31996R1749

Regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione del 9 settembre 1996 sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 10/09/1996 pag. 0003 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1749/96 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1996 sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,

considerando che ogni Stato membro è tenuto a compilare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a decorrere del gennaio 1997;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 impone che il campo di applicazione dell'IPCA riguardi i beni e i servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori;

considerando che il campo coperto dagli indici dei prezzi al consumo attualmente prodotti dagli Stati membri, o le prassi seguite per l'inclusione di beni e servizi recentemente significativi, o le procedure di adeguamento dei prezzi per tener conto dei cambiamenti di qualità degli articoli osservati, o i metodi di combinazione dei prezzi per elaborare indici di prezzo di aggregati elementari, o i metodi e le pratiche di campionamento differiscono da uno Stato membro all'altro a tal punto che gli indici dei prezzi al consumo che ne derivano non soddisfano la condizione di comparabilità necessaria alla produzione dell'IPCA;

considerando che la prassi consistente nell'utilizzare prezzi rilevati in precedenza come sostituti dei prezzi mensili correnti non produce lo stesso risultato che l'utilizzazione dei prezzi effettivamente rilevati e impedisce agli indici dei prezzi al consumo prodotti dagli Stati membri di soddisfare l'esigenza di comparabilità necessaria alla produzione dell'IPCA;

considerando che occorre includere i beni e servizi recentemente significativi sia negli IPCA le cui ponderazioni sono aggiornate annualmente sia in quelli le cui ponderazioni sono aggiornate con minore frequenza;

considerando che occorre adottare misure di applicazione per garantire la comparabilità degli IPCA, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2494/95, la Commissione (Eurostat) è tenuta a presentare una relazione al Consiglio circa l'affidabilità degli IPCA e il rispetto dei requisiti di comparabilità;

considerando che il comitato del programma statistico (CPS) istituito a seguito della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2) ha formulato un parere favorevole sulle misure previste nel presente regolamento;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95, è stato consultato l'Istituto monetario europeo e che quest'ultimo ha formulato un parere favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento ha lo scopo di fissare, ai fini della produzione da parte di ogni Stato membro di un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) comparabile:

- il campo di applicazione iniziale dei beni e dei servizi nonché prassi comparabili per l'aggiornamento del campo di applicazione al fine di includere beni e servizi recentemente significativi;

- norme minime per le procedure di adeguamento della qualità;

- norme minime per i prezzi utilizzati;

- la formula per la compilazione degli indici dei prezzi di aggregati elementari.

Obiettivo è anche quello di garantire che il campionamento dei prezzi sia tale che gli IPCA siano sufficientemente affidabili in modo da consentire raffronti internazionali e che forniscano informazioni che consentano di fissare norme minime per il campionamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

a) Il «campo di applicazione iniziale dei beni e servizi dell'IPCA» corrisponde alle categorie e sottocategorie a 4 cifre della classificazione COICOP/IPCA («Classification of individual consumption by purpose» adattata alle esigenze degli IPCA) che figura all'allegato I.

b) Per «beni e servizi recentemente significativi» si intendono i beni e i servizi le cui variazioni di prezzo non sono esplicitamente incluse nell'IPCA di uno Stato membro e in merito ai quali le spese stimate dei consumatori rappresentano almeno l'1 per 1 000 delle spese contemplate dall'IPCA in questione.

c) Un «cambiamento di qualità» avviene quando uno Stato membro ritiene che un nuovo tipo o modello di bene o di servizio abbia caratteristiche talmente diverse da quello al quale si è sostituito e che era stato precedentemente scelto per la rilevazione ai fini del calcolo dell'IPCA, che ne deriva una modifica significativa della sua utilità per il consumatore. Non interviene alcun cambiamento di qualità in caso di revisione approfondita del campione dell'IPCA.

d) Per «adeguamento della qualità» si intende la procedura che consente di tener conto di un cambiamento di qualità aumentando o diminuendo il prezzo corrente rilevato o il prezzo di riferimento mediante un coefficiente o un importo equivalente al valore di tale cambiamento di qualità.

e) Per «campione mirato» si intende la serie dei prezzi dei beni e dei servizi che lo Stato membro intende raccogliere per l'elaborazione dell'IPCA a decorrere dal gennaio 1997 o in data posteriore, al fine di soddisfare le proprie norme o altre norme europee in materia di affidabilità o di comparabilità.

f) Per «prezzo osservato» si intende il prezzo effettivamente confermato dagli Stati membri.

g) Per «prezzo stimato» si intende un prezzo che sostituisce il prezzo osservato e che è stato ottenuto tramite una procedura adeguata di stima. Un prezzo osservato in precedenza non può essere considerato come un prezzo stimato, a meno che si possa comprovare che esso costituisce una stima adeguata.

