Regolamento (CE) n. 1242/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1996/1997
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0115 - 0115
REGOLAMENTO (CE) N. 1242/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1996/1997 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3, considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato, a partire dalla campagna 1991/1992, al 105 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (3) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (4), che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei prezzi di base e di acquisto fissati dal regolamento (CE) n. 1190/96 del Consiglio (5) e ridotti dal regolamento (CE) n. 1238/96 della Commissione (6); considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il resto della campagna 1996/1997, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato: Prezzo minimo: 15,77 ECU/100 kg netti. Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti. Articolo 2 Per il resto della campagna 1996/1997, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato: Compensazione finanziaria: 10,66 ECU/100 kg netti. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. (5) GU n. L 156 del 29. 6. 1996. (6) Vedi pagina 110 della presente Gazzetta ufficiale.