Regolamento (CE) n. 1326/96 della Commissione del 9 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
Gazzetta ufficiale n. L 171 del 10/07/1996 pag. 0007 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 1326/96 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione (3), limita l'ammissibilità al beneficio del pagamento compensativo ai produttori di colza che seminano determinate qualità e varietà; che i produttori dispongono attualmente di ulteriori varietà di colza rispondenti ai criteri di ammissibilità; che occorre quindi aggiungere all'elenco tali varietà; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 658/96 sono aggiunte le seguenti varietà: Accent, Atlanta, Bison, Cavalier, Email, Isabella, ISH94.3P, Jessica, Joker, Kasimir, Leader, Licolly, LCH193, Magnum, Nikel, Orkan, Pascador, Profitol, Pronto, Ranger, Taifun, Tempo, Triolo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (2) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5. (3) GU n. L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.