31996R1676

Regolamento (CE) n. 1676/96 della Commissione del 30 luglio 1996 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 28/08/1996 pag. 0001 - 0058


REGOLAMENTO (CE) N. 1676/96 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 249,

considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (in prosieguo: il «codice») prevede la possibilità di adottare delle semplificazioni nell'applicazione della regolamentazione doganale; considerando che, in tale contesto, conviene prevedere una misura di semplificazione nella determinazione di alcuni elementi la cui inclusione o non inclusione nel valore in dogana è prevista dalle disposizioni degli articoli 32 e 33 del codice;

considerando che è opportuno procedere a talune rettifiche di carattere materiale dell'articolo 294 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/96 (3);

considerando che ai fini dei controlli doganali, le aree designate dei depositi doganali devono essere sempre chiaramente separate;

considerando che, nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, al fine di garantire che non siano lesi i legittimi interessi dell'industria comunitaria attraverso il codice delle condizioni economiche 6303 è opportuno specificare le condizioni d'impiego di detto codice;

considerando che è opportuno prevedere, a talune condizioni, disposizioni specifiche riguardo all'appuramento del regime del perfezionamento attivo per alcuni prodotti compensatori secondari;

considerando che è opportuno completare le disposizioni relative all'applicazione degli interessi compensativi nell'ambito del regime del perfezionamento attivo;

considerando che è opportuno precisare le disposizioni da applicare in caso di vincolo al regime del perfezionamento attivo nell'ambito del sistema del rimborso;

considerando che è necessario modificare parzialmente l'allegato 25 concernente le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana in seguito alla creazione di un'unione doganale con la Turchia;

considerando che le decisioni 1/95 del 26 ottobre 1995 delle Commissioni miste CE-EFTA «Transito comune - Documento unico» hanno invitato la Repubblica ceca, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune (4) e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (5); che le adesioni di questi paesi dovevano intervenire il 1° luglio 1996;

considerando che la nota esplicativa del documento amministrativo unico deve essere precisata per tener conto del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (6);

considerando che è necessario adattare la normativa in materia di perfezionamento attivo alle modificazioni intervenute in materia di classificazione tariffaria delle merci;

considerando che è opportuno allineare la terminologia dell'allegato 78 alle nozioni utilizzate nel codice;

considerando che per motivi di ordine economico legati ad una erronea trasposizione del codice NC, è opportuno modificare l'elenco dell'allegato 87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) È inserito il seguente articolo 156 bis:

«Articolo 156 bis

1. Le autorità doganali possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare che:

- in deroga all'articolo 32, paragrafo 2 del codice, alcuni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,

- in deroga all'articolo 33 del codice, alcuni elementi che non devono essere inclusi nel valore in dogana, qualora i relativi importi non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,

siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.

In questo caso, il valore dichiarato in dogana non va considerato provvisorio ai sensi dell'articolo 254, secondo trattino.

2. L'autorizzazione sarà concessa a condizione che:

a) l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 259 rappresenta, nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato,

b) il ricorso all'applicazione degli articoli 30 e 31 del codice sembra inappropriato, in particolari circostanze,

c) vi siano valide ragioni per ritenere che l'importo dei dazi all'importazione da percepire nel periodo coperto dall'autorizzazione non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in assenza di autorizzazione,

d) ciò non implichi distorsioni della concorrenza.»

2) All'articolo 294, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando trattasi di merci figuranti all'allegato 40, il termine di cui al paragrafo 1 è di cinque anni.»

3) All'articolo 504, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La medesima ubicazione non può essere autorizzata contemporaneamente per più di un deposito doganale.»

4) All'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto vii):

«vii) operazioni successive di perfezionamento non previste ai punti da i) a vi), contemplate dall'articolo 557 (codice 6303).»

5) All'articolo 557 è soppressa la seconda frase.

6) All'articolo 577, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) l'attribuzione di una destinazione doganale ammessa ai prodotti compensatori secondari la cui distruzione sotto sorveglianza doganale è vietata per motivi ambientali.

In tal caso, deve essere dimostrato che l'appuramento del regime secondo le regole normali non è possibile o è economicamente impossibile.»

