31996R1488

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 30/07/1996 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1488/96 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il Consiglio europeo, sia nelle riunioni di Lisbona che in quelle di Corfù e Essen, ha sottolineato che il bacino mediterraneo costituisce una regione prioritaria per l'Unione europea e ha adottato l'obiettivo di istituire un partenariato euromediterraneo;

considerando che il Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 ha riaffermato l'importanza strategica da esso annessa acché le relazioni tra l'Unione europea e i suoi partner del Mediterraneo assumano una nuova dimensione, fondata sulla relazione del Consiglio del 12 giugno 1995 elaborata in particolare sulla base delle comunicazioni della Commissione sul rafforzamento della politica mediterranea del 19 ottobre 1994 e dell'8 marzo 1995;

considerando che è necessario continuare ad adoperarsi per fare del Mediterraneo una zona di stabilità politica e di sicurezza e che la politica mediterranea della Comunità deve contribuire a raggiungere l'obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché l'obiettivo del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della promozione di rapporti di buon vicinato, nel quadro del diritto internazionale, del rispetto dell'integrità territoriale e delle frontiere esterne degli Stati membri e dei paesi terzi mediterranei;

considerando che la creazione a termine di una zona di libero scambio euromediterranea è di natura tale da favorire la stabilità e la prosperità della regione del Mediterraneo;

considerando che, per i partner mediterranei, la creazione di una zona di libero scambio potrebbe comportare profonde riforme strutturali;

considerando che è pertanto necessario sostenere gli sforzi che i partner mediterranei hanno già intrapreso o intraprenderanno per riformare le loro strutture economiche, sociali e amministrative;

considerando che occorre approfondire il dialogo tra culture e società civili, incoraggiando segnatamente le attività di formazione, lo sviluppo e la cooperazione decentrata;

considerando che è opportuno incoraggiare l'intensificazione della cooperazione regionale e in particolare lo sviluppo di legami economici e flussi di scambi tra i territori e i partner mediterranei che vanno nel senso della riforma e alla ristrutturazione dell'economia;

considerando che i protocolli bilaterali sulla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i partner mediterranei hanno fornito una prima base utile alla cooperazione e che è ora necessario, sulla base dell'esperienza acquisita, di avviare una nuova fase di relazioni nel quadro del partenariato;

considerando che è opportuno stabilire le regole per la gestione di tale partenariato, garantendo la trasparenza e la coerenza globale delle azioni intraprese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

considerando che, a tal fine, il presente regolamento si applica all'insieme delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (3), e al regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (4), per le misure che interessano più di un paese;

considerando quindi che il presente regolamento sostituisce i regolamenti di cui sopra a decorrere dal 1° gennaio 1997, il regolamento (CEE) n. 1762/92 dovendo rimanere tuttavia in vigore per gestire i protocolli finanziari ancora applicabili a tale data e per impegnare i fondi ancora di competenza dei protocolli finanziari scaduti;

considerando che un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nel presente regolamento per il periodo 1995/1999, senza che ciò incida sulla competenza dell'autorità di bilancio definita nel trattato;

considerando che, per quanto riguarda i progetti ambientali, i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «la Banca», sulle proprie risorse e alle condizioni da essa stabilite secondo il proprio statuto possono beneficiare di una sovvenzione in conto interessi;

considerando che, nelle operazioni di prestito che comportano sovvenzioni in conto interessi, la concessione di un prestito da parte della Banca sulle risorse proprie e la concessione di una sovvenzione in conto interessi finanziata mediante le risorse di bilancio della Comunità devono essere collegate e reciprocamente condizionate; che la Banca, secondo il proprio statuto e in particolare con decisione unanime del suo consiglio di amministrazione in caso di parere sfavorevole della Commissione, può decidere di concedere un prestito sulle risorse proprie con riserva della concessione della sovvenzione in conto interessi; che, data tale possibilità, è opportuno fare in modo che la procedura adottata per la concessione di sovvenzioni in conto interessi conduca in ogni caso a una decisione espressa sia che si tratti di concedere la sovvenzione, che, se del caso, di rifiutarla;

