31996R1566

Regolamento (CE) n. 1566/96 della Commissione del 2 agosto 1996 che modifica i regolamenti (CE) n. 1749/95 e (CE) n. 2900/95 recanti fissazione di tasse all'esportazione nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/08/1996 pag. 0024 - 0025


REGOLAMENTO (CE) N. 1566/96 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 1996 che modifica i regolamenti (CE) n. 1749/95 e (CE) n. 2900/95 recanti fissazione di tasse all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CE) n. 1749/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1062/96 (4), ha fissato una tassa all'esportazione di frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00;

considerando che il regolamento (CE) n. 2900/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1062/96, ha fissato una tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al codice NC 1001 90 99;

considerando che i prezzi del mercato mondiale sono cambiati per il frumento duro e il frumento tenero; che è opportuno modificare l'attuale livello delle tasse per tener conto della mutata situazione del mercato; che è quindi necessario diminuire le tasse all'esportazione per il frumento duro e il frumento tenero;

considerando che occorre modificare gli allegati dei regolamenti (CE) n. 1749/95 e (CE) n. 2900/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1749/95 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 2900/95 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1996.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU n. L 169 del 19. 7. 1995, pag. 21.

(4) GU n. L 140 del 13. 6. 1996, pag. 28.

(5) GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 27.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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