Regolamento (CE) n. 1910/96 della Commissione del 2 ottobre 1996 recante apertura della procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 1997 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT
Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/1996 pag. 0018 - 0021
REGOLAMENTO (CE) N. 1910/96 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1996 recante apertura della procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 1997 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/96 (2), in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 1, considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95 prevede che i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in seguito denominati «accordi»), possono essere attribuiti nel quadro di una procedura particolare che permette di designare gli importatori preferenziali per gli Stati Uniti; che è necessario avviare tale procedura per le esportazioni da effettuarsi nel 1997 e stabilire le relative modalità; che, dato il termine fissato per la comunicazione degli importatori preferenziali agli Stati Uniti, è necessario avviare la procedura appena possibile; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 da esportare nel 1997 negli Stati Uniti, nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi e figurante nell'allegato I, sono rilasciati a norma delle disposizioni dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95. Articolo 2 Le domande di titoli provvisori sono da presentarsi alle autorità competenti entro e non oltre l'11 ottobre 1996. Esse sono ricevibili soltanto se contengono tutte le indicazioni previste all'articolo 9 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/95, nonché i documenti ivi figuranti. Dette indicazioni sono comunicate attenendosi alla tabella figurante nell'allegato II. Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 5 giorni lavorativi dallo scadere del termine di presentazione, le domande presentate per ogni gruppo di prodotti contemplati dal contingente americano figurante nell'allegato I. Tale comunicazione contiene, per ciascun gruppo di prodotti: - l'elenco dei richiedenti, - i quantitativi richiesti per richiedente, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, nonché per designazione conformemente alla «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (1996)», - i quantitativi di tali prodotti esportati dal richiedente nel corso del triennio precedente, - il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente, indicando se l'importatore sia una filiale del richiedente. Tutte le comunicazioni, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», sono trasmesse per telex o telefax, il giorno lavorativo prestabilito, attenendosi alla tabella figurante nell'allegato III. Articolo 4 La Commissione, in applicazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95, procede all'assegnazione dei titoli quanto prima e ne informa gli Stati membri entro il 31 ottobre 1996. Articolo 5 Le informazioni di cui all'articolo 3 sono verificate prima del rilascio dei titoli definitivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Qualora si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la relativa cauzione è incamerata. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22. (2) GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36. ALLEGATO I Formaggi da esportare nel 1997 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT Regolamento (CE) n. 1466/95 - articolo 9 bis e regolamento (CE) n. 1910/96 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO III >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO>