31996R1962

Regolamento (CE) n. 1962/96 della Commissione dell'11 ottobre 1996 che rettifica il regolamento (CE) n. 2772/95 che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

Gazzetta ufficiale n. L 259 del 12/10/1996 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1962/96 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1996 che rettifica il regolamento (CE) n. 2772/95 che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione (5) ha omesso per errore l'importo adeguato in ecu relativo all'importo massimo sovvenzionabile del premio per ciascuna UBA di ovini o di bovini ritirata da un allevamento e che occorre quindi completare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2772/95, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio:

- l'importo di "150 ECU" è sostituito da "181,1 ECU";

- gli importi di "250 ECU" sono sostituiti da "301,9 ECU";

- l'importo di "210 ECU" è sostituito da "253,6 ECU";

- l'importo di "100 ECU" è sostituito da "120,8 ECU";

- l'importo di "400 ECU" è sostituito da "483,0 ECU";

- l'importo di "1 000 ECU" è sostituito da "1 208 ECU";

- l'importo di "700 ECU" è sostituito da "845,3 ECU" e

- l'importo di "600 ECU" è sostituito da "724,5 ECU".»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'importo di cui all'articolo 1, terzo trattino si applica a decorrere dalla data in cui un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995 viene applicato per la prima volta al premio per ciascuna UBA di ovini o bovini ritirata dall'allevamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(4) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

(5) GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 35.