considerando che è opportuno prevedere l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri che assista la Banca nell'espletamento dei compiti ad essa attribuiti per l'attuazione del presente regolamento;

considerando che, ai fini di una gestione efficace delle misure previste dal presente regolamento e per agevolare le relazioni con i paesi beneficiari, si impone l'adozione di un approccio pluriennale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento superano il quadro della cooperazione allo sviluppo e sono destinate ad essere applicate a paesi che possono soltanto parzialmente essere assimilati ai paesi in via di sviluppo; che, pertanto, il presente regolamento può essere adottato soltanto sulla base delle competenze previste dall'articolo 235 del trattato CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità, nell'ambito dei principi e delle priorità del partenariato euromediterraneo, attua misure volte o sostenere gli sforzi intrapresi dai territori e paesi terzi mediterranei non membri elencati nell'allegato I (denominati in appresso «partner mediterranei») per procedere alle riforme delle loro strutture economiche e sociali e attenuare le conseguenze che possano risultare dallo sviluppo economico sul piano sociale e ambientale.

2. Possono beneficiare delle misure di sostegno non soltanto gli Stati e le regioni ma altresí le autorità locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno delle imprese, gli operatori privati, le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

3. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma nel periodo 1995-1999 è di 3 424,5 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

1. Il presente regolamento intende, attraverso le misure di cui al paragrafo 2, contribuire alle iniziative di interesse comune nei tre settori del partenariato euromediterraneo: rafforzamento della stabilità politica e della democrazia, attuazione di una zona euromediterranea di libero scambio e sviluppo della cooperazione economica e sociale, attenzione alla dimensione umana e culturale.

2. Le misure di sostegno sono attuate tenendo conto dell'obiettivo di giungere alla stabilità e alla prosperità a lungo termine, in particolare nei settori della transizione economica, dello sviluppo economico e sociale sostenibile, della cooperazione regionale e transfrontaliera. Gli obiettivi e le modalità di tali procedure sono descritte nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento si fonda sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ne costituiscono un elemento essenziale, la cui violazione giustifica l'adozione di appropriate misure.

Articolo 4

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e regolare anche in loco, segnatamente per quanto riguarda ai programmi indicativi e ai progetti, garantisce il coordinamento effettivo degli sforzi di assistenza avviati dalla Comunità e da ciascuno Stato membro per rafforzare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione. Inoltre essa favorisce il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, con i programmi di cooperazione delle Nazioni Unite e con gli altri donatori.

2. Le misure di cui al presente regolamento possono essere deliberate dalla Comunità, sia in modo indipendente che per mezzo di un cofinanziamento con gli stessi partner mediterranei ovvero con, da una parte, organismi pubblici o privati degli Stati membri e la Banca o, dall'altra, organismi multilaterali o paesi terzi.

Articolo 5

1. Le misure da finanziare in virtù del presente regolamento sono scelte tenendo conto, segnatamente, delle priorità dei beneficiari, dell'evolversi dei loro bisogni, della loro capacità di assorbimento e dei progressi compiuti nelle riforme strutturali.

La scelta si basa anche su una valutazione della capacità di tali misure a raggiungere gli obiettivi perseguiti con il sostegno comunitario, secondo, se del caso, le disposizioni degli accordi di cooperazione e di associazione.

2. Sono redatti, di concerto con la Banca, dei programmi indicativi triennali a livello nazionale e regionale. Essi tengono conto delle priorità identificate insieme ai partner mediterranei, in particolare delle conclusioni del dialogo economico, e sono sottoposti - se necessario - a revisione annuale.

I programmi definiscono gli obiettivi principali, le linee guida e i settori prioritari del sostegno comunitario nei settori di cui al punto II dell'allegato II nonché gli elementi di valutazione di programmi. Essi comprendono importi indicativi (globale e per settore prioritario) ed enunciano i criteri per la dotazione del programma, in considerazione della necessità di prevedere una riserva adeguata per l'esecuzione della linea MEDA.

I programmi possono essere modificati in funzione dell'esperienza acquisita, dei progressi ottenuti dai partner mediterranei nei campi delle riforme strutturali, della stabilizzazione macroeconomica e del progresso sociale, nonché dei risultati della cooperazione economica nell'ambito dei nuovi accordi di associazione.

