31996R1429

Regolamento (CE) n. 1429/96 del Consiglio del 26 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2333/92 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 24/07/1996 pag. 0009 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 1429/96 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2333/92 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che l'indicazione dell'elaboratore può aiutare i consumatori ad identificare il luogo di elaborazione di un vino spumante, in particolare per quanto riguarda i vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata («v. s. q. p. r. d.»); e che è pertanto opportuno consentire agli Stati membri produttori di rendere obbligatoria l'indicazione dell'elaboratore nell'etichettatura dei vini spumanti;

considerando che occorre prevedere la possibilità, già offerta in alcuni Stati membri, di utilizzare una o più diciture tradizionali quali denominazioni di vendita di taluni vini spumanti;

considerando che lo zucchero contenuto nei vini spumanti può essere costituito non solo da zucchero residuo, bensì anche da zucchero addizionato; che occorre adeguare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio (3);

considerando che devono essere precisate le indicazioni destinate ad informare il consumatore in merito al tenore di zucchero;

considerando che, per evitare qualsiasi abuso nell'utilizzazione dei nomi di varietà di viti nell'etichetta, bisogna vietare la ripetizione di tali nomi, salvi i casi di omonimia;

considerando che l'utilizzazione del nome di una varietà di vite per la designazione di un vino spumante ha, presso alcuni consumatori, una connotazione qualitativa; che è opportuno dare maggior rilievo a questa caratteristica e disporre che l'utilizzazione di tale nome nell'etichetta sia subordinata a una durata minima dei processi di elaborazione e di fermentazione del vino spumante in questione;

considerando che, per la produzione di alcuni vini spumanti, è indispensabile utilizzare tre varietà di viti per conferire ad un vino il carattere ad esso proprio; che è opportuno concedere la possibilità di utilizzare il nome delle tre varietà di viti di cui trattasi nell'etichetta di tali vini spumanti;

considerando che la Corte di giustizia nella causa C-309/89 (4) ha annullato l'articolo 6, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2333/92 e, conseguentemente, le condizioni di utilizzazione della dicitura «crémant »; che tale dicitura è tuttavia utilizzata per prodotti ottenuti nel rispetto di rigorose condizioni di produzione ed elaborazione e che, pertanto, hanno ottenuto una certa notorietà presso i consumatori; che per evitare l'utilizzazione indiscriminata di questa dicitura è opportuno stabilire le condizioni minime di produzione ed elaborazione che devono essere rispettare affinché la dicitura possa essere utilizzata;

considerando che in alcuni Stati membri sono state definite condizioni per l'utilizzazione di determinate diciture; che per evitare confusioni e non trarre in inganno i consumatori occorre precisare che bisogna utilizzare tali diciture esclusivamente ove ricorrano tali condizioni;

considerando che i vini spumanti possono essere messi in circolazione solamente in bottiglie di vetro provviste di etichetta e chiuse con un tappo a forma di fungo, nel rispetto delle disposizioni della normativa; che è necessario permettere alcune eccezioni per i prodotti ancora in fase di elaborazione, a determinate condizioni, e soprattutto garantire un controllo; che, per quanto riguarda i vini spumanti di qualità, è opportuno limitare nel tempo tali eccezioni, che devono essere espressamente autorizzate dagli Stati membri, al fine di poter tener conto dell'esperienza che sarà acquisita;

considerando che le bottiglie sciampagnotte o simili sono utilizzate da moltissimo tempo per la commercializzazione dei vini spumanti; che, alle bevande così imbottigliate, il consumatore attribuisce caratteristiche particolari, segnatamente quelle di una bevanda fermentata; che, per impedire usi abusivi di questo tipo di bottiglia, è opportuno non permetterne l'utilizzazione per i prodotti che possono danneggiare l'immagine di qualità dei prodotti vitivinicoli e dei vini spumanti in particolare, nonché provocare confusioni presso il consumatore circa la natura della bevanda;

considerando che i v. s. q. p. r. d. devono circolare in bottiglie di vetro etichettate e munite di un tappo a forma di fungo sul quale deve figurare il nome della regione determinata; che possono insorgere problemi qualora dopo verifica il vino non sia considerato un v. s. q. p. r. d., per poter essere venduto come vino spumante o vino spumante di qualità anche se sul tappo figura il nome della regione determinata; che è quindi opportuno prevedere l'adozione di disposizioni appropriate nell'ambito delle modalità di applicazione, per risolvere tali problemi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2333/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 2, dopo il primo è inserito il seguente comma:

«Tuttavia gli Stati membri produttori possono rendere obbligatoria l'indicazione solo del nome o della ragione sociale dell'elaboratore.»

2) All'articolo 5:

a) al paragrafo 2, lettera c), è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere, per taluni v. s. q. p. r. d. prodotti sul loro territorio, che talune delle diciture di cui al primo comma siano usate da sole o congiuntamente.»;

b) al paragrafo 3:

- la parola «residuo» è soppressa ogniqualvolta compare;

- al primo comma i trattini sono sostituiti dal testo seguente:

«- "brut nature", "natur herb", "bruto natural", "pas dosé", "dosage zéro" o "dosaggio zero":

se il suo tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali diciture possono essere usate unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la formazione della spuma;

- "extra brut", "extra herb" o "extra bruto":

se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l;

- "brut", "herb" o "bruto";

se il tenore di zucchero è inferiore a 15 g/l;

- "extra dry", "extra trocken" o "extra seco":

se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 20 g/l;

- "sec", "trocken", "secco" o "asciutto", "dry", "tør", "îçñüò", "seco", "torr" o "kuiva":

se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 35 g/l;

- "demi-sec", "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "halvtør", "çìßîçñïò", "semi seco", "meio seco", "halvtorr" o "puolikuiva";

se il tenore di zucchero è compreso tra 33 e 50 g/l;

- "doux", "mild", "dolce", "sweet", "sød", "ãëõêýò", "dulce", "doce", "söt" o "makea":

se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l.»

3) All'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma:

a) dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

«c) bis) il nome di tale varietà non è ripetuto nella stessa espressione, salvo se esistono più varietà recanti questo stesso nome e se quest'ultimo figura in un elenco che sarà adottato dallo Stato membro produttore. Tale elenco è comunicato alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri;»

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

«e) la durata del processo di elaborazione comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita, non è stata inferiore a 90 giorni, sempreché la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce siano, come minimo, così stabilite:

- 60 giorni;

- 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori.

Tuttavia questa disposizione non si applica ai vini spumanti del tipo aromatico di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità.».

4) All'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«- ammettere l'indicazione di due o tre varietà di viti se previsto dalla normativa dello Stato membro produttore sempreché tutte le uve dalle quali il prodotto è stato ottenuto provengano da tali varietà, fatta eccezione per i prodotti contenuti negli sciroppi zuccherini e negli sciroppi di dosaggio, e la miscela di tali varietà caratterizzi in misura determinante il prodotto ottenuto,».

5) All'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce sono state almeno di 90 giorni;».

6) All'articolo 6, paragrafo 6, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) la dicitura "Crémant" ai v. s. q. p. r. d.:

- ai quali lo Stato membro in cui è effettuata l'elaborazione attribuisce questa dicitura, associandola al nome della regione determinata,

- che sono stati ottenuti da mosti prodotti mediante torchiatura di uve intere per quanto riguarda i v. s. q. p. r. d. bianchi, entro il limite di 100 litri per 150 kg di uve vendemmiate,

- che hanno un tenore massimo di anidride solforosa di 150 mg/l,

- che hanno un tenore di zucchero inferiore a 50 mg/l,

e

- che sono stati ottenuti rispettando le eventuali regole particolari supplementari stabilite per la loro elaborazione e designazione dallo Stato membro nel quale ha avuto luogo l'elaborazione.

Tuttavia, in deroga al primo trattino, per i v. s. q. p. r. d. cui lo Stato membro interessato non attribuirà la dicitura "Crémant" secondo la presente disposizione, i produttori di tali v. s. q. p. r. d. possono utilizzare tale dicitura purché essi l'abbiano tradizionalmente utilizzata durante almeno 10 anni anteriormente al 1° luglio 1996.

Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i casi nei quali fa ricorso a tale deroga.»

7) All'articolo 6, paragrafo 11, è inserito il seguente secondo comma:

«La dicitura "Riserva" può, se del caso, essere completata da una qualificazione supplementare alle condizioni stabilite dallo Stato membro produttore.»

8) All'articolo 10:

a) al paragrafo 1, dopo il primo è inserito il seguente comma:

«Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono ottenuti mediante seconda fermentazione in bottiglia di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, determinate eccezioni per i vini spumanti ancora in fase di elaborazione, chiusi con tappo provvisorio e non etichettati, possono essere:

a) definite dallo Stato membro produttore, a condizione che tali vini:

- siano destinati a diventare v. s. q. p. r. d.,

- circolino unicamente tra elaboratori all'interno della regione determinata in questione,

- siano muniti di un documento di accompagnamento

e

- costituiscano oggetto di controlli specifici;

b) applicate, sino al 31 dicembre 2001, agli elaboratori di vini spumanti di qualità che sono stati espressamente autorizzati dallo Stato membro interessato e che rispettano le condizioni stabilite da quest'ultimo, segnatamente in materia di controllo.

Anteriormente al 30 giugno 2000 gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale eccezione. La Commissione, se del caso, presenta le proposte necessarie per la sua proroga.»

b) dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Possono essere imbottigliati in bottiglie di tipo "sciampagnotte" o simili, munite di un dispositivo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), in previsione della vendita, dell'immissione in circolazione o dell'esportazione, unicamente:

- i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

- le bevande per le quali tale imbottigliamento è di uso tradizionale e:

- rispondenti alle definizioni di vino frizzante o di vino frizzante gassificato di cui ai punti 17 e 18 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87,

oppure

- ottenute mediante fermentazione alcoolica di un frutto o di un'altra materia prima agricola, segnatamente i prodotti di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/89 e i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1601/91,

oppure

- aventi un titolo alcolometrico volumico acquisito non superiore a 1,2 % vol.

- i prodotti che, nonostante tale tipo di imbottigliamento, non sono atti a ingenerare confusione o indurre in errore il consumatore quanto all'effettiva natura del prodotto stesso.

Le modalità di applicazione del primo comma sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.»

9) All'articolo 13, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. La designazione, la presentazione e la pubblicità di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non possono indicare, implicare o suggerire che il prodotto in questione è un vino spumante.»

10) All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Secondo la medesima procedura sono adottate le disposizioni derogatorie relative all'apposizione sul tappo del nome di cui al paragrafo 1, primo comma, qualora, all'atto del controllo da parte delle autorità competenti, un vino spumante non sia riconosciuto come v. s. q. p. r. d.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 3, lettera b) e punto 5 si applica a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).

(2) GU n. C 74 del 14. 3. 1996, pag. 15.

(3) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(4) Sentenza del 18 maggio 1994, Codurniú SA/Consiglio delle Comunità europee, C 309/89, Racc. I-1853 (GU n. C 174 del 25. 6. 1994, pag. 4).