31996R1831

Regolamento (CE) n. 1831/96 della Commissione del 23 settembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 24/09/1996 pag. 0005 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1831/96 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (3), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione (5), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea (6), in particolare l'articolo 5,

considerando che nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio la Comunità si è impegnata ad aprire, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto per un certo numero di ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che spetta alla Comunità, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, decidere l'apertura di contingenti comunitari per quanto riguarda i prodotti figuranti negli allegati del presente regolamento; che occorre garantire, in particolare, la parità e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento; che, tuttavia, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare ai volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tale modalità di gestione richiede una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter seguire, in particolare, il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che i contingenti tariffari previsti dagli accordi succitati debbono essere aperti a partire dal 1996; che occorre inoltre determinare le condizioni specifiche necessarie per la concessione dei vantaggi tariffari dei contingenti previsti negli allegati del presente regolamento;

considerando che con il regolamento (CE) n. 858/96 (7) la Commissione ha aperto una parte dei contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT; che, per maggiore chiarezza e semplicità, è opportuno raggruppare nel presente regolamento tutti i contingenti relativi a prodotti ortofrutticoli e a prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 858/96;

considerando che i comitati di gestione per ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti elencati negli allegati del presente regolamento beneficiano annualmente delle riduzioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e per i periodi specificati negli allegati.

2. I dazi doganali applicabili per i contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

- per i prodotti elencati negli allegati I e II: i dazi doganali indicati negli allegati stessi;

- per i prodotti elencati nell'allegato III: i dazi ad valorem indicati nello stesso allegato nonché, eventualmente, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune delle Comunità europee.

3. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui all'allegato II è subordinato alla presentazione, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica, di un certificato d'autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine specificate nell'allegato IIb, che deve essere conforme ad uno dei modelli che figura nell'allegato IIa e attestare che i prodotti in esso indicati posseggono le caratteristiche specifiche di cui all'allegato II.

Nel caso dei succhi di arancia concentrati, tuttavia, invece del certificato di autenticità può essere presentato alla Commissione, prima dell'importazione, un attestato generale con il quale l'autorità competente del paese d'origine certifica che i succhi di arancia concentrati prodotti in tale paese non contengono succo d'arance sanguigne. La Commissione ne informa gli Stati membri per consentire loro di avvertire i servizi doganali interessati. Questa informazione è inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 2

1. Nel gestire i contingenti tariffari previsti dall'articolo 1, la Commissione può prendere qualsiasi provvedimento amministrativo atto a garantirne una gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che comprende una domanda di ammissione al beneficio del contingente tariffario per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di ammissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, sempreché i saldo disponibile lo consenta.

3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

4. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dei prelievi effettuati.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori la parità e la continuità di accesso ai contingenti tariffari nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo permetta.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 858/96 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

(4) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

(6) GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

(7) GU n. L 116 dell'11. 5. 1996, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO IIa - BILAG IIa - ANHANG IIa - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉá - ANNEX IIa - ANNEXE IIa - ALLEGATO IIa - BIJLAGE IIa - ANEXO IIa - LIITE IIa - BILAGA IIa

MODELOS DE CERTIFICADO

MODELLER TIL CERTIFIKAT

MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN

ÕÐÏÄÅÉÃÌÁ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÕ

MODEL CERTIFICATES

MODÈLES DE CERTIFICAT

MODELLI DI CERTIFICATO

MODELLEN VAN CERTIFICAAT

MODELOS DE CERTIFICADO

TODISTUSMALLEJA

FÖRLAGOR TILL INTYG

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ANEXO IIb - BILAG IIb - ANHANG IIb - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉâ - ANNEX IIb - ANNEXE IIb - ALLEGATO IIb - BIJLAGE IIb - ANEXO IIb - LIITE IIb - BILAGA IIb

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>