Regolamento (CE) n. 1562/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1996
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/08/1996 pag. 0017 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 1562/96 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1996 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, con il regolamento (CE) n. 2724/95 (5), la Commissione ha fissato in via provvisoria, in attesa dell'adattamento del volume del contingente tariffario in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il coefficiente di riduzione da applicare alle domande di assegnazione annua di ciascun operatore della categoria C, in base ad un volume contingentale di 2 200 000 tonnellate per il 1996; considerando che il volume del contingente tariffario è stato fissato successivamente a 2 553 000 tonnellate per il 1996 dal regolamento (CE) n. 1559/96 della Commissione (6), senza tener conto del quantitativo addizionale di 72 440 tonnellate fissato dai regolamenti (CE) n. 127/96 (7) e (CE) n. 822/96 (8) della Commissione per ovviare alle conseguenze delle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn; considerando che, per calcolare il coefficiente di riduzione summenzionato, è necessario non prendere in considerazione il quantitativo globale assegnato agli operatori vittime delle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn; che il coefficiente deve essere quindi calcolato sulla base di 2 553 000 tonnellate; considerando che per maggiore chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2724/95; considerando che è necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento entrino in vigore immediatamente, tenendo conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo da assegnare a ciascun operatore della categoria C per il 1996 si ottiene applicando al volume indicato nella domanda di assegnazione di ciascun operatore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, il coefficiente di riduzione di 0,000391. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 2724/95 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6. (4) GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13. (5) GU n. L 283 del 25. 11. 1995, pag. 13. (6) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 17. (8) GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 7.