3. Le decisioni di finanziamento sono essenzialmente basate sui programmi indicativi.

Articolo 6

1. I finanziamenti comunitari sono costituiti principalmente da aiuti non rimborsabili o da capitali di rischio. Per quanto riguarda le misure di cooperazione in campo ambientale, essi possono anche essere costituiti da sovvenzioni in conto interessi per prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie. Il tasso di sovvenzione è del 3 %.

2. Gli aiuti non rimborsabili possono essere utilizzati per finanziare o cofinanziare delle attività, dei progetti o dei programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. Il massimale del finanziamento per ciascun aiuto non rimborsabile relativo alle attività, ai progetti o ai programmi, dipende anche dalla capacità di tali aiuti di provocare un ritorno degli investimenti. In generale i finanziamenti messi a disposizione del settore privato devono effettuarsi a condizioni commerciali per evitare nella misura del possibile distorsioni dei mercati finanziari locali.

3. Le decisioni di finanziamento e gli accordi e contratti che ne derivano prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario della Commissione e revisioni contabili della Corte dei conti, da effettuarsi se del caso in loco.

Per le operazioni finanziate a titolo del presente regolamento, di cui la Banca assicura la gestione, il controllo della Corte dei conti si svolge secondo modalità stabilite di concerto dalla Commissione, dalla Banca e dalla Corte dei conti.

4. I capitali di rischio sono utilizzati prioritariamente per mettere fondi propri o assimilati a disposizione di imprese (private o miste) del settore produttivo, in particolare quelle cui si possano associare persone fisiche o giuridiche di sono Stato membro della Comunità e dei paesi terzi o territori mediterranei.

I capitali di rischio, accordati e gestiti dalla Banca, possono essere sotto forma:

a) di prestiti subordinati il cui rimborso e, se del caso, il pagamento di interessi si effettua solo dopo il saldo degli altri crediti bancari;

b) di prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata dipendono dalla realizzazione delle condizioni determinate al momento della concessione dei prestiti;

c) di assunzioni di partecipazioni minoritarie e temporanee a nome della Comunità nel capitale di imprese stabilite nei paesi terzi o territori mediterranei;

d) di finanziamenti di partecipazioni sotto forma di prestiti condizionati accordati ai partner mediterranei o, con il loro accordo, a imprese dei partner mediterranei, direttamente o tramite le loro istituzioni finanziarie.

Articolo 7

1. Le misure di cui al presente regolamento possono coprire le spese per l'importazione di merci e servizi e le spese locali per realizzare i progetti e i programmi. Sono esclusi dal finanziamento comunitario tasse, dazi e imposizioni.

I contratti per l'esecuzione delle misure finanziate dalla Comunità in applicazione del presente regolamento devono beneficiare, da parte del partner interessato, di un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato alla nazione o all'organizzazione internazionale che si occupa di sviluppo più favorita.

2. Possono parimenti essere coperte le spese sostenute per la partecipazione, l'attuazione, il seguito, il controllo e l'esecuzione delle misure di sostegno.

3. I costi operativi e di manutenzione, in particolare quelli da finanziare in valuta, possono essere coperti nel quadro dei programmi di formazione, di comunicazione e di ricerca nonché nel quadro di altri progetti. Di norma tali costi vengono coperti solo durante la fase d'avvio e progressivamente ridotti.

4. Per i progetti d'investimento nel settore produttivo, il finanziamento comunitario si combina alle risorse proprie del beneficiario o con un finanziamento a condizioni di mercato in funzione della natura del progetto. Il contributo del beneficiario o quello rappresentato da un finanziamento a condizioni di mercato dovrebbe avere la massima consistenza. Il finanziamento comunitario, compreso quello che coinvolge risorse proprie della Banca, non deve comunque superare l'80 % dei costi di investimento totali. Questo massimale ha carattere eccezionale e dev'essere debitamente giustificato dalla natura dell'operazione.

Articolo 8

1. Gli appalti (bandi di gara e contratti) sono aperti senza discriminazioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei partner mediterranei.

