31996R1418

Regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione del 22 luglio 1996 che istituisce le modalità relative all'impiego di un simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità, tipici delle regioni ultraperiferiche

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 23/07/1996 pag. 0009 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1418/96 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1996 che istituisce le modalità relative all'impiego di un simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità, tipici delle regioni ultraperiferiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (4), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 26, paragrafo 5,

considerando che il Consiglio ha deciso la realizzazione di un simbolo grafico, allo scopo di favorire la conoscenza ed incoraggiare il consumo dei prodotti agricoli di qualità, freschi o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche della Comunità; che è opportuno stabilire le modalità relative all'attuazione di tale misura;

considerando, che in base ai termini della decisione del Consiglio, le condizioni d'impiego del simbolo, segnatamente la compilazione dell'elenco dei prodotti agricoli, freschi o trasformati, su cui esso può essere apposto, come pure la definizione delle caratteristiche di qualità, dei modi di produzione, di condizionamento e di fabbricazione per i prodotti trasformati, devono essere proposte dalle organizzazioni professionali delle regioni ultraperiferiche; che è opportuno precisare che tali disposizioni possono essere stabilite facendo riferimento a norme esistenti a livello comunitario o, in mancanza, a livello internazionale, oppure a metodi di coltura e di fabbricazione tradizionali;

considerando che per utilizzare al meglio tale strumento specifico di promozione, messo a disposizione dei produttori e dei fabbricanti di prodotti di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche, e al fine di renderne più semplici ed efficaci la gestione ed il controllo, è opportuno accordare il diritto ad impiegare il simbolo grafico agli operatori direttamente responsabili della produzione, del condizionamento per la commercializzazione e della fabbricazione dei prodotti in questione, stabiliti in tali regioni e che si impegnano a rispettare alcune norme;

considerando che spetta alle competenti autorità delle regioni interessate stabilire le disposizioni amministrative complementari necessarie per garantire il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti e controllare il rispetto delle norme sottoscritte;

considerando che occorre prevedere la trasmissione alla Comunità delle informazioni necessarie per assicurare l'efficace armonizzazione delle condizioni di attuazione di tale misura nelle diverse regioni ultraperiferiche;

considerando che il comitato di gestione misto dei comitati di gestione interessati non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il simbolo grafico, creato in applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3763/91, dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è utilizzato soltanto per favorire la conoscenza ed il consumo dei prodotti agricoli, freschi o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche che rispettano le norme definite su iniziativa delle organizzazioni professionali rappresentative degli operatori delle succitate regioni.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 riguardano la definizione delle norme di qualità, il rispetto di metodi e tecniche di coltura, di produzione o di fabbricazione, nonché il rispetto delle norme di presentazione e di condizionamento.

Tali disposizioni sono definite facendo riferimento alla normativa esistente a livello comunitario o, in mancanza, a livello internazionale, oppure, se necessario, sono stabilite specificamente per i prodotti delle regioni ultraperiferiche, su proposta delle organizzazioni professionali rappresentative.

Articolo 2

Il diritto ad utilizzare il simbolo grafico viene concesso dalle autorità competenti degli Stati membri di produzione o dall'organismo da esse all'uopo abilitato, per ogni prodotto per cui sono state stabilite le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo il tipo di prodotto, agli operatori di una delle seguenti categorie, in seguito denominati «utilizzatori»:

- produttori, singoli oppure riuniti in organizzazioni o gruppi,

- operatori commerciali che condizionano il prodotto nella prospettiva della sua commercializzazione,

- fabbricanti di prodotti trasformati,

stabiliti sul territorio della rispettiva regione ultraperiferica, che rispettano le condizioni previste all'articolo 3.

Tale diritto è conferito con la concessione di un riconoscimento valido per una o più campagne di commercializzazione.

Articolo 3

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 2, ultimo capoverso è concesso, su richiesta degli interessati, agli utilizzatori:

- che si impegnano, secondo i casi, a produrre, condizionare, o fabbricare prodotti conformi alle disposizioni di cui all'articolo 1;

- che dispongono, ove occorra, degli impianti o delle attrezzature tecniche necessari per produrre o fabbricare il prodotto in questione conformemente alle disposizioni succitate;

- che si impegnano a tenere una contabilità che permetta di seguire con precisione la produzione, il condizionamento o la fabbricazione del prodotto per cui può essere utilizzato il simbolo grafico;

- che si impegnano ad assoggettarsi ai controlli ed alle verifiche previsti dalle autorità competenti.

2. Il riconoscimento è revocato quando l'autorità competente constata che l'utilizzatore non ha rispettato le disposizioni relative al prodotto o ha trasgredito uno degli obblighi indicati al paragrafo 1. La revoca può avere carattere provvisorio o definitivo a seconda della gravità della trasgressione constatata.

Articolo 4

Le autorità competenti verificano periodicamente se gli utilizzatori rispettano le condizioni d'impiego del simbolo grafico nonché gli impegni di cui all'articolo 3. Esse possono delegare l'attuazione di tali controlli ad organismi, all'uopo abilitati, che presentano i necessari caratteri di competenza tecnica e d'imparzialità. In tal caso esse chiedono a detti organismi di presentare periodicamente una relazione sullo svolgimento dei compiti di controllo loro affidati.

Articolo 5

1. Le competenti autorità spagnole, francesi e portoghesi stabiliscono le misure amministrative complementari necessarie per gestire il meccanismo del simbolo grafico. Queste misure possono in particolare prevedere il prelievo di contributi a carico degli utilizzatori del simbolo grafico, da utilizzare per la stampa dello stesso e per sostenere i costi amministrativi di gestione nonché i costi derivanti dalle operazioni di controllo.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 comunicano al più presto alla Commissione quali servizi o, eventualmente, organismi sono responsabili della concessione dell'idoneità agli utilizzatori e dell'attuazione dei controlli effettuati in applicazione del presente regolamento. Esse comunicano inoltre, prima dell'adozione, i progetti di misure complementari di cui al paragrafo 1, entro un periodo di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Per prevenire e, ove necessario, sanzionare l'impiego abusivo del simbolo grafico, gli Stati membri applicano le norme nazionali esistenti in materia o adottano le misure all'uopo necessarie. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento essi comunicano alla Commissione le misure applicabili.

Articolo 7

La Commissione provvede alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, del simbolo grafico e dell'elenco dei prodotti per i quali lo stesso può essere impiegato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

(5) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.