31996R1595

Regolamento (CE) n. 1595/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole da 1988/1989 a 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0036 - 0037


REGOLAMENTO (CE) N. 1595/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole da 1988/1989 a 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'incentivo ad abbandonare definitivamente le superfici viticole costituito dalla concessione di premi, come previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio (4), ha contribuito al risanamento del mercato vinicolo; che sussistono tuttavia alcune superfici viticole marginali di cui è opportuno incoraggiare l'abbandono;

considerando che in attesa della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è opportuno prorogare il regime attuale di premi a favore dell'abbandono definitivo delle superfici viticole, pur limitando la superficie totale che può costituirne oggetto; che si rivela inoltre opportuno consentire agli Stati membri di determinare le regioni nelle quali si applica il provvedimento, al fine di evitare che il proseguimento del regime di estirpazione perturbi l'equilibrio produttivo e/o ecologico di talune regioni; che questa misura rende superflue le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1442/88;

considerando che, dato che le superfici destinate alla produzione di uva classificata unicamente come uva da tavola non sono incluse nel campo di applicazione del divieto di nuovi impianti di viti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 (5), è necessario escludere tali superfici dal beneficio dei premi di abbandono definitivo;

considerando che è opportuno inserire alcune precisazioni circa l'esclusione dal beneficio dei premi di abbandono definitivo delle superfici viticole che abbiano precedentemente beneficiato di aiuti a favore della ristrutturazione dei vigneti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:

1) Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CEE) n. 1442/88, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1997/1998, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole»;

2) All'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni di cui al primo comma si applicano altresì nel corso delle campagne viticole 1996/1997 e 1997/1998 ai produttori delle regioni designate dagli Stati membri interessati:

a) nei limiti, per ciascuna di tali campagne, di 25 000 ettari così ripartiti:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) escluse le superfici coltivate a varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata unicamente fra le varietà di uve da tavola.

Uno Stato membro ha la facoltà di:

- non designare alcuna regione,

- corredare la designazione di condizioni volte, segnatamente, a garantire l'equilibrio produttivo ed ecologico delle regioni interessate.»

3) All'articolo 11, i termini «prima della fine della campagna 1993/1994» sono sostituiti dai termini «in un periodo che inizia il 31 luglio 1998 e scade il 31 dicembre 1999 al più tardi».

4) L'articolo 12 è soppresso.

5) All'articolo 17 bis, terzo comma, la data del 31 dicembre 1995 è sostituita dal 15 maggio 1998.

6) All'articolo 20 è aggiunto il seguente trattino:

«- all'articolo 3, lettera e), in particolare per quanto riguarda il criterio del finanziamento e il periodo della sua concessione, che non può essere inferiore a 15 anni.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. COVENEY

(1) GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 49.

(2) GU n. C 198 dell'8. 7. 1996.

(3) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 57.

(4) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 36).

(5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale).