31996R1718

Regolamento (CE) n. 1718/96 della Commissione del 29 agosto 1996 che avvia un'inchiesta relativa all'elusione delle misure antidumping istituite dai regolamenti (CEE) n. 993/93 e (CEE) n. 2887/93 del Consiglio, sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone e di Singapore per mezzo di importazioni di parti degli stessi prodotti per l'assemblaggio nella Comunità europea e che stabilisce che tali importazioni devono essere soggette a registrazione

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 31/08/1996 pag. 0050 - 0052


REGOLAMENTO (CE) N. 1718/96 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 1996 che avvia un'inchiesta relativa all'elusione delle misure antidumping istituite dai regolamenti (CEE) n. 993/93 e (CEE) n. 2887/93 del Consiglio, sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone e di Singapore per mezzo di importazioni di parti degli stessi prodotti per l'assemblaggio nella Comunità europea e che stabilisce che tali importazioni devono essere soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

(1) La Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base») relativa all'apertura di un'inchiesta sull'asserita elusione dei dazi antidumping imposti nei confronti delle società Teraoka Seiko Co. Ltd (Giappone) e Teraoka Weigh System PTE Ltd (Singapore) in forza del regolamento (CEE) n. 993/93 del Consiglio (2) e del regolamento (CEE) n. 2887/93 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2937/95 (4), sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone e di Singapore; l'elusione deriverebbe dalle importazioni di parti degli stessi prodotti che sono successivamente utilizzate per operazioni di assemblaggio di bilance elettroniche nella Comunità; nella domanda si chiede inoltre alla Commissione di chiedere alle autorità doganali di sottoporre le importazioni di queste bilance elettroniche a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, e di proporre al Consiglio di estendere, se necessario, i dazi antidumping anzidetti a tali importazioni.

B. RICHIEDENTI

(2) La domanda è stata presentata il 19 luglio 1996 dalle seguenti società:

Bizerba GmbH & Co. KG, Campesa SA, Dataprocess SpA, Dataprocess Industria SpA, Testut SA, Lutrana SA, GEC Avery Ltd, Maatschappij Van Berkel's Patent BV e Brevetti Van Berkel SpA.

Secondo la domanda, tutte le società succitate producono bilance elettroniche per il commercio al minuto, con una produzione complessiva pari a circa il 65 % della produzione comunitaria totale.

C. PRODOTTO

(3) I prodotti con i quali si eluderebbe il dazio sono le parti utilizzate per l'assemblaggio nella Comunità di bilance elettroniche per il commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o no di un dispositivo per stampare le tre indicazioni suddette), di cui al codice NC 8423 81 50 (in appresso «bilance elettroniche»). Questi prodotti (in appresso «parti di bilance elettroniche») sono attualmente classificabili al codici NC ex 8423 90 00. I codici sono indicati unicamente a titolo d'informazione e non sono vincolanti ai fini della classificazione dei prodotti.

D. REGISTRAZIONE

(4) In considerazione del fatto che la domanda riguarda unicamente l'asserita elusione di misure antidumping in relazione alle società Teraoka Seiko Co. Ltd (Giappone) e Teraoka Weigh System PTE Ltd (Singapore), la registrazione delle importazioni deve limitarsi alle parti di bilance elettroniche di cui al codice NC ex 8423 90 00, originarie del Giappone o di Singapore, fabbricate da dette società oppure per loro conto e/o importate nella Comunità da dette società.

E. ELEMENTI DI PROVA

(5) La domanda contiene elementi di prova sufficienti, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di base, che dimostrano l'elusione dei dazi antidumping sulle importazioni di bilance elettroniche originarie del Giappone e di Singapore imposti nei confronti delle società Teraoka Seiko Co. Ltd e Teraoka Weigh System PTE Ltd; i dazi sarebbero elusi con le importazioni di parti di bilance elettroniche originarie di detti paesi che sono fabbricate e/o esportate dalle due società interessate oppure da società ad esse collegate e che sono utilizzate per operazioni di assemblaggio nella Comunità.

(6) La domanda contiene i seguenti elementi di prova:

a) Dopo l'apertura delle ultime inchieste antidumping nei confronti del Giappone e di Singapore, rispettivamente il 26 febbraio 1991 e l'11 maggio 1994, è intervenuta un'evidente modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi interessati e la Comunità. A questo proposito la domanda rileva che le importazioni nella Comunità di bilance elettroniche dai due paesi interessati, considerate complessivamente, tra il 1994 e la prima metà del 1995 sono diminuite, in termini unitari, del 27 % su base annua, mentre nello stesso periodo le importazioni di parti dai due paesi sono aumentate, in termini di peso, di oltre il 30 %. L'aumento coinciderebbe con l'inizio delle operazioni di assemblaggio nella Comunità.