2. La Commissione assicura:

- la più ampia partecipazione possibile, alle stesse condizioni, alle prestazioni ed alle aggiudicazioni per gli appalti di forniture, di lavori e di servizi;

- la trasparenza ed il rigore necessari nell'applicazione dei criteri di selezione e di valutazione;

- una reale concorrenza tra imprese, organizzazioni e istituzioni interessate a partecipare alle iniziative finanziate dal programma;

- la presentazione urgente, al Comitato MED, della guida delle procedure relative all'applicazione degli obiettivi in questione, che costituirà oggetto d'esame a norma dell'articolo 11.

3. La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando l'oggetto, il contenuto e l'importo degli appalti previsti:

- una volta all'anno, le previsioni degli appalti di servizi e le azioni di cooperazione tecnica da attribuire mediante gara d'appalto per i 12 mesi successivi alla pubblicazione;

- una volta al trimestre, le modifiche delle previsioni di cui sopra.

4. La Commissione fornisce, agendo di concerto con gli Stati membri, a tutte le imprese, organizzazioni e istituzioni interessate nella Comunità, su loro richiesta, una documentazione sugli aspetti generali dei programmi MEDA e sui requisiti per la partecipazione ai programmi.

5. Le proposte di finanziamento comportano indicazioni circa gli appalti da prevedere, ivi compresi gli importi, la procedura di aggiudicazione e le date previste dal bando di gara.

6. Gli appalti sono aggiudicati alle società secondo le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

7. I risultati dei bandi di gara d'appalto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e la Commissione comunica ogni sei mesi al Comitato dell'articolo 11 informazioni particolareggiate e specifiche sui contratti d'appalto conclusi in esecuzione dei programmi e progetti MEDA.

8. In caso di cofinanziamento, la Commissione può autorizzare a partecipare ai bandi di gara e ai contratti cittadini di paesi diversi dai partner mediterranei, decidendo caso per caso. In tali casi, la partecipazione di imprese di paesi terzi può essere accettata solo in caso di reciprocità.

Articolo 9

1. Gli orientamenti dei programmi indicativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono adottati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, a seguito del dialogo con i partner mediterranei interessati.

La Commissione trasmette per informazione, unitamente alle sue proposte, la sua programmazione finanziaria d'insieme, indicando segnatamente l'importo totale dei programmi indicativi nazionali e regionali nonché la ripartizione, per paese beneficiario e per settore prioritario, dell'importo globale deliberato nel quadro di tali programmi.

2. I programmi indicativi e le eventuali modifiche che vi sono apportate, nonché le decisioni di finanziamento che sono principalmente basate su questi, sono adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 11.

3. Le decisioni di finanziamento per importi superiori a 2 000 000 di ECU diverse dalle sovvenzioni in conto interessi per prestiti della Banca e i capitali di rischio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, fatti salvi i paragrafi 4 e 6.

4. Le decisioni di finanziamento relative a stanziamenti complessivi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11. Nel quadro di uno stanziamento complessivo, la Commissione delibera decisioni di finanziamento per un importo non superiore a 2 000 000 di ECU La Commissione informa in modo sistematico e in tempi rapidi, e comunque prima della successiva riunione, il Comitato di cui all'articolo 11 delle decisioni di finanziamento di azioni di importo non superiore a 2 000 000 di ECU.

5. Le decisioni di modifica delle decisioni di finanziamento deliberate secondo la procedura prevista all'articolo 11 sono adottate dalla Commissione qualora ciò non comporti modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale. La Commissione ne informa immediatamente il Comitato di cui all'articolo 11.

6. I programmi di scambio nel quadro della cooperazione decentrata sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11.

7. Le decisioni di finanziamento relative alle sovvenzioni in conto interessi sui prestiti della Banca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12. Le decisioni di finanziamento relative ai capitali di rischio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 10

1. Le azioni previste dal presente regolamento finanziate dal bilancio delle Comunità sono gestite dalla Commissione secondo il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Nella presentazione delle proposte di finanziamento sottoposte al Comitato dell'articolo 11 nonché delle valutazioni di cui all'articolo 15, la Commissione tiene conto dei principi della sana gestione finanziaria e in particolare del risparmio e del rapporto costi/efficacia previsti nel regolamento finanziario.

