Regolamento (CE) n. 1382/96 della Commissione del 17 luglio 1996 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1o luglio 1996-30 giugno 1997)
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 18/07/1996 pag. 0012 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 1382/96 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1996 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1996-30 giugno 1997) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, considerando che nel quadro dell'accordo concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'OMC la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 t di carni bovine congelate destinate alla trasformazione; che devono essere definite le modalità d'applicazione del contingente per l'esercizio 1996/1997, che inizia il 1° luglio 1996; considerando che le importazioni di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario beneficiano della sospensione totale del dazio specifico nei casi in cui la carne è destinata alla fabbricazione di conserve i cui componenti caratteristici consistono esclusivamente di carni bovine e di gelatina; che nei casi in cui le carni sono destinate ad altri prodotti trasformati contenenti carni bovine le importazioni beneficiano di una sospensione del 55 % del dazio autonomo specifico; che la ripartizione del contingente tariffario tra le due categorie di prodotti summenzionate deve essere fatta tenendo conto delle esperienze passate per quanto concerne importazioni analoghe; considerando che, per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve essere consentito solamente a operatori attivi che operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE (3); considerando che le importazioni nella Comunità nell'ambito dell'attuale contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione; che i titoli possono essere rilasciati in seguito alla ripartizione dei diritti d'importazione in base alle domande presentate da trasformatori aventi diritto; che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (5) e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 (7); considerando che l'applicazione del presente contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati; che la trasformazione deve essere pertanto autorizzata solamente nello Stato membro d'importazione; che deve essere inoltre costituita una cauzione per garantire che le carni importate vengano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario; che l'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, un contingente tariffario per l'importazione di 50 700 t di carni bovine congelate, espresse in equivalente carni non disossate, dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione nella Comunità. 2. Il quantitativo complessivo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due parti: a) 38 000 t di carni bovine congelate per la fabbricazione di conserve secondo la definizione dell'articolo 7, lettera a), b) 12 700 t di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine secondo la definizione dell'articolo 7, lettera b). 3. I dazi d'importazione applicabili alle carni bovine congelate nell'ambito del presente contingente tariffario sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 1035/96 della Commissione (8), all'allegato 7 dell'allegato III, numero d'ordine 13. Il tasso di conversione per i pertinenti importi del dazio è il tasso agricolo applicabile il giorno dell'importazione. 4. Ai fini del presente regolamento, per giorno dell'importazione si intende il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Articolo 2 1. Una domanda relativa a diritti d'importazione è valida solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto, da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, abbia operato nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine e che è registrata in uno Stato membro ai fini dell'IVA. La domanda deve altresì essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione approvato a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE. Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto. Ai fini del comma precedente, uno stabilimento di trasformazione riconosciuto non comprende uno stabilimento per la vendita al dettaglio o la ristorazione, né uno stabilimento adiacente ad un punto di vendita al dettaglio presso il quale la carne sia trasformata e venduta al consumatore finale. 2. Il presente regolamento non si applica ai richiedenti che, al 1° luglio 1996, non operavano più nel settore di trasformazione delle carni. 3. La domanda deve essere corredata di documenti atti a comprovare, in misura ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, il rispetto delle condizioni stabilite ai precedenti paragrafi. Articolo 3 1. Ogni domanda relativa a diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B è espressa in equivalente carni non disossate e non deve superare il quantitativo disponibile previsto da ciascuna delle due categorie. 2. Ogni domanda relativa ai prodotti A o ai prodotti B deve pervenire all'autorità competente entro il 26 luglio 1996. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 2 agosto 1996, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati. La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande, stabilendo se necessario una percentuale rispetto ai quantitativi richiesti. Articolo 4 1. Qualsiasi importazione di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. 2. Nell'ambito dei diritti d'importazione che gli sono stati assegnati, un trasformatore può richiedere i titoli d'importazione sino al 28 febbraio 1997 al più tardi. La domanda va presentata nello Stato membro dove sono registrati i diritti d'importazione. Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate equivalgono a 77 kg di carni disossate. 3. All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che l'operatore trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti e nello stabilimento specificato nella domanda di titolo entro tre mesi dalla data d'importazione. Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato I. Articolo 5 1. Nella domanda di titolo e nel titolo stesso devono figurare: a) alla sezione 8, il paese d'origine, b) alla sezione 16, uno dei codici NC ammissibili, c) alla sezione 20, perlomeno una delle seguenti indicazioni: - Certificado válido en . . . (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación . . . [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en . . . (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación / Reglamento (CE) n° 1382/96. - Licens gyldig i . . . (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i . . . (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1382/96. - In . . . (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in . . . (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1382/96. - Ôï ðéóôïðïéçôéêü éó÷ýåé ... (êñÜôïò ìÝëïò Ýêäïóçò) / ÊñÝáò ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá ìåôáðïßçóç .. [ðñïúüíôá Á] [ðñïúüíôá Â] (äéáãñÜöåôáé ç ðåñéôôÞ Ýíäåéîç) ... (áêñéâÞò ðåñéãñáöÞ êáé áñéèìüò Ýãêñéóçò ôçò åãêáôÜóôáóçò üðïõ ðñüêåéôáé íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç ìåôáðïßçóç) / Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1382/96. - Licence valid in . . . (issuing Member State) / Meat intended for processing . . . [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at . . . (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1382/96. - Certificat valable . . . (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de . . . [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans . . . (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) n° 1382/96. - Titolo valido in . . . (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione . . . [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso . . . (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1382/96. - Certificaat geldig in . . . (Lid-Staat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-produkten] [B-produkten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in . . . (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1382/96. - Certificado válido em . . . (Estado-membro emissor) / carne destinada à transformação . . . [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em . . . (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) nº 1382/96. - Lisenssi on voimassa . . . (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen . . .:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, mukaanlukien hyväksyntänumero, jossa jalostus suoritetaan) / Asetus (EY) N:o 1382/96. - Licensen är giltig i . . . (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning . . . [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid . . . (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1382/96. 2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95. 3. La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Essi non sono comunque validi dopo il 30 giugno 1997. 4. Si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttava, su tutti i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune. Articolo 6 1. Per i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione entro il 28 febbraio 1997 è effettuata una nuova ripartizione dei diritti d'importazione. A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 7 marzo 1997, le informazioni dettagliate relative ai quantitativi per i quali non sono pervenute domande. 2. La Commissione decide quanto prima in merito alla ripartizione di questi quantitativi tra i prodotti A e i prodotti B. A tal fine può essere tenuto conto dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione concessi per ciascuna delle due categorie in applicazione dell'articolo 3. 3. Ai fini del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3, 4 e 5. Tuttavia la data di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è sostituita dalla data del 4 aprile 1997 e la data di cui all'articolo 3, paragrafo 3 è sostituita dalla data dell'11 aprile 1997. Articolo 7 Ai fini del presente regolamento: a) per prodotto A si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore allo 0,45 % (9) e contenente in peso almeno il 20 % (10) di carne magra [frattaglie (11) e grasso esclusi], il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina. Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa; b) per prodotto B si intende un prodotto contenente carni bovine diverso: - da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (12) oppure - da quelli specificati alla lettera a). Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B. Articolo 8 Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione. Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate mediante un'adeguata contabilità di produzione. Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature. Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore. Articolo 9 1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale entro sette mesi è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono state trasformate nei prodotti previsti e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d'importazione. Tuttavia: a) se la trasformazione è avvenuta dopo il suddetto limite di tempo di tre mesi, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione: - del 15 % e - del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del limite; b) se la prova della trasformazione è ottenuta entro il suddetto termine di sette mesi ed è fornita entro i diciotto mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione è rimborsato. 2. L'importo della cauzione non svincolato è incamerato e trattenuto come dazio doganale. Articolo 10 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 15 di ogni mese, i quantitativi importati nei mesi precedenti, fornendo le informazioni per ogni singolo codice NC di carni congelate e per ciascuna delle due categorie di prodotti finiti. 2. Tutte le comunicazioni alla Commissione previste dal presente regolamento, comprese quelle negative, devono essere inviate all'indirizzo che figura nell'allegato II. Articolo 11 Il presente regoalmento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comuità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. (3) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10. (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 26. (6) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35. (7) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10. (8) GU n. L 152 del 26. 6. 1996, pag. 1. (9) Determinazione del tenore in collageno: viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978. (10) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39). (11) Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, «onglets», milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi. (12) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. ALLEGATO I IMPORTI DELLA CAUZIONE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Commissione europea DG VI-D.2 - Carni bovine e ovine Rue de la Loi/Wetstraat 130 B-1049 Bruxelles/Brussel Telefax: (32-2) 295 36 13.