31996R1581

Regolamento (CE) n. 1581/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 1581/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento n. 136/66/CEE (4) prevede, all'articolo 2 bis, l'applicazione delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, ivi incluso l'olio d'oliva, nonché, all'articolo 11, la concessione dell'aiuto al consumo unicamente per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità;

considerando che, a seguito dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il sistema dei prelievi agricoli variabili è sostituito con aliquote fisse dei dazi comuni; che il settore dell'olio d'oliva è caratterizzato dal fenomeno naturale dell'alternanza dei raccolti che comporta una produzione irregolare di olio d'oliva nella Comunità; che in base all'esperienza, per garantire l'approvvigionamento del mercato ed evitare considerevoli fluttuazioni di prezzo, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare importazioni ad un'aliquota ridotta del dazio;

considerando che, per il fatto che l'aliquota del dazio comune succitata tiene conto della cauzione precedentemente costituita per i quantitativi di olio d'oliva immessi in libera pratica, non è necessario limitare il diritto all'aiuto al consumo per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità né mantenere una differenza di livello della restituzione alla produzione relativa alla fabbricazione delle conserve,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

1) All'articolo 2 bis, il testo esistente diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. In deroga al paragrafo 1, qualora il prezzo di mercato dell'olio d'oliva nella Comunità superi in modo significativo il prezzo d'intervento per un periodo di almeno tre mesi, al fine di garantire l'approvvigionamento di olio d'oliva in misura adeguata al mercato della Comunità mediante l'importazione di questo prodotto da paesi terzi, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 38,

- sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per l'olio d'oliva, determinandone le modalità,

- aprire un contingente di importazione di olio d'oliva ad un'aliquota ridotta dei dazi della tariffa doganale comune e determinarne le modalità di gestione.

Tali misure si applicano per il periodo minimo strettamente necessario, che non può comunque superare la data di conclusione della campagna in questione.»

2) All'articolo 11, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il prezzo indicativo alla produzione ridotto dell'aiuto alla produzione è superiore al prezzo rappresentativo di mercato per l'olio d'oliva, è concesso un aiuto al consumo per l'olio d'oliva immesso sul mercato nella Comunità. L'aiuto è pari alla differenza tra questi due importi.»

3) All'articolo 20 bis, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«La restituzione è pari all'importo di cui al primo comma, aumentato di un importo pari all'aiuto al consumo applicabile alla data di applicazione della restituzione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. COVENEY

(1) GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 12.

(2) GU n. C 166 del 10. 6. 1996.

(3) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 57.

(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).