31996R1410

Regolamento (CE) n. 1410/96 della Commissione del 19 luglio 1996 recante abrogazione parziale del regolamento (CE) n. 3053/95 che modifica gli allegati I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XI del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 20/07/1996 pag. 0015 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 1410/96 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1996 recante abrogazione parziale del regolamento (CE) n. 3053/95 che modifica gli allegati I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XI del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/96 della Commissione (2), in particolare il combinato disposto degli articoli 19 e 17,

considerando che gli allegati VI e VIa del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono stati l'uno modificato e l'altro abrogato rispettivamente dal quinto e dal sesto comma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3053/95 della Commissione (3); che quando tale modifica è stata decisa, la Commissione non aveva, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3030/93, il potere di agire in tal senso, poiché a tale data il Consiglio non aveva ancora deciso di concludere o di applicare provvisoriamente le intese negoziate con l'India e il Pakistan in materia di accesso al mercato; che il regolamento (CE) n. 3053/95 contiene pertanto un vizio di forma che ne giustifica almeno l'abrogazione o l'annullamento parziale; che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, quale definita in particolare nella sentenza del 20 giugno 1991, Cargill/Commissione, C-248/89, Racc. pag. I-2987, un atto illegittimo può essere revocato soltanto entro un termine ragionevole e qualora si sia tenuto sufficientemente conto del legittimo affidamento derivante dalla sua adozione; che è pertanto opportuno, in applicazione di tali principi, mantenere i diritti che il regolamento (CE) n. 3053/95 ha potuto creare, tra il 1° gennaio 1995 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, per i destinatari e, in particolare, gli operatori economici interessati agli scambi di prodotti tessili; che è tuttavia opportuno sottolineare che non si deve ritenere che la presente abrogazione pregiudichi o deroghi al disposto dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3030/93, ai sensi del quale detto regolamento, compresi gli allegati, «non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali sul commercio dei tessili conclusi dalla Comunità con i paesi terzi elencati nell'allegato II o dell'ATA riguardo ai membri dell'OMC nell'allegato XI, che hanno la prevalenza in caso di conflitto»;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1, quinto e sesto comma del regolamento (CE) n. 3053/95 che modifica e abroga rispettivamente gli allegati VI e VIa del regolamento (CEE) n. 3030/93 è abrogato con effetto retroattivo al 1° gennaio 1995.

2. L'abrogazione parziale del regolamento (CE) n. 3053/95, di cui al paragrafo 1, non pregiudica gli eventuali diritti creati per i suoi destinatari tra il 1° gennaio 1995 e la data d'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 15.

(3) GU n. L 323 del 30. 12. 1995, pag. 1.