Articolo 11

1. La Commissione è assistita da un comitato, in appresso denominato «Comitato MED», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori, senza diritto di voto.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Il Comitato può esaminare altre questioni relative all'attuazione del presente regolamento presentate dal presidente, anche su richiesta del rappresentante di uno Stato membro e, in particolare, eventuali questioni connesse all'attuazione complessiva, all'amministrazione del programma, al cofinanziamento e al coordinamento di cui all'articolo 4 e all'articolo 5.

5. Il Comitato stabilisce le proprie regole procedurali deliberando a maggioranza qualificata.

6. La Commissione tiene regolarmente aggiornato il Comitato e gli fornisce informazioni sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

7. Il Parlamento europeo è tenuto regolarmente informato in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

1. Per quanto riguarda i progetti da finanziare mediante prestiti sovvenzionati in campo ambientale, la Banca redige la proposta di finanziamento secondo il proprio statuto. La Banca chiede il parere della Commissione, a norma dell'articolo 21 dello statuto, e del Comitato di cui all'articolo 14.

2. Il Comitato, di cui all'articolo 14, esprime un parere sulla proposta della Banca. Il rappresentante della Commissione espone in seno al Comitato la posizione dell'istituzione sul progetto in esame, in particolare sulla sua conformità agli obiettivi del regolamento e agli orientamenti generali deliberati dal Consiglio. Inoltre, la Banca informa il Comitato di cui all'articolo 14 sui prestiti non sovvenzionati che intende concedere sulle proprie risorse.

3. Sulla base di tale consultazione, la Banca chiede alla Commissione di prendere una decisione di finanziamento relativa alla concessione della sovvenzione in conto interessi al progetto interessato.

4. La Commissione presenta al Comitato MED un progetto di decisione che autorizza o, se del caso, nega il finanziamento della sovvenzione in conto interessi.

5. La Commissione inoltra la decisione di cui al paragrafo 4 alla Banca che, qualora la decisione conceda la sovvenzione, può concedere il prestito.

Articolo 13

1. La Banca sottopone i progetti di operazioni con capitali di rischio al Comitato di cui all'articolo 14 per ottenere il parere. Il rappresentante della Commissione espone in seno al Comitato la posizione dell'istituzione in merito al progetto, in particolare sulla sua conformità agli obiettivi del presente regolamento e agli orientamenti generali deliberati dal Consiglio.

2. Sulla base di tale consultazione, la Banca trasmette il progetto alla Commissione.

3. La Commissione adotta la decisione di finanziamento entro un termine appropriato secondo le caratteristiche del progetto.

4. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 3 alla Banca, che prende le misure appropriate.

Articolo 14

1. È istituito presso la Banca un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, in appresso denominato «Comitato dell'articolo 14». Tale Comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del consiglio dei governatori della Banca; al segretariato provvede la Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.

2. Il regolamento interno del Comitato dell'articolo 14 è adottato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

3. Detto Comitato delibera a maggioranza qualificata a norma dell'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

4. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato dell'articolo 14 è attribuita la ponderazione fissata all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 15

1. La Commissione esamina, in collaborazione con la Banca, lo stato di avanzamento delle azioni intraprese in virtù del presente regolamento e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale entro il 30 aprile. La relazione deve contenere informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'esercizio, fatte salve le esigenze di riservatezza, ed esprimere una valutazione dei risultati ottenuti.

2. La Commissione e la Banca procedono a una valutazione dei progetti principali che le riguardano entrambe, al fine di accertare se gli obiettivi siano stati raggiunti e di individuare orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. Le relazioni di valutazione nel rispetto delle esigenze di riservatezza, sono trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo. Per le operazioni gestite dalla Banca, le relazioni sono trasmesse agli Stati membri.

3. Ogni tre anni la Commissione, in collaborazione con la Banca, presenta una relazione di valutazione globale della politica di cooperazione svolta a favore dei partner mediterranei e la sottopone quanto prima al Comitato MED.

