31996R1592

Regolamento (CE) n. 1592/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0031 - 0033


REGOLAMENTO (CE) N. 1592/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che fino al 31 agosto 1996 è vietato qualsiasi nuovo impianto di viti; che tenendo conto della situazione del mercato nel settore vitivinicolo, occorre, in attesa delle decisioni del Consiglio in merito alla riforma del settore, prorogare di due campagne il divieto esistente; che è tuttavia opportuno, da un lato, non includere in tale divieto le superfici destinate alla produzione di uva da tavola e, dall'altro, derogarvi a favore di taluni vini richiesti dal mercato in ragione di loro caratteristiche qualitative;

considerando che per tener conto delle condizioni particolari di produzione dei vini da tavola in Spagna, è opportuno prevedere deroghe temporanee in materia di taglio e di acidità totale di alcuni vini da tavola ivi prodotti; che è opportuno estendere la deroga relativa all'acidità totale ai vini da tavola prodotti in Portogallo;

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (4), una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso fino al termine della campagna 1996/1997;

considerando che, dato che le superfici destinate alla produzione di uva da tavola non sono incluse nel campo di applicazione del divieto di nuovi impianti, è opportuno non consentire più la vinificazione di tali uve e modificare in tal senso l'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87; che tuttavia, per consentire ai produttori di adattarsi al nuovo regime, è opportuno applicare tale disposizione soltanto dopo il 1° agosto 1997;

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna viticola 1995/1996 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative all'incidenza delle misure strutturali e al loro nesso con la distillazione obbligatoria, da un lato, e, dall'altro, sui tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché eventuali proposte in materia; che il rapporto sulla delimitazione delle zone viticole, nonché il rapporto relativo all'incidenza delle misure strutturali e al loro nesso con la distallazione obbligatoria non sono più necessari, dati i nuovi orientamenti del settore; che la Commissione ha recentemente presentato il rapporto sull'alcolizzazione; che non è più necessario quindi fare riferimento a tali rapporti;

considerando che l'evoluzione del potenziale viticolo all'interno di talune regioni di produzione di cui all'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha modificato profondamente la situazione delle varie sottoregioni, ciò che rischia di rendere difficilmente utilizzabili taluni dei riferimenti previsti a tale paragrafo; che è opportuno prevedere per la campagna 1996/1997 la possibilità di tener conto dell'evoluzione di cui sopra;

considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1995/1996; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che, data la rilevanza, per il settore del vino, del problema costituito dal tenore di anidride solforosa, è necessario elaborare le proposte tenendo conto di tutti i dati disponibili, in particolare dei lavori compiuti dall'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV); che è quindi necessario rinviare la relativa scadenza di una campagna;

considerando che tenuto conto dell'esperienza acquisita occorre inserire nell'elenco delle pratiche e trattamenti enologici autorizzati due pratiche relative all'elaborazione dei vini spumanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) all'articolo 6, il testo del paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Qualsiasi nuovo impianto di varietà di viti diverse da quelle classificate, per l'unità amministrativa interessata, unicamente fra le varietà di uve da tavola, è vietato sino al 31 agosto 1998.

Tuttavia, delle autorizzazioni di nuovi impianti possono essere concesse dagli Stati membri per le superfici destinate alla produzione:

- di vini di qualità prodotti in regioni determinate,

ovvero

- di vini da tavola designati con una delle seguenti menzioni: "Landwein", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç", "ïßíïò ôïðéêüò", "vino de la tierra", "vinho regional" o "regional wine",

per i quali la Commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle caratteristiche qualitative, è ampiamente inferiore alla domanda.

Si applica il secondo comma, entro il limite complessivo di 10 000 ettari, ai nuovi impianti da realizzare durante le campagne 1996/1997 e/o 1997/1998, secondo la seguente ripartizione:

>SPAZIO PER TABELLA>

»

2) All'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, i termini «tra il 1° gennaio 1996 e il 31 agosto 1996» sono sostituiti dai termini «tra il 1° gennaio 1996 e il 31 agosto 1997».

3) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1996 è sostituita dal 31 agosto 1997.

4) All'articolo 18, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.

5) All'articolo 36, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al 31 luglio 1997 i vini ottenuti da uve di varietà che non figurano come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa in cui tali uve sono state raccolte e che non sono esportati durante la campagna in causa, sono distillati entro una data da stabilirsi. Salvo deroga, tali vini possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria.

A decorrere dal 1° agosto 1997 le uve di cui al primo comma non possono costituire oggetto di vinificazione.»

6) All'articolo 39:

a) al paragrafo 3, terzo comma, i termini «fino al termine della campagna 1995/1996» sono sostituiti dai termini «fino al termine della campagna 1996/1997»;

b) al paragrafo 3, quarto comma i termini «a decorrere dalla campagna 1996/1997» sono sostituiti dai termini «a decorrere dalla campagna 1997/1998»;

c) al paragrafo 10:

- i termini «1995/1996» sono sostituiti da «1996/1997»,

- è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al presente articolo, e su richiesta dello Stato membro interessato, la quantità da distillare in una regione a titolo della campagna 1996/1997, può essere ripartita fra sottoregioni da determinare, secondo dei criteri che utilizzino dei riferimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, terzo comma, secondo trattino. La ripartizione delle quantità, nonché la delimitazione delle sottoregioni sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 83.»;

d) al paragrafo 11, i termini «1995/1996» sono sostituiti dai termini «1996/1997»;

e) il paragrafo 12 è soppresso.

7) All'articolo 46, paragrafo 4, i termini «1995/1996» sono sostituiti dai termini «1996/1997».

8) All'articolo 65:

a) al paragrafo 2, alla fine della lettera b) è aggiunto il seguente trattino:

«- i v.q.p.r.d. bianchi originari del Regno Unito, designati e presentati in base alla legislazione britannica con il termine "botrytis" o con altri termini equivalenti, quali "noble harvest", "noble late harvested" o "special late harvested".»;

b) al paragrafo 5, la data del 1° aprile 1996 è sostituita dal 1° aprile 1997 e la data del 1° settembre 1996 è sostituita dal 1°settembre 1997.

9) Nell'allegato I, punto 13, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per la campagna viticola 1996/1997, i vini da tavola prodotti in Portogallo e nelle parti spagnole delle zone viticole C diverse dalle regioni delle Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, nonché nelle provincie di Guipúzcoa e Vizcaya, e messi in consumo sul mercato portoghese e rispettivamente spagnolo possono avere un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g al litro.»

10) All'allegato VI, paragrafo 3, sono inseriti i punti seguenti:

«t bis) l'impiego di lieviti per vinificazione, secchi o in sospensione, per l'elaborazione di vini spumanti;

t ter) l'aggiunta, per l'elaborazione dei vini spumanti, di sali di ammonio e di tiamina ai vini di base, per favorire lo sviluppo dei lieviti alle seguenti condizioni:

- per i sali nutritivi, fosfato diammonico o solfato di ammonio con un dosaggio massimo di 0,3 g/l (espresso in sale),

- per i fattori di crescita, tiamina in forma di cloridrato di tiamina, con un dosaggio massimo di 0,6 mg/l (espresso in tiamina);».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. COVENEY

(1) GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 45.

(2) GU n. C 166 del 10. 6. 1996.

(3) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 57.

(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).