Si afferma che la modificazione della configurazione degli scambi deriva da operazioni di assemblaggio di bilance elettroniche per le quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'esistenza dei dazi antidumping. La causa più evidente di tale modificazione della configurazione degli scambi è il fatto che le importazioni di parti non sono soggette al dazio antidumping del 15,4 % imposto sulle importazioni di bilance elettroniche fabbricate dalla Teraoka Weigh Sytem PTE Ltd (Singapore), né al dazio antidumping del 22,6 % imposto sulle importazioni di bilance elettroniche fabbricate dalla Teraoka Seiko Co. Ltd (Giappone).

b) La domanda contiene inoltre elementi di prova del fatto che i prezzi ai quali le bilance elettroniche assemblate con parti importate dal Giappone e da Singapore sono vendute nella Comunità sono inferiori al livello necessario per eliminare le pratiche di dumping che è stato stabilito per i prezzi all'esportazione nelle inchieste antidumping per le bilance elettroniche assemblate in Giappone e a Singapore.

c) La domanda contiene infine elementi di prova del fatto che l'asserita elusione pregiudica gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi dei prodotti simili assemblati. In tali circostanze l'industria comunitaria non può realizzare profitti sufficienti per seguire la rapida evoluzione della tecnologia nel settore dell'elettronica.

F. PROCEDIMENTO

(7) La Commissione ha concluso che gli elementi di prova contenuti nella domanda sono sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base e la decisione di sottoporre a registrazione le importazioni nella Comunità di parti di bilance elettroniche a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 di detto regolamento.

i) Questionari

(8) Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alla società citata nella domanda che effettua le operazioni di assemblaggio nella Comunità, nonché alle società Teraoka Seiko Co. Ltd (Giappone) e Teraoka Weigh System PTE Ltd (Singapore). Possono inoltre essere chieste informazioni ai produttori comunitari.

(9) Altre parti interessate, purché dimostrino di poter essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta, sono invitate a chiedere un questionario alla Commissione entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax del richiedente.

Le autorità del Giappone e di Singapore saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

ii) Certificati di non elusione

(10) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base, nei casi in cui le importazioni non costituiscono una forma di elusione le autorità doganali possono rilasciare agli importatori certificati che esonerano le importazioni del prodotto in questione dalla registrazione o dall'applicazione di altre misure.

Poiché tali certificati sono rilasciati previa autorizzazione delle istituzioni comunitarie, le domande di autorizzazione devono essere inviate alla Commissione al più presto dopo l'apertura dell'inchiesta per poter essere prese in considerazione in base ad una valutazione approfondita del merito.

G. TERMINE

(11) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare osservazioni scritte, purché dimostrino di poter essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta. Occorre inoltre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono presentare una domanda scritta di audizione nella quale dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Occorre inoltre precisare che, qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviata un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96, sulle importazioni nella Comunità di parti di bilance elettroniche originarie del Giappone o di Singapore, fabbricate da o per conto delle società Teraoka Seiko Co. Ltd (Giappone) e Teraoka Weigh Sytem PTE Ltd (Singapore), e vendute per l'esportazione nella Comunità da dette società e/o da società ad esse collegate, che sono utilizzate per l'assemblaggio di tali bilance elettroniche nella Comunità.

Articolo 2

È chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di parti di bilance elettroniche, di cui al codice NC ex 8423 90 00 (codice Taric 8423 90 00*10), originarie del Giappone o di Singapore e fabbricate da o per conto della società Teraoka Seiko Co. Ltd (Giappone) (codice addizionale Taric: 8904) oppure Teraoka Weigh System PTE Ltd (Singapore) (codice addizionale Taric: 8905) e/o da esse esportate, affinché, qualora l'applicazione dei dazi antidumping sulle importazioni delle bilance elettroniche originarie del Giappone o di Singapore e fabbricate dalle Società suddette sia estesa alle importazioni delle parti, tali dazi possano essere riscossi a decorrere dalla data della registrazione.

Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Non sono soggette a registrazione le importazioni accompagnate da un certificato doganale rilasciato a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96.

Articolo 3

1. Tutte le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto, presentare informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Tale termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non citate nella domanda, che pertanto nel loro interesse sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

2. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste dei questionari e le domande di autorizzazione per i certificati di non elusione vanno inviati al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale «Relazioni esterne»: Politica commerciale, relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda

Direzione I-C

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles (5).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 4.

(3) GU n. L 263 del 22. 10. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 30.

(5) Telefax (32-2) 295 65 05.