7) L'articolo 589 è così modificato:

a) al paragrafo 2 il primo trattino è sostituito dal seguente:

«- quando sorga un'obbligazione doganale per consentire la concessione di un trattamento tariffario preferenziale, previsto nell'ambito degli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi, al momento dell'importazione in questi ultimi,»;

b) al paragrafo 4, la lettera b) è così modificata:

- il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli interessi sono calcolati mensilmente per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali l'appuramento del regime ha avuto luogo e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sorge l'obbligazione doganale. Nel caso di immissione in libera pratica chiesta in conformità dell'articolo 128, paragrafo 4 del codice, il periodo da prendere in considerazione è il periodo tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato lo sgravio o il rimborso dei dazi di cui trattasi e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sorge l'obbligazione doganale.»;

- il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La semplificazione di cui sopra, autorizzata dall'autorità doganale esclusivamente a condizione che sia possibile controllare il periodo di avvicendamento delle scorte, può riguardare anche la durata di deposito eventuale dei prodotti compensatori oggetto di tale semplificazione.»

8) L'articolo 624 è sostituito dal seguente:

«Articolo 624

Le procedure previste per l'immissione in libera pratica nell'ambito del sistema del rimborso si applicano alle merci d'importazione, con o senza ricorso alla compensazione per equivalenza.»

9) All'articolo 648, paragrafo 1 è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) le informazioni riguardanti i casi d'applicazione dell'articolo 577, lettera f), con indicazione delle circostanze particolari che impediscono un appuramento normale e delle condizioni cui sono soggetti i prodotti di cui trattasi.»

10) L'allegato 25 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

11) L'allegato 37 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

12) L'allegato 38 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

13) L'allegato 77 è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

14) L'allegato 78 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

15) L'allegato 79 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

16) L'allegato 87 è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 70 del 20. 3. 1996, pag. 4.

(4) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

(5) GU n. L 134 del 22. 5. 1987, pag. 2.

(6) GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.

ALLEGATO I

L'allegato 25 è modificato come indicato di seguito:

a) Le tabelle che compongono la sezione «I. Europa» negli elenchi da I a XI sono modificate come segue:

Sopprimere:

- per quanto riguarda l'Armenia: tutte le cifre,

- per quanto riguarda la Georgia: tutte le cifre.

Inserire

- per quanto riguarda l'Armenia nella colonna n. 2: «vedi Asia»,

- per quanto riguarda la Georgia nella colonna n. 2: «vedi Asia».

b) Le tabelle che compongono la sezione «IV. Asia» vanno sostituite con le tabelle seguenti:

Percentuali delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana

>SPAZIO PER TABELLA>

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ALLEGATO II

Il rinvio (1) in appresso deve essere inserito dopo il testo del titolo dell'allegato 37:

«(1) L'utilizzazione, nel presente allegato, dell'espressione "EFTA" si riferisce non solo ai paesi EFTA ma anche alle altre parti contraenti delle convenzioni "transito comune" e "semplificazione delle formalità negli scambi di merci", ad esclusione della Comunità.»

ALLEGATO III

L'allegato 38 è modificato come segue:

- Il rinvio (2) in appresso deve essere inserito dopo il testo del titolo dell'allegato:

«(2) L'utilizzazione, nel presente allegato, dell'espressione "EFTA" si riferisce non solo ai paesi EFTA ma anche alle altre parti contraenti delle convenzioni "transito comune" e "semplificazione delle formalità negli scambi di merci", ad esclusione della Comunità.»

- Il testo relativo alle caselle n. 10, 11, 15a e 17a si legge come segue:

«Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (*), in particolare quelle dell'articolo 9, paragrafo 1.

(*) GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.»

- L'elenco dei codici per la casella n. 51 va completato come segue:

«Repubblica ceca CZ

Repubblica di Ungheria HU

Repubblica di Polonia PL

Repubblica slovacca SK».

ALLEGATO IV

«ALLEGATO 77

TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Le sottovoci che figurano in questa colonna sono quelle della nomenclatura combinata. Le suddivisioni di queste sottovoci, se necessarie, sono indicate tra parentesi. Tali suddivisioni corrispondono a quelle utilizzate nei regolamenti che stabiliscono le restituzioni all'esportazione.

(2) Le perdite sono calcolate sottraendo da 100 i quantitativi indicati in questa colonna.

(3) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(4) Semolini il cui tenore di ceneri sulla materia secca è inferiore allo 0,95 % in peso e il cui tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm è meno del 10 % in peso.

