Regolamento (CE) n. 1284/96 della Commissione del 3 luglio 1996 che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originarie, tra l'altro, della Turchia e che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore in questo paese e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 04/07/1996 pag. 0019 - 0020
REGOLAMENTO (CE) N. 1284/96 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1996 che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originarie, tra l'altro, della Turchia e che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore in questo paese e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. Domanda di riesame (1) La Commissione ha ricevuto una domanda per procedere ad un riesame relativo ai nuovi esportatori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso «regolamento di base»). La domanda è stata presentata il 31 ottobre 1995 dalla Kipas AS, Turchia, un esportatore turco che sostiene di non aver esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta sul quale si basano la determinazione delle pratiche di dumping e le conseguenti misure antidumping, vale a dire il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 (in appresso «periodo dell'inchiesta originaria»). B. Prodotto (2) Il prodotto in oggetto è costituito da filati di fibre sintetiche in fiocco semplici o ritorti contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, non condizionati per la vendita al minuto, di cui ai codici NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10 e 5509 22 90 e altri filati di fibre in fiocco misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco o con cotone, non condizionati per la vendita al minuto, di cui ai codici NC 5509 51 00 e 5509 53 00. Questi codici sono forniti a titolo di informazione e non hanno effetto vincolante sulla classificazione del prodotto. C. Misure in vigore (3) Con il regolamento (CEE) n. 830/92 (2), il Consiglio aveva istituito tra l'altro un dazio antidumping definitivo del 10,1 % sulle importazioni del prodotto in oggetto originarie della Turchia, escludendo numerose imprese indicate in maniera specifica, soggette ad un dazio inferiore. D. Motivi del riesame (4) Il richiedente, la Kipas AS, Turchia, ha dimostrato di non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori in Turchia soggetti alle misure antidumping succitate sul prodotto in questione e che esso aveva cominciato ad esportare verso la Comunità dopo il periodo dell'inchiesta originaria. Il richiedente ha inoltre dimostrato di aver firmato un contratto a lungo termine per esportare quantitativi significativi del prodotto in questione nella Comunità. (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della richiesta succitata e ad essi è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. (6) In vista di quanto sopra, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base per determinare il singolo margine di dumping del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in questione nella Comunità. E. Abrogazione del dazio in vigore e registrazione delle importazioni (7) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, è abrogato il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in oggetto originarie della Turchia prodotte ed esportate dal richiedente. Parallelamente, queste importazioni sono soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento citato, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame. In questa fase del procedimento, non è previsto il calcolo dell'eventuale responsabilità futura del richiedente. F. Limiti di tempo (8) Ai fini di una sana gestione, è opportuno fissare un periodo entro il quale le parti coinvolte, che possano dimostrare un interesse ai risultati dell'inchiesta, possano presentare le loro osservazioni per iscritto e fornire gli elementi di prova necessari. È opportuno inoltre fissare un periodo entro il quale le parti interessate possano chiedere per iscritto di essere sentite, indicando i motivi particolari dell'audizione. Inoltre, va notato che nei casi in cui una parte interessata neghi l'accesso o non fornisca le informazioni necessarie entro i tempi previsti, oppure ostacoli in maniera significativa l'inchiesta, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, sulla base dei fatti disponibili, è possibile procedere a conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 è aperto un riesame del regolamento (CEE) n. 830/92 per determinare se e in quale misura le importazioni di filati di fibre sintetiche in fiocco semplici o ritorti contenenti almeno l'85 % in peso, di fibre in fiocco di poliestere, non condizionati per la vendita al minuto, di cui ai codici NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10 e 5509 22 90 e altri filati di fibre in fiocco misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco o con cotone, non condizionati per la vendita al minuto, di cui ai codici NC 5509 51 00 e 5509 53 00, originari della Turchia, prodotti ed esportati dalla Kipas AS, Gaziantep Yolu Üzeri PK 125, 46200 Kahramanmaras, Turchia, debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 830/92. Articolo 2 È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 830/92 sulle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1 (codice aggiuntivo Taric: 8896). Articolo 3 Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, le autorità doganali devono adottare le misure appropriate per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. La registrazione scade 9 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 4 Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le informazioni entro 37 giorni dalla data di invio di una copia del presente regolamento alle autorità del paese esportatore. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro la stessa data. L'invio di una copia del presente regolamento alle autorità del paese esportatore si ritiene avvenuto il terzo giorno che segue la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Qualsiasi informazione relativa al caso e tutte le richieste di audizione devono essere inviate all'indirizzo che segue: Commissione europea Direzione generale Relazioni economiche esterne Cort 100 4/30 Rue de la Loi/Wetstraat B-1049 Bruxelles (3). Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1. (3) Telex COMEU B 21877, telefax (32-2) 295 65 05.