Regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio del 27 giugno 1996 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 29/06/1996 pag. 0001 - 0142
REGOLAMENTO (CE) N. 1255/96 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1996 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che, per i prodotti contemplati dal presente regolamento, la produzione comunitaria è attualmente insufficiente o nulla e che i produttori non possono pertanto soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; considerando che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti; considerando che spetta alla Comunità decidere la sospensione di detti dazi autonomi; considerando che i regolamenti recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi per taluni prodotti industriali e agricoli hanno rinnovato in buona parte le misure precedenti; che pertanto, nell'intento di razionalizzare l'applicazione delle misure in questione, è opportuno non limitare il periodo di validità di questo regolamento, dal momento che in caso di necessità è possibile modificarne la portata, ed in particolare aggiungere o sopprimere taluni prodotti, con regolamento del Consiglio; considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale, che, per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere che la Commissione, ascoltato il parere del comitato del codice doganale, possa apportare gli adattamenti tecnici necessari all'allegato del presente regolamento, inclusa la pubblicazione di una versione consolidata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti figuranti in allegato sono sospesi al tasso del dazio doganale indicato per ciascuno di essi. Articolo 2 Gli adattamenti tecnici, inclusa la pubblicazione di una versione consolidata in seguito a modifiche della nomenclatura combinata o dei codici Taric, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura dell'articolo 3. Articolo 3 1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1). 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. In occasione della votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è applicata la ponderazione di cui all'articolo succitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, se non sono conformi al parere del comitato, dette misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di tre mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine previsto al comma precedente. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1996. Per il Consiglio Il Presidente A. MACCANICO (1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>