Regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione dell'8 ottobre 1996 che modifica gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni
Gazzetta ufficiale n. L 255 del 09/10/1996 pag. 0004 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 1937/96 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 1996 che modifica gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/96 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 4, considerando che, con regolamento (CE) n. 517/94, il Consiglio ha instaurato nei confronti delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia i contingenti quantitativi indicati negli allegati III B e VI del suddetto regolamento; considerando che, dopo la sospensione dell'embargo nei confronti della Repubblica federativa di Iugoslavia, sono state istituite, con regolamento (CE) n. 538/96 del Consiglio (3), restrizioni animali che figurano negli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94; considerando che alcuni Stati membri hanno chiesto alla Commissione di aumentare alcuni limiti quantitativi comunitari per l'importazione di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia onde soddisfare un determinato fabbisogno del mercato; considerando che, nel determinare il livello iniziale dei contingenti, il Consiglio ha cercato di garantire un certo equilibrio fra un'adeguata tutela dei settori dell'industria comunitaria e il mantenimento, tenendo conto dei vari interessi in gioco, di un livello di scambi accettabile con le Repubbliche dell'ex Iugoslavia; considerando che, avendo esaminato la situazione della produzione comunitaria nel settore, si ritiene possibile adeguare il livello di determinati contingenti senza compromettere il conseguimento del summenzionato obiettivo; considerando che, pertanto, la Commissione ritiene opportuno adeguare il livello di detti contingenti tenendo conto dei dati relativi al fabbisogno comunicati dagli Stati membri; considerando che occorre pertanto adeguare gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94; considerando che è inoltre opportuno precisare le regole di gestione specifiche applicabili alla ripartizione dei contingenti supplementari per il 1996; che, per motivi di coerenza e di semplificazione amministrativa, si ritiene opportuno applicare le regole di gestione adottate per la ripartizione dei contingenti iniziali; che a tal fine occorre assoggettare le importazioni dei prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2738/95 della Commissione, del 28 novembre 1995, che stabilisce regole specifiche di gestione e di ripartizione per taluni contingenti quantitativi tessili istituiti per il 1996 dal regolamento (CE) n. 517/94 (4); considerando che queste misure sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dal testo allegato al presente regolamento. Articolo 2 Per quanto riguarda i limiti quantitativi applicabili alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, gli importi di cui sono aumentati i contingenti vengono assoggettati, per il 1996, alle regole di gestione di cui agli articoli 2, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2738/95 della Commissione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 4. (3) GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 1. (4) GU n. L 285 del 28. 11. 1995, pag. 5. ALLEGATO «ALLEGATO III B LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI ANNUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, QUARTO TRATTINO >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO LIMITI COMUNITARI ANNUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>