Ogni anno il Comitato MED riceve una relazione sullo stato preciso della composizione e dell'attività delle reti esistenti.

Ogni due anni, la Commissione trasmette una valutazione di ciascun programma.

4. Per quanto riguarda la cooperazione decentralizzata, ogni anno la Commissione trasmette al Comitato MED una relazione sullo stato preciso della composizione e delle attività delle reti esistenti, nonché, ogni due anni, una valutazione di ciascun programma.

5. La Commissione informa ogni anno gli Stati membri in merito alle risorse ancora disponibili o già assegnate.

6. Entro il 30 giugno 1999 il Consiglio procede a un riesame del presente regolamento. A tal fine la Commissione gli sottopone, entro il 31 dicembre 1998, una relazione di valutazione corredata da proposte riguardanti il futuro del regolamento e, per quanto necessario, le modifiche da apportare al regolamento.

Articolo 16

La procedura definitiva per l'adozione di misure appropriate, in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento dell'aiuto a favore di un partner mediterraneo, è stabilita anteriormente al 30 giugno 1997.

Articolo 17

1. Il regolamento (CEE) n. 1763/92 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1996.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 il regolamento (CEE) n. 1762/92 si applica alla gestione dei protocolli ancora in vigore e all'impegno dei fondi rimanenti ai sensi dei protocolli scaduti.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. C 232 del 6. 9. 1995, pag. 5, e GU n. C 150 del 24. 5. 1996, pag. 15.

(2) GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 184, e parere ricevuto il 20 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996).

(3) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5.

ALLEGATO I

TERRITORI E PAESI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 1

La Repubblica popolare democratica algerina

La Repubblica di Cipro

La Repubblica araba d'Egitto

Lo Stato di Israele

Il Regno hashemita di Giordania

La Repubblica libanese

La Repubblica di Malta

Il Regno del Marocco

La Repubblica araba siriana

La Repubblica tunisina

La Repubblica di Turchia

I territori occupati di Gaza e di Cisgiordania

ALLEGATO II

OBIETTIVI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2

I. a) Il sostegno alla transizione economica e all'istituzione di una zona euromediterranea di libero scambio riguarda segnatamente:

- la creazione di occupazione e lo sviluppo del settore privato, compresi il miglioramento del contesto in cui operano le imprese e il sostegno alle PMI;

- la promozione degli investimenti, della cooperazione industriale e degli scambi commerciali tra la Comunità europea e i partner mediterranei e tra questi ultimi;

- la modernizzazione delle infrastrutture economiche, con eventuale inclusione del sistema finanziario e di quello fiscale.

b) Esso riguarda altresì azioni di sostegno ai programmi di adeguamento strutturale. Queste ultime sono attuate sulla base dei principi seguenti:

- i programmi di sostegno sono intesi al ristabilimento dei grandi equilibri finanziari e di creare un contesto economico favorevole all'accelerazione della crescita, essendo intesi nel contempo di migliorare il benessere della popolazione;

- i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ogni paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;

- i programmi di sostegno prevedono misure volte ad attenuare le conseguenze negative che il processo di adeguamento strutturale può determinare sul piano sociale e sull'occupazione, in particolare sui gruppi più vulnerabili della popolazione;

- i programmi di sostegno si collocano nella prospettiva dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità europea;

- una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno è un esborso rapido.

Devono essere soddisfatti i criteri di ammissibilità seguenti:

- il paese interessato deve avviare un programma di riforme approvato dalle istituzioni di Bretton Woods o attuare programmi che esse ritengano analoghi, di concerto con dette istituzioni ma non per questo sostenuti finanziariamente da esse, a seconda dell'ampiezza e dell'efficacia delle riforme sul piano macroeconomico;

- si tiene conto della situazione economica del paese, in particolare del livello di indebitamento e dell'onere del servizio del debito, della situazione della bilancia dei pagamenti e della disponibilità di valuta, della situazione del bilancio, di quella monetaria, del livello di prodotto lordo per abitante e del tasso di disoccupazione.

