Regolamento (CE) n. 1871/96 della Commissione del 27 settembre 1996 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne il pagamento degli anticipi
Gazzetta ufficiale n. L 247 del 28/09/1996 pag. 0026 - 0026
REGOLAMENTO (CE) N. 1871/96 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1996 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne il pagamento degli anticipi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/96 (2), in particolare gli articoli 4 b, paragrafo 8 e 4 d, paragrafo 8, considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/96 (4), prevede alcune regole per il pagamento degli anticipi; che, considerata la difficile situazione del mercato, occorre autorizzare un aumento dell'importo dell'anticipo del premio speciale e del premio per vacca nutrice, nonché anticipare la data iniziale del pagamento di tali anticipi; considerando che, per permettere il pagamento degli anticipi a partire dal 1° ottobre 1996, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 44, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3886/92, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, per quanto concerne l'anno civile 1996, l'anticipo sul premio speciale e sul premio per vacca nutrice può essere versato a decorrere dal 1° ottobre 1996 e limitatamente all'80 % dell'importo dei premi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23. (3) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20. (4) GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 77.