(5) Il tasso forfettario di rendimento da applicare è determinato in funzione della quantità di uova utilizzata per kg di pasta alimentare ottenuto con la seguente formula:

- Numero d'ordine 25, T = >NUM>100

>DEN>160 - (X × 1,6)

× 100

- Numero d'ordine 26, T = >NUM>100

>DEN>150 - (X × 1,6)

× 100

- Numero d'ordine 27, T = >NUM>100

>DEN>140 - (X × 1,6)

× 100

- Numero d'ordine 28, T = >NUM>100

>DEN>126 - (X × 1,6)

× 100

X rappresenta il numero di uova in guscio utilizzato (o la cinquantesima parte del peso espresso in grammi del loro equivalente in altri prodotti d'uova) per kg di pasta alimentare ottenuto; il risultato è arrotondato alla seconda decimale.

(6) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(7) Riguardano le semole ed i semolini di granturco,

- che hanno una percentuale non superiore al 30 % in peso che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micrometri, o

- che hanno una percentuale inferiore od uguale al 5 % in peso che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micrometri.

(8) Per glucosio in polvere cristallina bianca, in concentrazione non uguale al 92 %, la quantità da appurare è di 43,81 kg di glucosio anidro per 100 kg di granturco.

(9) Per glucosio altro che quello in polvere cristallina bianca, in concentrazione non uguale all'82 %, la quantità da appurare è di 50,93 kg di glucosio anidro per 100 kg di granturco.

(10) Per D-glucitolo in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da appurare è di 41,4 kg di D-glucitolo anidro per 100 kg di granturco.

(11) Per D-glucitolo in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da appurare è di 47,3 kg di D-glucitolo anidro per 100 kg di granturco.

(12) Una delle alternative da a) a f) che corrisponde al risultato effettivo delle operazioni deve essere applicata.

(13) Ai fini dell'appuramento del regime, le quantità di rotture ottenute corrispondono alle quantità d rotture constatate all'atto dell'importazione di riso di cui ai codici NC da 1006 30 61 a 1006 30 98 per operazioni di perfezionamento. In caso di lucidatura, tale quantità è aumentata del 2 % rispetto al riso importato, fatte salve le rotture riscontrate all'importazione.

(14) Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura o a disidratazione parziale allo scopo di facilitare la cottura definitiva.

(15) Il doppio della percentuale in acido oleico dell'olio di oliva non trattato deve essere dedotto dalla quantità di prodotto figurante nella colonna 5 per rapporto all'olio di oliva raffinato e costituisce la quantità d'olio acido di raffinazione.

(16) Se trattasi di cacao solubile alla quantità figurante nella colonna 5 viene aggiunto l'1,5 % di alcalinizzanti.

(17) Rendimento fissato per un lievito di panificazione di un tenore di materie secche del 95 % ottenuto da melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali, o da melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali. Per i lieviti di panificazione di diverso tenore di materie secche, la quantità da rappresentare è di 22,4 kg di lievito anidro per 100 kg di melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali o di melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali.

(18) Rendimento fissato per un lievito di panificazione di un tenore di materie secche del 28 % ottenuto da melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali, o da melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali. Per i lieviti di panificazione di diverso tenore di materie secche, la quantità da rappresentare è di 22,4 kg di lievito anidro per 100 kg di melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali o di melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali.»

ALLEGATO V

Il punto 2 dell'allegato 78 è sostituito dal testo seguente:

«2. Grani (frumenti)

È consentito il ricorso alla compensazione per equivalenza esclusivamente tra grani (frumenti) raccolti in un paese terzo e precedentemente immessi in libera pratica e grani (frumenti) non comunitari, della medesima voce NC a otto cifre, che presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

Tuttavia,

- possono essere stabilite deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per grani (frumenti) che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri previo esame effettuato dal Comitato del codice doganale, sezione dei regimi doganali economici, in conformità delle disposizioni dell'articolo 248 del codice;

- è consentito di avvalersi della compensazione per equivalenza tra grani (frumenti) duri comunitari e grani (frumenti) duri di origine terza, a condizione che ci si avvalga di detta compensazione per l'ottenimento di paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19.»

ALLEGATO VI

«ALLEGATO 79

ELENCO DEI PRODOTTI COMPENSATORI AI QUALI PUÒ APPLICARSI LA TASSAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 122; LETTERA a), PRIMO TRATTINO DEL CODICE

>SPAZIO PER TABELLA>

»

ALLEGATO VII

Il punto 9 dell'allegato 87 è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>