31996R1326

Regolamento (CE) n. 1326/96 della Commissione del 9 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 10/07/1996 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1326/96 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione (3), limita l'ammissibilità al beneficio del pagamento compensativo ai produttori di colza che seminano determinate qualità e varietà; che i produttori dispongono attualmente di ulteriori varietà di colza rispondenti ai criteri di ammissibilità; che occorre quindi aggiungere all'elenco tali varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 658/96 sono aggiunte le seguenti varietà:

Accent, Atlanta, Bison, Cavalier, Email, Isabella, ISH94.3P, Jessica, Joker, Kasimir, Leader, Licolly, LCH193, Magnum, Nikel, Orkan, Pascador, Profitol, Pronto, Ranger, Taifun, Tempo, Triolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5.

(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.