31996R1452

Regolamento (CE) n. 1452/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 che istituisce un premio supplementare a favore degli allevatori di ovini stabiliti nelle zone non svantaggiate dell'Irlanda e del Regno Unito relativo all'Irlanda del Nord

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/1996 pag. 0002 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1452/96 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 che istituisce un premio supplementare a favore degli allevatori di ovini stabiliti nelle zone non svantaggiate dell'Irlanda e del Regno Unito relativo all'Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (2), prevede la concessione di un premio nella misura necessaria a compensare le perdite di reddito dei produttori di carni ovine nella Comunità; che la perdita di reddito è calcolata in base alla differenza esistente tra il prezzo medio di mercato della Comunità e il prezzo di base;

considerando che in Irlanda e nell'Irlanda del Nord i prezzi e i costi di produzione a tarda primavera sono generalmente piuttosto elevati; che, nella tarda primavera del 1995, a causa di una configurazione anormale dell'offerta, i prezzi sono stati ciononostante eccessivamente bassi e hanno determinato una grave flessione dei ricavi dei produttori; che la maggior parte di tali produttori sono stabiliti fuori delle zone svantaggiate;

considerando che il premio per pecora è insufficiente a compensare la perdita subita da tali produttori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3013/89 non consente di ovviare a questa situazione gravosa ed eccezionale; che è opportuno, pertanto, istituire un premio supplementare destinato esclusivamente ai produttori vittima di tale situazione, stabiliti nelle regioni indicate e limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995, è concesso un premio supplementare di 6,5 ECU per pecora ai produttori dell'Irlanda e del Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, stabiliti in regioni diverse da quelle definite dall'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE (3).

Il premio supplementare è concesso alle condizioni stabilite per la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine per la campagna 1995.

Articolo 2

La Commissione adotta, se necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) Parere reso il 19 luglio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1).

(3) Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).