700 t per le arance, dell'1 % per fascia di superamento di 8 100 t per le clementine e dell'1 % per fascia di superamento di 3 000 t per i mandarini;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi (6), i quantitativi di arance consegnati alla trasformazione in base al suddetto regolamento vengono aggiunti ai quantitativi consegnati all'intervento, mentre i quantitativi di mandarini sono assimilati, per la constatazione di un eventuale superamento del limite di intervento fissato per tali prodotti, a un quantitativo che beneficia di una misura d'intervento;

considerando che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, le misure d'intervento per le arance, le clementine e i mandarini adottate nella Comunità per la campagna 1995/1996 hanno riguardato 1 820 733 t di arance, 55 735 t di mandarini e 200 789 t di clementine; che pertanto la Commissione ha constatato un superamento dei limiti d'intervento di 618 733 t per le arance, di 19 435 t per i mandarini e di 72 189 t per le clementine;

considerando che, di conseguenza, i prezzi di base e d'acquisto delle arance per la campagna 1996/1997 fissati dal regolamento (CE) n. 1190/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, che fissa per la campagna 1996/1997 i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli (7), devono essere ridotti del 16 % per le arance, del 6 % per i mandarini e dell'8 % per le clementine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto delle arance, delle clementine e dei mandarini per la campagna 1996/1997, fissati dal regolamento (CE) n. 1190/96, sono ridotti del 16 % per le arance, del 6 % per i mandarini e dell'8 % per le clementine e corrispondono agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

(3) GU n. L 241 del 10. 10. 1995, pag. 7.

(4) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.

(5) GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8.

(6) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17.

(7) GU n. L 156 del 29. 6. 1996, pag. 4.

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO (campagna 1996/1997)

>SPAZIO PER TABELLA>

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini della categoria di qualità I, calibro 54/69 mm, presentati in imballaggio.

>SPAZIO PER TABELLA>

Questi prezzi si riferiscono alle arance delle varietà Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello e Valencia late, categoria di qualità I, calibro 67/80 mm, presentate in imballaggio.

>SPAZIO PER TABELLA>

Questi prezzi si riferiscono alle clementine (citrus reticulata, Blanco) della categoria di qualità I, calibro 43/60 mm, presentate in imballaggio.

Nota:

I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.