31996R1355

Regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 13/07/1996 pag. 0003 - 0006


REGOLAMENTO (EURATOM, CE) N. 1355/96 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (5), ha palesato la necessità di procedere ad una modifica delle disposizioni di tale regolamento;

considerando che la Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom nelle migliori condizioni possibili e che, a tale scopo, bisogna completare le modalità secondo cui gli Stati mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità;

considerando che le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adattate, se del caso, alle esigenze della normativa comunitaria; che la Commissione deve controllare tale adeguamento e, se del caso, fare delle proposte;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la risoluzione del 13 novembre 1991 concernente la protezione degli interessi finanziari delle Comunità (6);

considerando che è necessario precisare le condizioni nelle quali è realizzato l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom;

considerando che è necessario migliorare la trasparenza del sistema delle risorse proprie e l'informazione dell'autorità di bilancio;

considerando che le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie devono tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione;

considerando che è opportuno migliorare il dispositivo d'informazione della Commissione da parte degli Stati membri per quanto riguarda la sorveglianza dell'azione di questi ultimi in materia di recupero delle risorse proprie e in particolare di quelle messe in questione a causa di frodi e irregolarità;

considerando che si ritiene opportuno introdurre un termine di prescrizione nei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui soggetti passivi per gli esercizi precedenti si devono considerare come accertamenti dell'esercizio in corso;

considerando che, per quanto riguarda le risorse proprie provenienti da contributi nel settore dello zucchero per i quali bisogna garantire una coincidenza tra la riscossione delle entrate e dell'esercizio di bilancio, da un lato, e le spese relative alla medesima campagna, dall'altro, è opportuno prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione della Comunità le risorse provenienti dai contributi nel settore dello zucchero durante l'esercizio di bilancio nel corso del quale sono stati accertati;

considerando che una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione può agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 2

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell'importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.»;

b) dopo il paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1 bis. La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.

In quanto ai contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.

Qualora tale comunicazione non sia esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della liquidazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo.

1 ter. Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto, al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che comunica l'obbligazione al soggetto passivo o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.

La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o quella del calcolo da effettuare consecutivamente alla denuncia di cui al primo comma.»

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 89/130/CEE, Euratom sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla base delle risorse IVA sono conservati per lo stesso periodo.

Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento o dell'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.»

3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

a) La denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi.

b) Le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie.

c) La denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati, specificati all'articolo 2 del presente regolamento, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 6.

Ogni modifica di denominazioni o disposizioni è immediatamente comunicata alla Commissione.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, i dati di cui al paragrafo 1.»

4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Il tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 88/376/CEE, Euratom, fissato nel quadro della procedura di bilancio, è calcolato in percentuale della somma dei PNL di previsione degli Stati membri in modo da coprire integralmente la parte del bilancio che non è finanziata dai dazi doganali, dai prelievi agricoli, dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, dalle risorse IVA, dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico, dalle altre entrate e se del caso dai contributi finanziari PNL.

Questo tasso è espresso nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sul PNL.»

5) All'articolo 6:

a) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.»;

b) Il testo del paragrafo 2 è completato dalla seguente lettera:

«c) I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui alla lettera a). Qualora, successivamente, tali diritti siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata.»

c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. a) A decorrere dal 1° luglio 1996, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 2, un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 2, lettera a).

A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale.

b) Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 2, un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 2, lettera b).

Le modalità degli estratti mensili e trimestrali di cui al presente paragrafo, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. A decorrere dal 1° luglio 1996, nel corso dei due mesi che seguono la fine di ogni trimestre, ogni Stato membro comunica alla Commissione una descrizione delle frodi e irregolarità già individuate relative a dazi per un importo superiore a 10 000 ECU.

