Regolamento (CE) n. 1931/96 della Commissione del 7 ottobre 1996 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento
Gazzetta ufficiale n. L 254 del 08/10/1996 pag. 0035 - 0037
REGOLAMENTO (CE) N. 1931/96 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1996 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3, considerando che a causa del calo dei consumi di carni bovine che si registra attualmente sui mercati della Comunità, persiste una significativa flessione dei prezzi in tale settore; che di fronte a questa situazione è necessario adottare misure di sostegno; considerando che a tal fine è opportuno adottare alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96 (4), per le gare aperte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996; considerando che affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo, in considerazione della grave situazione del mercato, è opportuno ampliare l'elenco delle qualità ammissibili, previsto dal suddetto regolamento; che è altresì opportuno, in via eccezionale e temporanea e per ragioni di equità, completare il regolamento succitato per permettere l'acquisto d'intervento di carcasse di giovani bovini delle classi di conformazione S e E negli Stati membri in cui tale produzione è preponderante ed è presa in considerazione per la periodica constatazione dei prezzi di mercato; considerando che, per far fronte alle ulteriori turbative del mercato che rischiano di prodursi a causa dei conferimenti consistenti di vitelli magri (vitelli da ristallo) nel corso dell'ultimo trimestre del 1996, è opportuno adottare le necessarie misure di sostegno e permettere a tal fine l'acquisto d'intervento delle carcasse di questo tipo di animali, senza tuttavia derogare all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68; che è necessario, in particolare, maggiorare il prezzo di acquisto delle carcasse degli animali di questo tipo, per tener conto della differenza del prezzo di mercato di tali animali rispetto agli animali tradizionalmente conferiti all'intervento ad ingrasso ultimato; che, tuttavia, è necessario escludere da questo regime speciale i capi appartenenti a razze di orientamento esclusivamente lattiero, la cui macellazione è precoce e non contribuisce pertanto a ridurre la produzione; che inoltre, per evitare il conferimento all'intervento di animali il cui ingrasso è quasi ultimato, è indispensabile fissare un limite di peso delle carcasse ammissibili a questo regime; considerando che, in via eccezionale, nei mesi da aprile a settembre, il peso massimo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93 non era di applicazione; che è opportuno ripristinare progressivamente il limite di peso inizialmente previsto; che tuttavia, per attenuare l'incidenza di tale adeguamento per gli operatori, è necessario ammettere, per i manzi, che raggiungono il peso di macellazione più lentamente e quindi più tardi nel corso dell'anno, l'acquisto di capi più pesanti, in via transitoria, limitando il loro prezzo d'acquisto al peso massimo autorizzato per i mesi di ottobre e di novembre; considerando che, data la difficile situazione che attraversa attualmente il settore delle carni bovine, è opportuno adattare in via temporanea l'attuale importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, che serve a definire il prezzo massimo di acquisto, per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore; considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario stabilire che il periodo di consegna dei prodotti abbia inizio dopo la pubblicazione del regolamento recante i risultati della gara, anziché immediatamente dopo lo scadere del termine di presentazione delle offerte; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2456/93: a) sono ammessi all'intervento i prodotti della categoria A classificati O2 e O3 e i prodotti della categoria C classificati O3 e O4 in base alla tabella di classificazione comunitaria. La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R3 e quello della qualità O4 è fissata a 30 ECU/100 kg. Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R3 in offerte per la qualità O4 è fissato a 0,914 (centro della classe). b) gli altri prodotti che possono essere acquistati all'intervento, sebbene non siano compresi nell'allegato III dello stesso regolamento, sono i seguenti: AUSTRIA - Categoria C, classi R2 e R3, - Categoria C, classi O2 e O3. REGNO UNITO Gran Bretagna - Categoria A, classe U2 e classe U3, - Categoria A, classe R2 e classe R3, - Categoria C, classe U3 e classe U4. Irlanda del Nord - Categoria A, classe U2 e classe U3, - Categoria A, classe R2 e classe R3. c) i prodotti della categoria A delle classi di conformazione S2, S3, E2 e E3, in base alla tabella comunitaria di classificazione, possono essere ammessi all'intervento negli Stati membri che procedono alla constatazione periodica dei prezzi di tali qualità e nei quali, nel 1995, le classi S e E rappresentavano almeno il 50 % del numero di capi abbattuti della categoria A. I coefficienti da utilizzare per la conversione tra la qualità R3 e le qualità S2, S3, E2 e E3 sono fissati rispettivamente a 1,356, 1,304, 1,228 e 1,156 (centro della classe). 2. Qualora le carcasse o mezzene conferite all'intervento provengano da animali di meno di 10 mesi di età, appartenenti a razze diverse da quelle figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (5) e aventi un peso carcassa inferiore a 200 chilogrammi: - il coefficiente da utilizzare per la conversione tra la qualità R3 e le altre qualità è fissato a 1,00, - i prezzi aggiudicati sono maggiorati del 23 %. In tal caso: - l'offerta deve indicare, oltre alla qualità offerta, la quantità di carcasse o mezzene provenienti da animali di meno di 10 mesi di età; - gli organismi di intervento devono precisare, quando trasmettono le offerte alla Commissione, le offerte presentate ai sensi del presente paragrafo, nonché i corrispondenti quantitativi per ciascuna di esse; - i prodotti acquistati in applicazione del presente paragrafo non possono essere disossati, salvo nel Regno Unito, e devono essere ammassati separatamente per gara o per mese, in partite agevolmente identificabili; - non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera b); - i coefficienti di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 possono inoltre essere differenziati all'interno di uno Stato membro a seconda che si applichi o meno il presente paragrafo. 3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93: a) non possono essere acquistate all'intervento carcasse o mezzene di animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a 30 mesi; b) possono essere acquistati all'intervento quarti anteriori ottenuti da carcasse o mezzene secondo quanto stabilito nello stesso paragrafo. 4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse ivi stabilito non può superare: a) 390 chilogrammi per le carcasse di animali delle categorie A e C, delle classi di conformazione U, R e O. Tuttavia, per la categoria C e per le gare di ottobre e di novembre 1996, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore ai livelli sopra indicati; in tal caso, il prezzo d'acquisto è versato soltanto per il peso massimo suindicato, oppure, per i quarti anteriori, per il 40 % del peso massimo suindicato; b) 480 chilogrammi per le carcasse di animali della categoria A delle classi di conformazione S e E. 5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93: a) in deroga alla prima frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 14 ECU/100 kg, peso carcassa; b) in deroga alla seconda frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 7 ECU/100 kg, peso carcassa. Articolo 2 All'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93, il testo della prima frase è sostituito dal seguente: «L'aggiudicatario procede alla consegna dei prodotti nel termine di 17 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di pubblicazione del regolamento che fissa il prezzo massimo d'acquisto e le quantità di carni bovine acquistate all'intervento.» Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1 si applica alle gare aperte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996, eccettuato il paragrafo 2 che si applica esclusivamente alle gare aperte nel mese di ottobre 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23. (3) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4. (4) GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3. (5) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.