31996R1242

Regolamento (CE) n. 1242/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1996/1997

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0115 - 0115


REGOLAMENTO (CE) N. 1242/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato, a partire dalla campagna 1991/1992, al 105 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (3) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (4), che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei prezzi di base e di acquisto fissati dal regolamento (CE) n. 1190/96 del Consiglio (5) e ridotti dal regolamento (CE) n. 1238/96 della Commissione (6);

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il resto della campagna 1996/1997, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

Prezzo minimo: 15,77 ECU/100 kg netti.

Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti.

Articolo 2

Per il resto della campagna 1996/1997, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

Compensazione finanziaria: 10,66 ECU/100 kg netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

(5) GU n. L 156 del 29. 6. 1996.

(6) Vedi pagina 110 della presente Gazzetta ufficiale.