A questo riguardo, ogni Stato membro fornisce, nella misura del possibile, le precisazioni concernenti:

- il tipo di frode e/o irregolarità (denominazione, regime doganale in questione);

- l'importo o l'ordine di grandezza presunto delle risorse proprie evase;

- le merci interessate (voce tariffaria, origine, provenienza);

- la descrizione succinta del meccanismo della frode;

- il tipo di controllo che ha portato alla scoperta della frode o dell'irregolarità;

- i servizi o organismi nazionali che hanno proceduto all'accertamento della frode o dell'irregolarità;

- la fase della procedura, compresa la fase del recupero, con indicazione dell'accertamento, se è già stato effettuato;

- l'indicazione della comunicazione eventuale del caso a norma del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (*);

- se del caso, gli Stati membri interessati;

- le misure adottate o previste al fine di evitare che si ripetano casi di frode o di irregolarità già individuati.

A sostegno di ogni comunicazione trimestrale a titolo del primo comma, gli Stati membri trasmettono la situazione dei casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, che non siano stati precedentemente oggetto di una menzione di recupero, di annullamento o di mancato recupero.

A tal fine gli Stati membri indicano, per ciascuno dei casi di cui al primo comma:

- il riferimento alla comunicazione iniziale,

- il saldo del trimestre precedente che rimane da recuperare,

- la data dell'accertamento,

- la data di iscrizione nella contabilità separata di cui al paragrafo 2, lettera b),

- gli importi recuperati durante il trimestre in questione,

- le rettifiche dell'imponibile (rettifiche/annullamenti) durante il trimestre in questione,

- gli importi considerati inesigibili,

- la fase della procedura amministrativa e giudiziaria,

- il saldo che rimane da recuperare alla fine del trimestre in questione.

Le modalità delle descrizioni di cui sopra, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20 del CCRP. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.

(*) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).»

6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. Ogni Stato membro redige annualmente un conto riepilogativo dei dazi accertati riportati nella sua contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lo trasmette alla Commissione prima del 1° aprile dell'anno successivo all'esercizio in questione. Ogni differenza tra l'importo globale del conto riepilogativo e la somma degli estratti mensili trasmessi dallo Stato membro da gennaio a dicembre dell'anno deve costituire oggetto di un commento. La Commissione verifica la concordanza del conto riepilogativo con l'importo dei dazi messi a sua disposizione nel corso dell'anno; essa dispone del termine di due mesi, dopo aver ricevuto il conto riepilogativo, per comunicare, eventualmente, le sue osservazioni allo Stato membro interessato.

2. Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, il conto riepilogativo annuale di cui al paragrafo 1 non è più rettificato, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione, sia dallo Stato membro interessato.»

7) All'articolo 10, paragrafo 6:

a) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«- le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale la quale deve essere iscritta nel conto di cui all'articolo 9 paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia una rettifica specifica può essere iscritta prima della data di cui sopra a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo.»;

b) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia una rettifica specifica può essere iscritta in qualsiasi momento a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo.»

8) All'articolo 10:

a) paragrafo 3, nono comma, il termine «uniforme» che si riferisce al tasso della risorsa complementare è soppresso;

b) al paragrafo 7, il termine «uniforme» che si riferisce al tasso considerato per il precedente esercizio è soppresso;

c) al paragrafo 8, dopo la prima frase è aggiunta la seguente:

«Questa rettifica è stabilita alle condizioni fissate al paragrafo 6, primo comma.»

9) All'articolo 16:

a) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora appaiano, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste costituiscono oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo oppure di un bilancio rettificativo e suppletivo all'esercizio in corso.»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Per le operazioni di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 8, l'importo delle entrate che figura nel bilancio dell'esercizio in corso può essere aumentato o ridotto, mediante bilancio rettificativo, degli importi risultanti da tali operazioni.»

10) All'articolo 17, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dal 1° luglio 1996, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante una relazione annuale, l'attività e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in questione.

Il modello di tale relazione, nonché le sue modifiche debitamente giustificate, è definito dalla Commissione previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 20. Se del caso sono previsti opportuni termini di applicazione.

Entro il 30 giugno del medesimo esercizio, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale fa una sintesi delle comunicazioni degli Stati membri a titolo del presente articolo e dell'articolo 6 paragrafo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

(2) GU n. C 26 del 29. 1. 1993, pagg. 6 e 10 e GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 6.

(3) GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 107.

(4) GU n. C 170 del 21. 6. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

(6) GU n. C 328 del 17. 12. 1991, pag. 1.