31996R1562

Regolamento (CE) n. 1562/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1996

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/08/1996 pag. 0017 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 1562/96 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, con il regolamento (CE) n. 2724/95 (5), la Commissione ha fissato in via provvisoria, in attesa dell'adattamento del volume del contingente tariffario in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il coefficiente di riduzione da applicare alle domande di assegnazione annua di ciascun operatore della categoria C, in base ad un volume contingentale di 2 200 000 tonnellate per il 1996;

considerando che il volume del contingente tariffario è stato fissato successivamente a 2 553 000 tonnellate per il 1996 dal regolamento (CE) n. 1559/96 della Commissione (6), senza tener conto del quantitativo addizionale di 72 440 tonnellate fissato dai regolamenti (CE) n. 127/96 (7) e (CE) n. 822/96 (8) della Commissione per ovviare alle conseguenze delle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn;

considerando che, per calcolare il coefficiente di riduzione summenzionato, è necessario non prendere in considerazione il quantitativo globale assegnato agli operatori vittime delle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn; che il coefficiente deve essere quindi calcolato sulla base di 2 553 000 tonnellate;

considerando che per maggiore chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2724/95;

considerando che è necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento entrino in vigore immediatamente, tenendo conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo da assegnare a ciascun operatore della categoria C per il 1996 si ottiene applicando al volume indicato nella domanda di assegnazione di ciascun operatore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, il coefficiente di riduzione di 0,000391.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2724/95 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

(5) GU n. L 283 del 25. 11. 1995, pag. 13.

(6) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 17.

(8) GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 7.