h) Per «prezzo di sostituzione» si intende il prezzo osservato di un bene o di un servizio che è considerato come un sostituto diretto di un bene o di un servizio il cui prezzo fa parte del campione mirato.

i) Un «indice di aggregato elementare» è un indice di prezzo di un aggregato elementare comprendente unicamente dati di prezzo.

j) Un «aggregato elementare» si riferisce alle spese o ai consumi coperti dal livello di stratificazione più particolareggiato dell'IPCA e all'interno del quale non sono disponibili a fini di ponderazione informazioni attendibili sulle spese.

k) Il termine «campionamento» si riferisce a qualsiasi procedura nella compilazione dell'IPCA in cui un sottoinsieme della popolazione dei prezzi pagati dai consumatori è utilizzato per stimare la variazione di prezzo di talune categorie di beni e servizi coperti dall'IPCA.

l) L'«affidabilità» sarà valutata in funzione della «precisione», termine che si riferisce al livello degli errori di campionamento, e della «rappresentatività», che si riferisce all'assenza di errori sistematici.

II. MISURE DESTINATE A GARANTIRE LA COMPARABILITÀ, L'AFFIDABILITÀ E LA PERTINENZA DEGLI IPCA

Articolo 3

Campo di applicazione iniziale

Sono considerati comparabili gli IPCA che includono indici di prezzo e ponderazioni per ciascuna delle categorie di cui all'allegato I rappresentanti quantomeno l'1 per 1 000 delle spese totali coperte dall'insieme di tali categorie.

Articolo 4

Beni e servizi recentemente significativi

Gli Stati membri:

a) provvedono alla rilevazione sistematica dei beni e servizi recentemente significativi, e

b) verificano la significatività dei beni e servizi dichiarati recentemente significativi in altri Stati membri.

L'IPCA è elaborato per includere le variazioni di prezzo di un bene o servizio recentemente significativo quando il bene o il servizio è ritenuto rispondente alla definizione dell'articolo 2, lettera b). Tale operazione interviene nel corso dei dodici mesi successivi all'identificazione sia mediante adeguamento delle ponderazioni di/nella categoria pertinente della COICOP/IPCA di cui all'allegato I del presente regolamento, sia mediante assegnazione specifica di una parte della ponderazione al bene o al servizio recentemente significativo.

Articolo 5

Norme minime per le procedure di adeguamento della qualità

1. Gli IPCA per i quali si è proceduto ad adeguamenti della qualità sono considerati comparabili. Quando intervengono cambiamenti di qualità, gli Stati membri calcolano gli indici dei prezzi procedendo ad idonei adeguamenti della qualità sulla base di stime esplicite del valore di detti cambiamenti. In mancanza di stime nazionali, gli Stati membri utilizzano stime basate sulle informazioni pertinenti fornite, se del caso, dalla Commissione (Eurostat).

2. In mancanza di stime disponibili, le variazioni di prezzo vanno stimate come la differenza tra il prezzo del sostituto selezionato e quello del bene o servizio che è stato sostituito. In nessun caso un cambiamento di qualità va stimato come la totalità della differenza di prezzo tra i due articoli, a meno che tale scelta possa essere debitamente motivata. Quando si deve procedere a sostituzioni, in quanto beni o servizi sono stati proposti a prezzi ridotti, tali sostituzioni vanno scelte sulla base dell'analogia di utilità per il consumatore e non dell'analogia di prezzo.

Articolo 6

Norme minime per i prezzi

1. Gli Stati membri elaborano gli IPCA utilizzando i prezzi osservati del campione mirato.

a) Quando il campione mirato richiede una rilevazione mensile, ma quest'ultima si rivela impossibile a motivo della non disponibilità di un articolo o per qualsiasi altro motivo, possono essere utilizzati, per il primo o secondo mese, prezzi stimati, ma a partire dal terzo mese occorre utilizzare prezzi di sostituzione.

b) Quando, a titolo eccezionale, il campione mirato richiede rilevazioni con frequenza minore a quella mensile, vanno utilizzati i prezzi stimati per i mesi per i quali i prezzi rilevati non sono obbligatori. Prezzi stimati possono altresì essere utilizzati la prima volta che manca una rilevazione di prezzi. A partire dalla seconda assenza di rilevazione, vanno utilizzati i prezzi di sostituzione.

2. Qualora, nei casi menzionati nel presente articolo, non fossero disponibili prezzi di sostituzione, è consentito di continuare ad utilizzare prezzi stimati a condizione che il ricorso a tale soluzione non superi il livello richiesto per soddisfare i requisiti di comparabilità.

