31996R1920

Regolamento (CE) n. 1920/96 del Consiglio del 1o ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

Gazzetta ufficiale n. L 253 del 05/10/1996 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 1920/96 DEL CONSIGLIO del 1° ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 9 e l'articolo 42, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2046/89 (2), gli Stati membri possono assimilare ai produttori le associazioni di cantine cooperative per l'applicazione della distillazione; che a norma del paragrafo 4 dello stesso articolo la Commissione deve presentare una relazione al riguardo; che è opportuno, tenuto conto dell'esperienza descritta nella suddetta relazione, mantenere tale possibilità a titolo definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2046/89 il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31).

(2) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 34).