II. Il sostegno al raggiungimento di un migliore equilibrio socioeconomico include segnatamente:

- la partecipazione della società civile e delle popolazioni alla progettazione e all'attuazione dello sviluppo;

- il miglioramento dei servizi sociali in particolare per quanto attiene alla sanità, alla pianificazione familiare, all'approvvigionamento idrico, al risanamento e all'habitat;

- la lotta contro la povertà;

- lo sviluppo rurale armonioso e integrato e il miglioramento delle condizioni di vita nelle città;

- il rafforzamento della cooperazione nel settore della pesca e dello sfruttamento sostenibile delle risorse marine;

- il rafforzamento delle cooperazione in materia ambientale;

- la modernizzazione delle infrastrutture economiche, in particolare nei settori del trasporto, dell'energia, dello sviluppo rurale, delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

- lo sviluppo integrato delle risorse umane a complemento dei programmi degli Stati membri, in particolare nei settori della formazione professionale continua nel quadro della cooperazione industriale nonché il miglioramento del potenziale per la ricerca scientifica e tecnologica;

- il rafforzamento della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo;

- la cooperazione culturale e scambi di giovani;

- attraverso le misure di cui sopra, la cooperazione e l'assistenza tecnica finalizzate a ridurre l'immigrazione clandestina, il narcotraffico e la criminalità internazionale.

III. La cooperazione regionale e transfrontaliera sarà sostenuta dalle seguenti misure:

a) l'istituzione e lo sviluppo di strutture di cooperazione regionale tra i partner mediterranei;

b) - l'istituzione dell'infrastruttura necessaria agli scambi regionali, compresi i trasporti, le comunicazioni e l'energia;

- il miglioramento del quadro normativo e dei progetti di infrastrutture su scala limitata nel contesto delle attrezzature ai passaggi di frontiera;

- la cooperazione a livello delle grandi regioni geografiche e le misure complementari a quelle adottate nello stesso contesto all'interno della Comunità, compreso il sostegno al collegamento tra le reti dei trasporti e dell'energia dei partner mediterranei e le reti transeuropee;

c) altre azioni regionali comprese quelle nell'ambito del dialogo euro-arabo;

d) gli scambi tra società civili dell'Unione e dei partner mediterranei; in questo contesto la cooperazione decentrata:

- mira a individuare i beneficiari non governativi dell'aiuto comunitario;

- verterà in particolare sulla creazione di reti di università e di ricercatori, di collettività locali, di associazioni, di sindacati e di organizzazioni non governative, di mass media, di imprenditori privati nonché di istituzioni culturali in senso lato e degli altri organi di cui al punto IV.

I programmi dovranno essere volti a favorire l'informazione tra le reti e la perennità dei legami istituiti tra i partner delle reti.

IV. Si incoraggerà una gestione efficace mediante il sostegno delle istituzioni e degli operatori principali della società civile quali le amministrazioni locali, le collettività rurali e dei piccoli centri, le associazioni fondate sul principio del mutuo soccorso, i sindacati, i mass media e le organizzazioni a sostegno delle imprese e mediante il contributo al miglioramento della capacità della pubblica amministrazione di elaborare politiche e gestirne l'attuazione.

V. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento devono tenere nel debito conto la promozione del ruolo della donna nella vita economica e sociale. Particolare importanza sarà attribuita all'istruzione e alla creazione di posti di lavoro per le donne.

Le suddette misure tengono anche conto della necessità di promuovere l'istruzione e la creazione di posti di lavoro per i giovani, per facilitarne l'integrazione sociale.

VI. Le attività finanziate ai sensi del presente regolamento consisteranno principalmente in assistenza tecnica, formazione, potenziamento istituzionale, informazione, seminari, studi, progetti d'investimento in microimprese, piccole e medie imprese e infrastrutture ed azioni volte a mettere in evidenza il carattere comunitario degli aiuti. Ove opportuno in termini di efficacia, si farà ricorso a forme di cooperazione decentrata. Saranno finanziate, in collaborazione con la Banca, operazioni con capitali di rischio o sovvenzioni in conto interessi.

VII. Nel predisporre e porre in essere le attività finanziate con le misure di cui al presente regolamento si terrà debito conto di considerazioni ambientali.