31996R1303

Regolamento (CE) n. 1303/96 della Commissione del 5 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1139/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani e gatti di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 06/07/1996 pag. 0010 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1303/96 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1139/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani e gatti di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1139/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani e gatti, di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria (3), è applicabile soltanto nel primo trimestre del 1996, così come il regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che il regolamento (CE) n. 1194/96 ha prorogato fino alla fine del 1996 il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95; che è quindi opportuno prorogare l'applicabilità del regolamento (CE) n. 1139/96 suddetto fino al 31 dicembre 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1139/96 si applica fino al 31 dicembre 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2.

(3) GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 4.