Regolamento (CE) n. 1505/96 della Commissione del 29 luglio 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 30/07/1996 pag. 0079 - 0079
REGOLAMENTO (CE) N. 1505/96 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1385/96 (6), stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina; considerando che il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione (7) ha aperto nuovi contingenti tariffari per taluni prodotti nel settore del pollame nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio; che detti dazi addizionali si applicano soltanto alle importazioni effettuate nei limiti di tali contingenti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 I dazi addizionali fissati nell'allegato I non si applicano per le importazioni effettuate nel quadro dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1431/94 (*), (CE) n. 1474/95 (**) e (CE) n. 1251/96 (***). (*) GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9. (**) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19. (***) GU n. L 161 del 29. 6. 1995, pag. 136.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. (2) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49. (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. (5) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47. (6) GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 29. (7) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.