Regolamento (CE) n. 1463/96 della Commissione del 25 luglio 1996 che determina per la campagna di commercializzazione 1994/1995 la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/1996 pag. 0040 - 0041
REGOLAMENTO (CE) N. 1463/96 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1996 che determina per la campagna di commercializzazione 1994/1995 la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (2), visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 (4), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (6), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto se la produzione effettiva di una determinata campagna supera il quantitativo massimo garantito fissato per la stessa campagna; che tale riduzione non si applica però ai produttori la cui produzione media non raggiunge i 500 kg di olio di oliva per campagna; considerando che l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per calcolare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre determinare in via estimativa la produzione per la campagna di cui si tratta; che per la campagna di commercializzazione 1994/1995 il regolamento (CE) n. 2570/95 della Commissione (7) ha determinato la produzione stimata e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato; considerando che, a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro gli otto mesi successivi alla fine della campagna deve essere determinata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto; che a tal fine, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/96 (9), gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 31 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto in ciascuno di essi; che in seguito a queste comunicazioni risulta che la quantità ammessa all'aiuto, per la campagna 1994/1995 per l'Italia è pari a 458 664 t, per la Francia a 2 440 t, per la Grecia a 389 904 t, per la Spagna a 583 000 t e per il Portogallo a 29 220 t; considerando che l'ammissione all'aiuto di tali quantitativi da parte degli Stati membri presuppone che siano stati effettuati i controlli previsti dai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CEE) n. 3061/84; che tuttavia la fissazione della produzione effettiva in base ai dati relativi ai quantitativi ammessi all'aiuto comunicati dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte in sede di verifica dell'esattezza di tali dati nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti; considerando che occorre anche stabilire, tenuto conto della produzione effettiva, l'importo unitario alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE; considerando che l'importo suddetto deve essere convertito nelle monete nazionali secondo quanto disposto all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3498/93 della Commissione (10); che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore dell'olio d'oliva; che pertanto l'importo dell'aiuto unitario deve essere fissato tenendo conto che il fatto generatore suddetto può essere anteriore o posteriore alla data del 1° febbraio 1995; considerando che in Spagna e in Portogallo l'importo dell'aiuto alla produzione è diverso da quello degli altri Stati membri; considerando che, a seguito delle circostanze eccezionali che hanno provocato dei ritardi nella fissazione della produzione effettiva per la campagna 1994/1995 e al fine di garantire che il pagamento del saldo dell'aiuto alla produzione per tale campagna rimanga a carico del bilancio dell'esercizio 1995/1996, è necessario prevedere la data limite del 15 ottobre 1996 per il pagamento suddetto, in deroga al disposto dell'articolo 12 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3061/84; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1994/1995 dell'olio d'oliva: - la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione è pari a 1 463 228 t; - l'importo dell'aiuto unitario alla produzione è pari a: a) per le quantità a cui si applica un tasso di conversione agricolo in vigore prima del 1° febbraio 1995: - 98,57 ECU/100 kg per la Spagna e per il Portogallo; - 108,68 ECU/100 kg per gli altri Stati membri; b) per la quantità a cui si applica il tasso di conversione agricolo in vigore a partire dal 1° febbraio 1995: - 119,02 ECU/100 per la Spagna e il Portogallo; - 131,19 ECU/100 kg per gli altri Stati membri. Articolo 2 In deroga all'articolo 12 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3061/84, gli Stati membri versano entro il 15 ottobre 1996 il saldo dell'aiuto alla produzione per la campagna 1994/1995, da corrispondere ai produttori con una produzione media almeno pari a 500 kg. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1. (5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (6) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (7) GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 34. (8) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52. (9) GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 1. (10) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 20.