Articolo 7

Indici dei prezzi di aggregati elementari

Gli IPCA vanno calcolati utilizzando l'una o l'altra delle due formule di cui al paragrafo 1 dell'allegato II del presente regolamento, oppure una formula alternativa comparabile che non risulti in un indice che differisce sistematicamente da un indice calcolato da una delle dette formule di oltre lo 0,1 % in media su un anno rispetto all'anno precedente.

Articolo 8

Norme minime per il campionamento

Sono considerati affidabili e comparabili gli IPCA elaborati sulla base di campioni mirati che comportano, per ogni categoria della COICOP/IPCA e tenuto conto della ponderazione della categoria, aggregati elementari sufficienti per rappresentare la diversità degli articoli all'interno della categoria e prezzi sufficienti all'interno di ogni aggregato elementare per tener conto della variazione di prezzo nella popolazione.

Articolo 9

Controllo di qualità

Gli Stati membri:

a) comunicano alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, informazioni sulle spese di categorie non rientranti nel campo di applicazione iniziale, espresse in percentuale delle spese complessive coperte dall'IPCA; tali informazioni debbono essere sufficienti a consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;

b) informano la Commissione (Eurostat) circa beni e servizi recentemente significativi rilevati e, se del caso, i motivi che giustificano la non inclusione di un bene o servizio recentemente significativo per consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;

c) controllano l'impatto dei cambiamenti di qualità e degli adeguamenti operati, in modo da poter comprovare che essi rispettano le disposizioni del presente regolamento; essi comunicano alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, qualsiasi informazione al riguardo;

d) elaborano e tengono aggiornata una descrizione particolareggiata del campione mirato e procedono a controlli delle rilevazioni dei prezzi e delle stime di prezzo in modo che esse possano sempre rispettare le disposizioni del presente regolamento. Essi comunicano alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, qualsiasi informazione in grado di consentire di valutare e di assicurare il rispetto di tali requisiti;

e) laddove venga utilizzata una formula diversa dalla formule di cui al paragrafo 1 dell'allegato II del presente regolamento, trasmettono alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, informazioni circa gli effetti dell'utilizzazione di tale formula alternativa per periodi selezionati e aggregati elementari selezionati sufficienti a valutare il rispetto del presente regolamento;

f) trasmettono alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, particolari relativi ai campioni mirati sufficienti per valutare il rispetto del presente regolamento nonché statistiche succinte sulla rappresentatività e la precisione dei campioni in grado di consentire alla Commissione (Eurostat) di formulare proposte di norme minime di campionamento da includere nella relazione richiesta sugli IPCA, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2494/95, da presentare nell'ottobre 1997.

III. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1996.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1.

(2) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

ALLEGATO I

Il campo di applicazione iniziale dei beni e servizi degli IPCA comprenderà le categorie e le sottocategorie seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Formula da utilizzare per il calcolo di aggregati elementari

1. Per il calcolo degli indici di prezzo di aggregati elementari, vanno utilizzati o il rapporto delle medie aritmetiche dei prezzi >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> oppure il rapporto delle medie geometriche dei prezzi,

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO> in cui pt è il prezzo corrente, pb il prezzo di riferimento e n il numero di tali prezzi dell'aggregato elementare. Si può ricorrere ad una formula alternativa, a condizione che essa soddisfi la condizione di comparabilità di cui all'articolo 7.

2. In genere, non andrebbe utilizzata la media aritmetica dei rapporti di pezzo, >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> in quanto, molto spesso, essa non soddisfa la condizione di comparabilità. Essa può essere utilizzata a titolo eccezionale quando si possa comprovare che soddisfa la condizione di comparabilità.

3. L'indice dei prezzi di un aggregato elementare può essere calcolato come un indice a catena utilizzando di preferenza una delle due formule di cui sopra. Ad esempio, utilizzando il rapporto delle medie aritmetiche:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>, in cui Pit indica la iesima rilevazione di prezzo di un aggregato elementare dato nel corso del periodo t e st il campione di prezzi ottenuto per l'aggregato elementare nel corso del periodo t. Tale campione può, nella pratica, essere aggiornato mensilmente o, più comunemente, quando i prezzi non sono disponibili, per periodi di più lunga durata. Se, tra il periodo di base b e il periodo t non vi sono aggiunte, Itb diviene Itb >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>, il rapporto semplice delle medie aritmetiche (o, per analogia, con la formula geometrica descritta in precedenza). La media aritmetica dei rapporti di prezzo non va utilizzata se il concatenamento interviene ad un ritmo più frequente di quello annuale.